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14.2017.2 • TRAC TI 14.2017.2 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Municipal Tax Enforcement Dismissed on Procedural Grounds

Numero d'incarto 14.2017.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the final rejection of their objection to an enforcement proceeding initiated by a municipality for the collection of municipal tax, interest, and fee, arguing inability to pay due to student status and lack of understanding of the tax. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the tax assessment decision constituted a valid and final enforceable title against which the debtor should have appealed to the competent authority within the prescribed period, and that the court in enforcement objection proceedings, being a documentary process, only verifies the formal validity of the title and cannot examine the debtor's economic situation, which is a matter for subsequent enforcement stages.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 80 LEF; Debtor's Appeal Against Municipal Tax Enforcement Dismissed on Procedural Grounds: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the tax assessment decision constituted a valid and final enforceable title against which the debtor should have appealed to the competent authority within the prescribed period, and that the court in enforcement objection proceedings, being a documentary process, only verifies the formal validity of the title and cannot examine the debtor's economic situation, which is a matter for subsequent enforcement stages.

Parole chiave

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esecuzione della tassazione fiscale censure procedurali riscossione dell'imposta opposizione tardiva decisione esecutiva procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
DTF 103 Ia 52
che ciò nonostante in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.
DTF 139 III 447
2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
DTF 132 III 142
– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LEF

Cited in the reasoning as the applicable provision concerning the minimum subsistence level during the enforcement phase, even though the decision rejected the appeal.

art. 123 LEF

Cited in the reasoning as the applicable provision concerning installment payments during the enforcement phase, even though the decision rejected the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the general rule for imposing procedural costs according to the outcome, although costs were waived in the operative part.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning to determine that the appeal to the Federal Tribunal was not permissible based on the monetary threshold.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning regarding the possibility of an appeal to the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

Cited in the reasoning regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Cited in the reasoning regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the suspension of the appeal period during judicial holidays.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the reasoning as the basis for the possibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the requirement for an appeal to the Federal Tribunal concerning issues of fundamental importance.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.2 · Lugano 6 febbraio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promos­sa con istanza 5 ottobre 2016 da

Comune di RA 1, __________ (rappresentato dal proprio Municipio, __________ contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 16 dicembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 dicembre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune di RA 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'313.65 oltre agli interessi del 2.5% dal 13 aprile 2016, di fr. 28.45 e di fr. 50.–, indicando quali titoli di credito l’imposta comunale 2013, rispettivamente gli interessi aggiornati sino al 12 aprile 2016 e la tassa della diffida del 29 settembre 2015;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 5 ottobre 2016 il Comune di RA 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno;

che nel termine impartitole, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza;

che statuendo con decisione del 9 dicembre 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’i­­stante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 dicembre 2016 invocando l’impossibilità per lei, come studentessa universitaria, di pagare una tassa *“così alta”* e la propria incomprensione circa i motivi della tassazione;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che presentato il 16 dicembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 10 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

che secondo l’art.

320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che nel caso specifico RE 1 non ha presentato osservazioni in prima sede, sicché tutte le sue allegazioni di fatto sono nuove e pertanto inammissibili;

che ciò nonostante in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1);

che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’ema­­nazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

che la procedura di rigetto è una procedura documentale *(Akten­prozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;

che il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore

– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

che

giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto

definitivo, le de­cisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive;

che di

norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF), ma per le imposte dirette, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 244 cpv. 3 e 275 LT);

che nella fattispecie – la reclamante non lo contesta – la decisione di conguaglio dell’imposta comunale del 2013 emessa il 24 aprile 2015 (doc. C accluso all’istanza) è passata in giudicato e costituisce dunque un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposi­­zione;

che, del resto, la reclamante non asserisce di avere inoltrato reclamo al entro il termine di trenta giorni indicato sulla decisione di conguaglio;

che le sue contestazioni o richieste di spiegazioni avrebbero dovute semmai essere presentate entro quel termine all’autorità competente – come detto il Municipio

– e non lo possono più essere in sede di esecuzione;

che gli interessi di mora, di fr. 28.45, maturati dalla scadenza di pagamento del 30 maggio 2015 fino al 12 aprile 2016, risultano dal conteggio accluso all’istanza (doc. D, tre primi periodi), il saggio degli interessi maturati e correnti, del 2,5%, si fonda sulla legge (art. 6 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2015, RL 10.2.2.1.2) e la tassa di fr. 50.– figura nella relativa diffida del 29 settembre 2015 (doc. C secondo foglio);

che il reclamo va così respinto, non senza precisare che il giudice del rigetto non era comunque competente per valutare la situazione economica dell’escussa, siccome spetterà invece all’uf­­ficio d’esecuzione, in fase di proseguimento dell’esecuzione, limitare il pignoramento del suo reddito a quanto eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF) mentre, ove il pignoramento verterà su beni mobili, concedere, a richiesta di lei, una rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2);

che le spese processuali del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art.

106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa la reclamante, contro la quale sono già stati rilasciati diversi attestati di carenza di beni, inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'392.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).