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14.2017.206 • TRAC TI 14.2017.206 Generato dall'IA

Cost Allocation Following Federal Tribunal Ruling on Precautionary Attachment

Numero d'incarto 14.2017.206
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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This case concerns the final allocation of legal costs and reimbursement of expenses following a prior Federal Tribunal ruling that overturned a prior appellate decision and upheld the opposition to a precautionary attachment order on accounts held by three entities (CO 1, CO 2, CO 3) sought by two creditors (RE 1, RE 2). The appellate court, bound by the Federal Tribunal's finding that the attachment should be annulled (thereby partially favoring the account holders despite their initial loss in the appellate stage), re-evaluated the costs and reimbursements for the first instance (Pretura) and the second instance (cantonal appeal), applying the principle of partial success to apportion the judicial fees and related costs based on the financial outcome determined by the Federal Tribunal's decision regarding the attachment amount of approximately 142 million.

Regesto Legislator

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Art. 273 LEF, Art. 107 LTF, Art. 106 cpv. 2 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 51 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; Cost Allocation Following Federal Tribunal Ruling on Precautionary Attachment: The appellate court, bound by the Federal Tribunal's finding that the attachment should be annulled (thereby partially favoring the account holders despite their initial loss in the appellate stage), re-evaluated the costs and reimbursements for the first instance (Pretura) and the second instance (cantonal appeal), applying the principle of partial success to apportion the judicial fees and related costs based on the financial outcome determined by the Federal Tribunal's decision regarding the attachment amount of approximately 142 million.

Parole chiave

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ripartizione delle spese spese legali concessione del sequestro decisione parziale conti finanziari azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CPC

Applied to apportion the judicial costs based on the partial success established by the Federal Tribunal.

art. 51 cpv. 1 lett. a LTF

Cited in the reasoning concerning the determination of the litigious value for appeal purposes.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning regarding the conditions for appeal to the Federal Tribunal.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning regarding the remedies available against the decision at the federal level.

art. 98 LTF

Cited in the section on legal remedies, indicating the sole ground for appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies, specifying the deadline for filing an appeal.

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the section on legal remedies, specifying the possibility of filing a civil law appeal.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the section on legal remedies, stating that the deadline is not suspended during judicial recesses.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.206 Rinvio TF · Lugano 7 ottobre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 giugno 2016 da

CO 1, __________ CO 2, __________ CO 3, __________ (__________) (patrocinate dagli __________ PA 3, __________) contro

RE 1, IT-__________ RE 2, IT-__________ (patrocinate dagli __________ PA 1 e PA 2, __________)

e ora giudicando nuovamente sul reclamo del 13 novembre 2017 presentato dalle società RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 31 ottobre 2017 dal Pretore conformemente alla sentenza 11 luglio 2022 della II Corte di diritto civile del Tribunale federale (5A_709/2018), che ha accolto il ricorso in materia civile interposto dalle società opponenti contro la sentenza

24 luglio 2018 di questa Camera;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che accogliendo l’istanza del 10 giugno 2016 presentata dalle società RE

1 (in seguito: RE 1) e RE 2 nei confronti di PI 2, con decreto del 13 giu­gno 2016, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro presso l’PI 1 delle relazioni intestate alla CO 1 (n. __________), alla CO 3 (n. __________) e alla CO 2 (n. __________), il tutto fino a concorrenza di € 113'729'639.48;

che statuendo con decisione del 31 ottobre 2017 il Pretore ha accolto l’opposizione interposta dalle società titolari dei conti sequestrati, annullato il sequestro e respinto le domande di aumento e di revoca della garanzia, ponendo a carico delle sequestranti le spese processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 40'000.– a favore delle opponenti;

che con decisione del 24 luglio 2018, questa Camera ha accolto il reclamo interposto dalla RE 1 e dalla RE 2 il 13 novembre 2017, respinto l’opposizione delle società CO 1, CO 2 e CO 3, accolto la domanda delle parti sequestranti intesa alla revoca della garanzia di fr. 10'000'000.–

a norma dell’art. 273 LEF e posto le spese processuali di fr. 2'000.– in prima sede e di fr. 3'000.– in seconda in solido a

carico delle società opponenti, tenute a rifondere alle società sequestranti ripetibili di fr. 40'000.– per la prima istanza e di fr. 30'000.– per la seconda;

che con sentenza dell’11 luglio 2022 (inc. 5A_709/2018) la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso in materia civile inoltrato dalle società CO 1, CO 2 e CO 3 il 30 agosto 2018 contro la decisione cantonale e di conseguenza l’ha riformata nel sen­so che ha accolto l’opposizione al sequestro presentata dalle società sequestrate e annullato il sequestro, dichiarando per il resto il ricorso inammissibile;

che la causa è stata rinviata a questa Camera per nuova ripartizione delle spese e delle ripetibili di prima e seconda istanza, mentre le spese giudiziarie della sede federale, di fr. 200'000.–, nella

misura di fr. 187'000.– sono state poste a carico delle società sequestranti, tenute a rifondere alle ricorrenti fr. 200'000.–

per ripetibili ridotte;

che per costante prassi (DTF 135 III 334 consid. 2.1), i motivi del giudizio di rinvio limitano la cognizione dell’autorità cantonale cui la causa è ritornata, nel senso che quest’ultima rimane legata a quanto definitivamente deciso dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 consid. 4.2) e alle constatazioni di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2);

che il quadro della nuova decisione in virtù del rinvio è quindi de-terminato, sotto il profilo giuridico, dalla decisione del Tribunale federale: il punto litigioso delimitato dal rinvio non può essere este­so né fondato su di una nuova base giuridica e il ricorrente, in precedenza vittorioso, non può quindi, nella nuova

procedura cantonale, subire un peggioramento della sua situazione di diritto (cfr. Corboz in: Commentaire de la LTF, 2a

ed. 2014, n. 27-28 ad art. 107 LTF con numerosi rinvii);

che nel caso concreto, il Tribunale federale ha rinviato l’incarto a questa Camera per nuovo giudizio sulle spese e ripetibili di prima e seconda sede;

che le tasse del giudizio di primo e secondo grado non possono che seguire la reciproca soccombenza parziale (art. 106

cpv. 2 CPC) già stabilita dal Tribunale federale, di (almeno) fr. 142 milioni per le sequestranti (pari all’importo complessivo sequestrato penalmente sui conti delle opponenti presso l’PI 1, v. consid. 15 della decisione cantonale) e di fr. 10 milioni per le opponenti in sede cantonale (che vedono la garanzia di fr. 10 milioni assegnata loro dal Pretore revocata da questa Camera) e di 12 milioni in pri­ma sede (in cui avevano chiesto l’aumento della garanzia a tale importo);

che per quanto attiene all’importo delle tasse di giudizio e delle ripetibili, si può rinviare a quanto stabilito nelle sentenze di prima e seconda istanza (fr. 2'000.– e fr. 40'000.–, rispettivamente fr. 3'000.– e fr. 30'000.– [consid. 16]), dal momento che non sono state contestate e non vi sono motivi per ritenere che l’impegno dei patrocinatori delle opponenti, che non hanno presentato una nota professionale, sia stato sostanzialmente diverso da quello dei patrocinatori delle sequestranti;

che circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 140 milioni (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_261/2013 del 19 settembre 2013, RSPC 2014 165, consid. 1; Bastien Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, Exemples choisis en droit du bail à loyer, 2019, n. 449), raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al giudizio pretorile del 31 ottobre 2017 (inc. SO.2016.2858), già anticipate dalle opponenti, sono poste a loro carico in solido per fr. 150.– e per i rimanenti 1'850.– a carico delle sequestranti in solido, che rifonderanno alle opponenti fr. 34'000.– per ripetibili ridotte, sempre con vincolo di solidarietà (attiva e passiva).

2. Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al giudizio cantonale del 24 luglio 2018 (inc. 14.2017.206), già anticipate dal­le reclamanti, sono poste a loro carico in solido per fr. 2'800.–

e per i rimanenti 200.– a carico delle opponenti in solido. Le sequestranti rifonderanno alle opponenti fr. 26'000.–

per ripetibili ridotte, sempre con vincolo di solidarietà (attiva e passiva).

3. Notificazione a:

– e ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).