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14.2017.18 • TRAC TI 14.2017.18 Generato dall'IA

Tax Execution Appeal Admissibility Due to Late Evidence of Payment

Numero d'incarto 14.2017.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The claimant appealed a lower court's decision which definitively rejected their objection to an execution order initiated by the Canton for the collection of cantonal tax arrears, arguing that the debt had been fully paid shortly before the lower court's decision. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the evidence of payment, presented for the first time on appeal, was new material not presented to the first instance judge, thus violating procedural rules against introducing new facts and evidence. Furthermore, the court noted that even if the payment had been submitted timely, the execution would have ceased upon payment, rendering the appeal moot, and that in any event, the original decision on costs was justifiable because the payment occurred after the creditor initiated proceedings to reject the objection.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 12 cpv. 2 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC; Tax Execution Appeal Admissibility Due to Late Evidence of Payment: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the evidence of payment, presented for the first time on appeal, was new material not presented to the first instance judge, thus violating procedural rules against introducing new facts and evidence. Furthermore, the court noted that even if the payment had been submitted timely, the execution would have ceased upon payment, rendering the appeal moot, and that in any event, the original decision on costs was justifiable because the payment occurred after the creditor initiated proceedings to reject the objection.

Parole chiave

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spese di mora eccezioni processuali tardive debiti fiscali accordo fiscale preliminare autorità giudiziaria fiscale tempestività della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 2 CPC

This procedural rule was cited in the reasoning to establish the timely filing of the appeal, which is relevant to the admissibility decision, even though the final order only states inadmissibility.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision governs the allocation of procedural costs, which is applied in the dispositive order regarding the costs of the present judgment.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This provision, in conjunction with Art. 106 CPC, was used to determine the fee for the present judgment, which is applied in the second order of the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.18 · Lugano 4 aprile 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. S 339-2016 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 23 dicembre 2016 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 gennaio 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 agosto 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta cantonale 2013 di fr. 2'678.60 (acconti dedotti), oltre agli interessi del 2.5% dal 7 agosto 2016, agli interessi aggiornati sino al 6 agosto 2016 di fr. 455.95 e alla tassa di diffida del 30 aprile 2016 di fr. 50.–;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 dicembre 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio;

che nel termine impartitole la parte convenuta non ha presentato osservazioni all’istanza;

che statuendo con decisione del 27 gennaio 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 30.– a favore del­l’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2017 facendo valere di avere pagato l’esecuzione in questione già l’11 gennaio

2017, sicché *“mal si capisce la decisione in oggetto”*;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso, entro dieci giorni dalla notificazione (art. 251 lett. a CPC e 321 cpv. 2 CPC);

che presentato l’8 febbraio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

che secondo l’art.

320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie è pertanto irricevibile la ricevuta, acclusa al reclamo (doc. 4), rilasciata l’11 gennaio 2017 dall’UE di Mendrisio relativamente al pagamento di fr. 3'302.95 a saldo dell’esecu­­zione n. __________, poiché né lo scritto dello stesso 11 gennaio 2017 (doc. 2) né l’allegata ricevuta risultano

pervenuti al Giudice di pace, come si evince dalla stessa decisione impugnata *(“che la parte convenuta non ha presentato

osservazioni nel termine assegnato”)*, che il reclamante non ha provato di poggiare su un accertamento manifestamente errato;

che fondato su un’allegazione (e una prova) irricevibile il reclamo è inammissibile;

che pur volendo tenere conto del pagamento, l’UE dovrebbe ad ogni modo rifiutare di proseguire l’esecuzione a prescindere dal­l’esito del giudizio impugnato, siccome essa si è estinta con il pagamento (art. 12 cpv. 2 LEF);

che il reclamo si rivelerebbe in tale ipotesi senza oggetto e così ugualmente irricevibile;

che anche sulla questione delle spese e ripetibili, peraltro non discussa dal reclamante, la decisione impugnata è ineccepibile (art. 106 cpv. 1 CPC);

che anche se l’avvenuto pagamento fosse stato comunicato tem­pestivamente al primo giudice, egli avrebbe dovuto secondo equi­tà porre le spese processuali a carico

dell’escusso in virtù del­l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, considerando ch’egli ha estinto l’ese­­cuzione l’11 gennaio 2017, solo dopo l’inoltro dell’istanza (verificatosi il 23 dicembre 2016), e che l’istanza appariva verosimilmente fondata su

un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposi­­zione (cfr. (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'184.55, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).