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14.2017.203 • TRAC TI 14.2017.203 Generato dall'IA

Cantonal Family Allowance Fund v. Debtors (Enforcement Proceedings)

Numero d'incarto 14.2017.203
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court dismissed a complaint against the definitive rejection of opposition to enforcement proceedings initiated by a cantonal family allowance fund to recover improperly received child benefits, affirming the lower court's decision because the underlying claim was based on an enforceable administrative decision that had become final after all appeals and pardon requests were rejected. The court reasoned that in definitive opposition rejection proceedings, the court's role is limited to verifying the formal validity of the enforceable title, and the debtors' arguments regarding their financial inability to pay or prior good faith were not legally admissible grounds under the relevant enforcement statute to oppose the definitive rejection of their opposition.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Restituzione di assegni di prima infanzia indebitamente percepiti. Situazione economica difficile dell’escusso. Solidarietà

Parole chiave

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procedura esecutiva opposizione soglia del valore litigioso opposizione al precetto esecutivo assegno familiare reclamo amministrativo previo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF

This provision was the legal basis cited by the lower court (and confirmed by this court's reasoning) for granting the final rejection of the opposition, as the underlying claim was based on an enforceable administrative decision.

art. 147 cpv. 1 CO

Cited in the reasoning as the rule determining debt extinction upon payment, supporting the final decision regarding the effect of payment on the debt.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for assessing court costs based on the outcome, which the court then decided to waive.

art. 93 LEF

Cited in the reasoning to explain where the debtors' financial situation can be considered (i.e., during garnishment proceedings), which is relevant to the final rejection of the appeal.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited to determine the possibility and conditions for appealing to the Federal Tribunal, which is a procedural step related to the final ruling.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to establish the threshold value for an appeal to the Federal Tribunal, which is relevant for the ruling on further remedies.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies to establish the appeal deadline to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited to establish the condition ('question of fundamental importance') for appealing to the Federal Tribunal.

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

Cited to confirm that the decision is subject to an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Cited as the provision governing the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

Cited as the provision defining the grounds for the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.203 · Lugano 12 dicembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ticino promosse con istanze 21 agosto 2017 dalla

Cassa cantonale per gli assegni familiari, Bellinzona contro, rispettivamente

RE 1, __________ RE 2, __________

giudicando sul reclamo del 25 ottobre 2017 presentato da RE 1 e RE 2 contro le decisioni emesse il 16 ottobre 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 7 mar­zo 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha escusso solidalmente i conviventi RE 1 e RE 2 per l’incasso di fr. 1'542.– ognuno, indicando quale titolo di credito la decisione 22 giugno 2016 di restituzione degli assegni di prima infanzia da loro indebitamente percepiti, che è passata in giudicato, con decisione del 12 agosto 2016, dopo la reiezione del reclamo da essi interposto;

che avendo sia RE 1 che RE 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con istanze del 21 agosto 2017 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo del Ticino;

che nel termine impartito, i convenuti non hanno presentato osservazioni scritte alle istanze;

che statuendo con due decisioni separate del 16 ottobre 2017, il Giudice di pace ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dai convenuti, ponendo a carico di ciascuno di loro le spese processuali di fr. 170.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante;

che contro le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a

questa Camera con un unico reclamo del 25 ottobre 2017 per ottenerne (implicitamente) l’annullamento e la reiezione delle

istanze;

che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto del­l’opposizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che presentato il 25 ottobre 2017 contro le sentenze notificate a RE 1 e a RE 2 il 17 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326 cpv. 1 CPC);

che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’e­­manazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

che la procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

che nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace ha considerato a ragione che la decisione del 22 giugno 2016 (doc. 2 accluso all’istanza) con cui la Cassa istante ha ordinato a RE 1 e a RE 2 la restituzione degli assegni di prima infanzia indebitamente percepiti nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2015, ammontanti a fr. 1'542.–, è parificabile a sentenza esecutiva in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e giustifica pertanto il rigetto definitivo delle opposizioni;

che tale decisione risulta infatti esecutiva (e persino passata in giudicato), siccome sia il reclamo sia la domanda di condono presentati il 21 luglio 2016 sono stati respinti dall’Istituto delle assicurazioni sociali con decisioni rispettivamente del 12 agosto 2016 (doc. 3) e del 27 settembre 2016 (doc. 4);

che d’altronde gli escussi, rimasti silente in prima sede, non hanno dimostrato alcuna eccezione nel senso dell’art. 81 LEF;

che nel reclamo RE 1 e RE 2 fanno valere sostanzialmente di non essere finanziariamente in grado di restituire quanto richiesto;

che censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere e neppure per sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e 14.2014.173 del 10 settembre 2014);

che delle difficoltà finanziarie dei reclamanti si potrà, se del caso, tenere conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi loro non assolutamente impignorabili limitatamente alla parte che eccede il loro minimo esistenziale (art. 93 LEF);

che quanto alla loro pretesa buona fede, è questione da loro sollevata con il reclamo all’Istituto delle assicurazioni sociali e dallo stesso Istituto respinta, su cui il giudice del rigetto non può pronunciarsi, siccome, come ricordato sopra, esula dalla sua competenza ed è comunque passato in giudicato;

che, infine, non appena l’uno dei reclamanti, o entrambi, avranno pagato l’importo posto in esecuzione (fr. 1'542.–), il debito di ambedue si estinguerà completamente (art. 147 cpv. 1 CO; sentenza della CEF 14.2016.158/159 dell’11 dicembre 2015 consid. 6.4, RtiD 2016 II 646 n. 33c [massima]);

che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versano i reclamanti (gravati da attestati di carenza di beni anche recenti) inducono a prescindere

– eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'542.– (art. 52 LTF), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–; –; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ticino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).