Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2017.183 • TRAC TI 14.2017.183 Generato dall'IA

Exequatur-Based Asset Seizure Opposition Standing

Numero d'incarto 14.2017.183
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged the admissibility of their opposition to asset seizures, which were granted based on an exequatur of a foreign judgment, arguing they could raise substantive challenges regarding the existence of the claim and cause for seizure in the seizure opposition procedure. The Court of Appeal held the appeal inadmissible because the lower court had declared the opposition inadmissible not due to the scope of permissible challenges against an exequatur-based seizure, but because the appellant failed to demonstrate a legitimate interest in opposing the seizure, as they claimed not to own the seized assets without substantiating their standing to object, a deficiency which the appeal also failed to cure, while further clarifying that for seizures based on an exequatur, only the verifiable ownership of the assets by the debtor and the absence of liens are reviewable in the opposition proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

Opposizione al sequestro ordinato come provvedimento conservativo in una procedura d’exequatur di una decisione estera. Contestazione dell’appartenenza dei beni sequestrati. Interesse degno di protezione

Parole chiave

Generato dall'IA
beni sequestrati opposizione legittimazione a ricorrere convenzione di Lugano motivazione nel merito opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 59 cpv. 2 lett. a CPC

Cited as a ground for declaring the appeal inadmissible due to lack of a protected interest worthy of contestation.

art. 320 cpv. 1 CPC

Cited as a ground for declaring the appeal inadmissible due to lack of substantiation (motivation).

art. 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal to the Execution and Bankruptcy Chamber.

art. 278 LEF

Cited in the reasoning regarding the grounds for opposition to the seizure, specifically those compatible with the Lugano Convention.

art. 48 OTLEF

Cited in the reasoning for determining the court fees for the decision.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning for determining the court fees for the decision.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning for determining that court costs follow the event of the case (loser pays).

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the legal remedies section to set the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 98 LTF

Cited in the legal remedies section to specify that only the violation of constitutional rights can be invoked before the Federal Tribunal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2017.183 · Lugano 27 marzo 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 giugno 2015 da

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro

CO 1., I- CO 2, I-__________ (già CO 2, ora incorporata per fusione nella sum­menzionata CO 1) CO 3, I-__________ (rinominata come CO 3, ora incorporata anch’essa per fusione nella summenzionata CO 1) CO 4, I-__________ (già CO 4) CO 5, I- CO 6, I- CO 7, I- CO 8, I- (patrocinate dall’avv. PATR1 1, studio legale PA 2,)

giudicando sul reclamo del 5 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 settembre 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 20 maggio 2015 diretta contro PINT6 1, le società CO 1., __________ (rinominata poi come CO 2), CO 3, __________

(ora CO 4.), CO 5, CO 6 e CO 7, unitamente – *“per quanto possa occorrere”* – all’CO 8, hanno chiesto alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 47 cpv. 2 CLug (unitamente all’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF) e previa

dichiarazione di esecutività dell’ordinanza 20 febbraio 2015 del Tribunale

ordinario di Milano (Sezione specializzata in materia di impresa B), il sequestro di diversi beni mobili, immobili, crediti o diritti di

qualunque natura di proprietà, titolarità o comunque di pertinenza di PINT6 1, sino a concorrenza di € 121'670'000.– complessivi, pari a fr. 127'155'000.– al tasso di cambio di quel giorno.

B. Con tre decreti del 22 maggio 2015 (inc. n. __________), il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro di quanto richiesto presso gli Uffici d’esecuzione di Lugano, Men­drisio e Samedan (Engadina Alta/Bregaglia). Con una decisione separata del medesimo giorno, lo stesso Pretore ha inoltre dichiarato esecutiva in Svizzera la predetta ordinanza del Tribunale di Milano. I sequestri sono stati eseguiti il

26 maggio 2015 dal­l’Ufficio di esecuzione di Samedan e il 27 maggio da quello di Lugano, e i relativi verbali sono stati intimati alle parti il 4 e l’11 giugno 2015.

C. Con istanza del 5 giugno 2015 RE 1 ha presentato opposizione ai decreti di sequestro al medesimo giudice, chiedendone la revoca.

D. Preso atto che nel frattempo PINT6 1 aveva im­pugnato la decisione di exequatur con un reclamo del 15 luglio 2015 alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello, il 20 luglio 2015 il Pretore ha sospeso la procedura di opposizione al sequestro (__________). Egli l’ha poi riattivata il 29 settembre 2016, dopo il passaggio in giudicato della decisione 19 maggio 2016 (inc. 12.2015.127), con cui la seconda Camera civile ha confermato l’*exequatur* nei limiti stabiliti dall’ordinanza 31 luglio 2015 del Tribunale di Milano, che ha revocato l’autorizzazione al sequestro conservativo a favore delle istanti CO 5 e CO 7 e ridotto la somma per cui l’CO 1 è autorizzata a procedere.

E. All’udienza del 17 novembre 2016, RE 1 ha confermato la propria opposizione sulla scorta di un allegato scritto e chiesto in via subordinata la riduzione dell’importo da garantire a € 6'624'000.–. Con risposta scritta del 12 dicembre 2016, le sequestranti hanno chiesto in via principale di dichiarare irricevibile l’opposizione ai sequestri e subordinatamente di respingerla nel merito.

F. Statuendo con decisione del 20 settembre 2017 il Pretore ha dichiarato l’opposizione irricevibile, ma ha disposto il mantenimento dei decreti di sequestro limitatamente a € 114'566'000.– (pari a fr. 119'730'745.– in luogo degli iniziali fr. 127'155'000.–) in favore di cinque delle sequestranti, ad esclusione delle società CO 5, CO

7 e CO 8, ponendo a carico dell’opponente le spese processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 20'000.– a favore delle sequestranti, ad eccezione delle tre società appena nominate.

G. Contro

la sentenza appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento, l’annullamento

dei decreti di sequestro del 22 maggio 2015 e dei relativi provvedimenti di sequestro degli uffici d’esecuzione di Lugano e Samedan nonché la cancellazione delle relative annotazioni nei registri fondiari. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alle controparti per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 5 ottobre 2017 contro la sentenza notificata al

patrocinatore di RE 1 il 25 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che l’opponente ha incentrato la propria contestazione facendo valere che i beni sequestrati non gli appartengono, senza tuttavia rendere verosimile un interesse proprio a opporsi al sequestro. Il primo giudice

ha quindi considerato l’opposizione sprovvista d’interesse degno di protezione e l’ha dichiarata irricevibile. Egli ha nondimeno ordinato la rettifica dei decreti di

sequestro nel senso del dispositivo n. 1 della sentenza 19 maggio 2016 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, che ha parzialmente riformato la decisione d’*exequatur*, revocando quei decreti limitatamente alle società CO 5, CO 7 e CO 8 e riducendo l’importo dei crediti da garantire a favore delle altre cinque società a fr. 119'730'745.– (in luogo di fr. 127'155'000.–).

3. Nel reclamo RE 1 sostiene in sintesi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le contestazioni secondo cui le società sequestranti non hanno reso verosimile né l’esistenza del loro preteso credito né di una causa di sequestro sono ricevibili anche se il sequestro è stato decretato sulla base di una decisione estera riconosciuta esecutiva in Svizzera, poiché tali contestazioni non possono essere fatte valere nella procedura di *exequatur*, nella quale sono ammissibili, in virtù dell’art. 45 CLug, unicamente i motivi di opposizione contemplati dagli art. 34 e 35 CLug.

3.1 Così

argomentando, il reclamante pare però fraintendere la decisione impugnata. Il Pretore, infatti, ha concluso per l’irricevibilità

dell’opposizione non perché (o non solo perché) le censure relative al credito o alla causa di sequestro sono improponibili nel quadro di una procedura di opposizione a un sequestro decretato in virtù dell’art. 47 cpv. 2 CLug, ma perché il reclamante afferma di non essere proprietario dei beni sequestrati e non rende verosimile quale sia il suo interesse, degno di protezione, a opporsi al sequestro. Pure in questa sede, d’altronde, egli non spende una parola sulla propria legittimazione. Il reclamo si rivela di conseguenza a sua volta irricevibile, doppiamente, sia per carenza d’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; sentenze della CEF 14.2016.33 del 28 settembre 2016, RtiD 2017 I 757 n. 51c, consid. 1.5 e 14.2014.15/16 del 24 novembre 2014 consid. 6, oltre a quelle citate dal Pretore al consid. 3: 14.2013.131 del 10 ottobre 2013 consid. 3; 14.2011.216 del 29 febbraio 2012 consid. 8; 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 2.1; 14.2004.109 del 26 gennaio 2005 consid. 3.2), sia per carenza di motivazione (art. 320 cpv. 1 CPC).

3.2 Il reclamante – sia precisato per abbondanza – fraintende poi anche la giurisprudenza citata dal Pretore in merito ai limiti del­l’impugnazione dei provvedimenti conservativi decretati in virtù dell’art. 47 cpv. 2 CLug (sentenze della II CCA 12.2015.127 del 19 maggio 2016 consid. 9.1 e 12.2011.196/220 del 14 agosto 2012 consid. 6.1). In base a tale norma la dichiarazione di esecutività, non appena è stata emessa, implica già di per sé l’auto­­rizzazione incondizionata a procedere a provvedimenti cautelari. Il diritto interno non può sottoporli a condizioni supplementari quali l’urgenza, la verosimiglianza del credito del procedente o la fornitura di una garanzia da parte dell’istante, ma può solo definire il genere di provvedimenti a disposizione dell’istante e le modalità d’attuazione (FF 2008 pag. 1474 ad 2.7.5.1).

Per quanto riguarda la Svizzera, che ha scelto il sequestro quale genere di provvedimento cautelare eseguibile sul suo territorio in virtù dell’art. 47 cpv. 2 CLug ove la pretesa dell’istante sia di natura pecuniaria, non è pertanto possibile subordinarne l’esecuzio­­ne alla condizione che l’istante renda verosimile il suo credito e la causa del sequestro. L’esistenza e l’ammontare del credito sono infatti stati accertati in modo vincolante nella decisione estera riconosciuta esecutiva in Svizzera e la causa del provvedimento cautelare è appunto, secondo l’art. 47 cpv. 2 CLug (e l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), la decisione d’*exequatur*. Soltanto i presupposti della verosimile appartenenza al debitore dei beni da sequestrare e dell’assenza di pegno sono compatibili con la CLug e possono essere avversati con un’opposizione al sequestro (art. 278 LEF). Invece la contestazione del credito e della causa del sequestro possono semmai essere

fatti valere esclusivamente nell’ambito del reclamo contro la decisione di *exequatur*, entro i limiti però stabiliti

dagli art. 45 CLug e 327*a* CPC (FF 2008 pag. 1472 ad 2.7.3.2), ovvero per motivi essenzialmente processuali (art. 34 e 35 CLug). Per quanto attiene al credito, l’unica censura possibile è la violazione dell’ordine pubblico svizzero materiale (art. 34 n. 1 CLug). Salvo gravi vizi formali, in effetti, la regiudicata della decisione estera (e già prima la sua esecutività) è riconosciuta in Svizzera e vieta ai giudici svizzeri di riesaminarla nel merito (art. 36 e 45 cpv. 2 CLug).

4. Anche la richiesta di annullamento dei sequestri eseguiti dagli uf­fici d’esecuzione di Lugano e Samedan nonché la cancellazione delle relative annotazioni nei registri fondiari è irricevibile, siccome di competenza dell’autorità di vigilanza (art. 17 LEF).

5. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 119'730'745.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).