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14.2017.181 • TRAC TI 14.2017.181 Generato dall'IA

Appeal Regarding Provisional Rejection of Opposition and Procedural Cost Indemnity in Mortgage Enforcement

Numero d'incarto 14.2017.181
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A party successfully appealed a lower court's decision regarding provisional rejection of opposition in a debt enforcement proceeding concerning a mortgage-backed claim, specifically challenging the award of procedural costs and indemnities to the opposing party. The appellate court reasoned that the representative for the opposing party at the initial hearing appeared to be acting in their capacity as a corporate officer rather than as retained external counsel, which, based on established jurisprudence, generally precludes the reimbursement of professional representation costs or an inconvenience indemnity unless specific, reasoned requests are made and exceptional circumstances are met, ultimately upholding the appeal to remove the awarded indemnity and reallocating costs based on the merits of the procedural challenge.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Convenuta rappresentata da un avvocato che nel contempo è suo amministratore unico. Ripetibili. Indennità d’inconvenienza

Parole chiave

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realizzazione del pegno immobiliare spese di procedura patrocinatore di controparte opposizione al precetto esecutivo audizione delle parti rinvio pregiudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 110 CPC
Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 95 cpv. 3 lett. b CPC
La reclamante ne desume che la convenuta non ha diritto alla rifusione di spese professionali (giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) ma neppure può pretende un’in­­dennità d’inconvenienza (a norma dell’art.
Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC
e dovrebbe giustificare tecnicamente l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza, qualora la parte abbia presentato al riguardo una richiesta motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for deciding that costs follow the event (soccombenza) in the final orders.

art. 96 CPC

Cited indirectly via art. 11 cpv. 1-2 RTar, which governs the determination of costs (ripetibili) in relation to this provision.

art. 48 OTLEF

Cited in application for determining the fee for the present judgment.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in application for determining the fee for the present judgment.

art. 11 cpv. 1-2 RTar

Cited for determining the 'ripetibili' (reimbursement of costs) for the present judgment.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to determine that the value of the dispute does not meet the threshold for an appeal to the Federal Tribunal.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited when describing the availability of remedies to the Federal Tribunal (though not directly used in the operative part regarding the judgment itself, it relates to the legal remedies mentioned afterwards).

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in reference to the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.181 · Lugano 1 febbraio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 maggio 2017 da

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro

CO 1 (patrocinata dall’__________ RA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 5 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 settembre 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo emesso il 25 aprile 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 280'000.– oltre agli interessi del 10% dal 19 aprile 2017, indicando quale titolo di credito il *“brevetto notarile n. __________ Avv. __________”* e come pegno immobiliare la *“cartella ipotecaria al portatore n. __________ in 3° grado costituita il 20.05.2016 (dg __________) gravante i fondi __________: part. __________, PPP __________ e PPP __________ compr. fondo base part. __________”*.

B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 maggio 2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il

19 settembre 2017, l’i­­stante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta sulla scorta di osservazioni scritte.

C. Statuendo con decisione del 19 settembre 2017, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 2'000.– a favore della parte convenuta.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2017 per ottenere la riforma del dispositivo sulle spese processuali, nel senso che alla controparte non siano assegnate ripetibili. Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 2017, la CO

1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il reclamo va inoltrato alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 5 ottobre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1 il 25 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha obbligato la parte istante soccombente a rifondere alla controparte fr. 2'000.– senza particolare motivazione.

3. Nel reclamo RE 1 sostiene che l’avv. RA 1 è intervenuto in prima sede per conto della convenuta nella sua qualità di amministratore unico con firma individuale, come dallo stesso espressamente dichiarato all’udienza, e non come suo patrocinatore, ciò che si evince anche dal fatto ch’egli non ha prodotto alcuna procura. La reclamante ne desume che la convenuta non ha diritto alla rifusione di spese professionali (giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) ma neppure può pretende un’in­­dennità d’inconvenienza (a norma dell’art. 95 cpv.

3 lett. c CPC). Nelle sue osservazioni al reclamo, la CO 1 sostiene invece che l’avv. RA 1 è comparso come suo patrocinatore e che la sua richiesta di ripetibili non è stata avversata dall’istante, la cui contestazione in sede di reclamo, a suo parere, è quindi tardiva.

4. In realtà, è senza rilievo il fatto che l’istante non abbia, in prima sede, contestato specificamente la domanda – non motivata – della convenuta intesa all’assegnazione di ripetibili, poiché il giudice deve esaminare tutte le domande cui la controparte non ha esplicitamente aderito, applicando il diritto d’ufficio (art. 57 CPC), anche ai fatti notori come le iscrizioni nel registro di commercio (art. 151 CPC e sentenza del Tribunale federale 4A_261/2013 del 1° ottobre 2013, RSPC 2014, 34 consid. 4.3).

5. Giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, la parte soccombente (nel senso dell’art. 106 cpv. 1 CPC) deve rifondere alla controparte le sue spese di rappresentanza professionale in giudizio a norma dell’art. 68 CPC, ovvero per le prestazioni di avvocati (esterni) liberi professionisti legittimati a esercitare la rappresentanza e in determinati casi di commissari e agenti giuridici patentati, così come di rappresentati professionalmente qualificati in ambito di locazione e di lavoro. In linea di massima non entrano invece in considerazione, neppure a titolo d’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), le prestazioni, fatturate o no, di altri consulenti giuridici come notai, consulenti indipendenti, impiegati di un servizio giuridico di una banca, fiduciaria o assicurazione, né di organi della persona giuridica vittoriosa, fossero anche avvocati (per analogia: sentenze del Tribunale federale 1P.68/2007 del 17 agosto 2007 consid. 5; 5P.475/2000 dell’8 febbraio 2001 consid. 5; Trezzini in: Trezzini *et al.* [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 29 ad art. 95 CPC e i rimandi; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 28 ad art. 95 CPC). Solo le retribuzioni effettivamente dovute devono essere rifuse (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 95).

Nelle procedure di ricorso inoltrate al suo cospetto il Tribunale federale riconosce eccezionalmente un’indennità, ridotta, a favore dell’avvocato libero professionista che procede in causa propria o in una causa in cui ha un interesse personale (in particolare come rappresentante legale della parte od organo) ove si tratti di una causa complessa con un valore litigioso elevato, che ha comportato un importante dispendio lavorativo, ragionevolmente sostenibile con il risultato ottenuto (DTF

129 V 116 consid. 4.1; 110 V 134 consid. 4/d e 7; sentenze del Tribunale federale 1C_233/2015 del 5 ottobre 2015 consid. 3.1; 6B_251/2015 del 24 agosto 2015 consid. 2.3.2; 5P_187/2004 del 22 luglio 2004 consid. 3). Tale eccezione

sembra doversi estendere alle procedure disciplinate dal CPC (Schmid in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 32 e 33 ad art. 95 LEF;

Suter/von Holzer in: Sut­ter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 42 ad art. 95 CPC, i quali però misconoscono il carattere eccezionale di tale giurisprudenza, quantunque da loro ricordato al n. 36) e dovrebbe giustificare tecnicamente l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza, qualora la parte abbia presentato al riguardo una richiesta motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

5.1 Nel caso in esame, è controverso se l’avv. RA 1 è comparso all’udienza quale amministratore unico della convenuta con firma individuale (qualità non contestata e comunque sia evincibile dal registro di commercio) oppure quale patrocinatore della stessa. Le circostanze esterne parlano a favore della prima tesi. In effetti, le osservazioni non sono redatte sulla carta intestata dell’avvocato ed egli non ha prodotto né una procura né una nota d’onorario. È ad ogni modo dubbio che l’avvocato possa affidare a sé stesso un mandato di patrocinio nella causa in cui procede personalmente o a nome della persona giuridica di cui è organo.

5.2 Appurato che l’avv. RA 1 ha agito come organo della convenuta, secondo i principi testé ricordati il suo intervento all’udienza non giustificava, in linea di principio, l’attribuzione di ripetibili giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC. E non entrava neppure in considerazione un’indennità d’inconvenienza, siccome egli non aveva formulato alcuna richiesta motivata in merito, per tacere del fatto che il suo dispendio lavorativo è stato esiguo (redazione di sei righe di osservazioni e comparizione a una breve udienza), e ad ogni modo non risulta superiore a quanto normalmente esigibile da chiunque per l’espletamento dei lavori am­ministrativi personali (cfr. sentenza della CEF 14.2014.152 del 20 ottobre 2014, consid. 3). Il reclamo merita perciò di essere integralmente accolto.

6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.–, già anticipate dalla parte istante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 200.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di

diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).