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14.2017.187 • TRAC TI 14.2017.187 Generato dall'IA

Appeal Regarding Inadmissibility of Objections to Enforcement Order in Summary Proceedings

Numero d'incarto 14.2017.187
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against a lower court's provisional rejection of an objection to an enforcement order for 1,000 plus interest, initiated after the debtor filed an objection to the enforcement order based on an unpaid invoice. The appellate court declared the writings submitted by the debtor, including one dated five days after the judgment and another ten days later, inadmissible because the initial writing of August 5th failed to qualify as a properly motivated appeal, as it merely requested a conciliation meeting and lacked a clear request for the decision's reform or annulment; furthermore, the court reasoned that any attempt to raise new factual allegations, such as signature manipulation, was inadmissible under the rules governing appeals in summary proceedings, leading to the inadmissibility of the procedural remedies filed.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Richiesta di un incontro conciliativo delle parti con il primo giudice dopo la pronuncia della decisione definitiva. Divieto dei nova

Parole chiave

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censure procedurali procedura esecutiva annullamento civile procedura direttrice impugnabilità della decisione di rinvio rinvio pregiudiziale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 140 III 636
Plaintiff v. Defendant: Timeliness of Appeal Filed with Wrong Court of First Instance
DTF 96 III 50
agosto (DTF 96 III 50 consid.
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 326 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to support the finding that new factual allegations concerning signature manipulation were inadmissible in the appeal stage.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the general rule for allocating costs based on the outcome of the decision, although costs were ultimately waived.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning to determine that the matter was not appealable to the Federal Tribunal due to the low value in dispute.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning to introduce the discussion on the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the basis for filing a civil law appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section to specify the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the condition under which an appeal to the Federal Tribunal is admissible.

art. 116 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the grounds for a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the suspension of appeal deadlines during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.187 · Lugano 6 febbraio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Galimberti

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 69/17/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 6 aprile 2017 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul “reclamo” del 5 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 luglio 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'000.– oltre agli interessi del 5% dal 7 luglio 2015, indicando quale titolo di credito il *“mancato pagamento fattura __________”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 aprile 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace. Nel

termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25 aprile 2017. Nella

sua replica del 15 maggio l’istante ha riconfermato la sua domanda.

C. Statuendo con decisione del 28 luglio 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.

D. Dopo l’emissione della sentenza appena citata, RE 1 si è rivolta al Giudice di pace con uno scritto del 5 agosto 2017, chiedendo un incontro

conciliativo e la possibilità di visionare il documento originale della *“Cartella O__________”*. Il 10 ottobre 2017 RE 1 ha poi chiesto a questa Camera di considerare

la propria lettera del 5 agosto come un reclamo formale. Stante l’esi­­to del giudizio odierno, gli scritti in questione non sono stati notificati alla controparte per osservazioni.

E. Con lettera dell’8 novembre 2017 RE 1 ha postulato una dilazione del pagamento dell’anticipo delle spese processuali e il 14 novembre ha inoltrato a questa Camera il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico, lo scritto del 10 ottobre 2017 pervenuto a questa Camera il giorno successivo è ovviamente tardivo e pertanto inammissibile. Invece la missiva del

5 agosto 2017 al Giudice di pace, ove debba essere considerata alla stregua di

un reclamo che l’autorità di prima sede avreb­be dovuto trasmettere d’ufficio alla Camera per competenza (DTF 140 III 636 consid. 2 seg.), risulta tempestiva. La notifica della

sentenza è infatti avvenuta il 31 luglio 2017, durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), sicché il termine di dieci giorni, iniziato il 2

agosto (DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto sabato 12 agosto, salvo protrarsi a lunedì 14 agosto 2017 in virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accer­­tamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

a) Nel caso specifico, lo scritto del 5 agosto 2017 è stato proposto e indirizzato al Giudice di pace – e non all’autorità giudiziaria superiore, come invece indicato nell’art. 321 cpv. 1 CPC e nei rimedi giuridici in fondo alla sentenza (solo ora) impugnata –, non contiene alcuna dichiarazione di reclamo o altro accenno a un reclamo e non conclude alla riforma né all’annullamento della decisione del 28 luglio 2017, seppure allegata a quello scritto. Si tratta infatti di una semplice richiesta di un incontro conciliativo delle parti con il primo giudice. Lo scritto non può di conseguenza essere considerato come un reclamo, men che meno sufficientemente motivato, di modo che va dichiarato inammissibile.

b) Del resto, anche volendo trattare la richiesta di un incontro conciliativo come un reclamo ricevibile, essa andrebbe ad ogni modo dichiarata inammissibile per un altro motivo, ovvero per tardività. In effetti, dal momento che il Giudice di pace ha optato per una procedura scritta e che la tenuta di un’udienza di discussione nella procedura di rigetto è facoltativa (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC), la convenuta avrebbe dovuto presentare la propria richiesta già prima dell’emanazione della sentenza, e più precisamente appena ricevuto l’invito a formulare osservazioni scritte (Trez­zini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n. 13 ad art. 253 CPC). In ogni caso dopo la pronuncia del giudizio, e in particolare in sede di reclamo (sopra consid. 1.2), tale facoltà le era preclusa.

c) Per

somma abbondanza, conviene infine rilevare che l’allegazio­­ne di RE 1, secondo la quale la propria firma posta sul titolo di rigetto è stata

“manipolata”, sarebbe tardiva, e perciò in­ammissibile, anche se l’avesse espressa già nello scritto del 5 agosto 2017 (mentre in realtà l’ha formulata solo nella lettera del 10 ottobre 2017), giacché non sono ammesse allegazioni di fatto esposte per la prima volta in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Nelle sue osservazioni scritte all’istan­­za, infatti, la convenuta non ha eccepito nulla al riguardo.

2. Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa RE 1, che appare sprovvista di formazione giuridica e ha agito senza il patrocinio di un avvocato, inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. La domanda di assistenza giudiziaria diventa così senza oggetto. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–, non raggiunge la soglia di fr.30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Gli scritti 5 agosto e 10 ottobre 2017 sono inammissibili.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).