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14.2017.177 • TRAC TI 14.2017.177 Generato dall'IA

Review of Asset Attachment Inadmissible Due to Insufficient Res Judicata Effect of Prior Decision

Numero d'incarto 14.2017.177
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The reviewing party sought to overturn a prior decision that upheld the attachment of assets in their name, which were believed to belong to their spouse, by submitting a newly discovered indemnity declaration from 2012 meant to prove the spouse had no reason to believe the property transfer would prejudice the creditors now seeking the attachment. The court found the review request inadmissible because the prior decision rejecting the opposition to the attachment order did not possess material res judicata authority, as it only assessed the *verisimilitude* of the claim, and the reviewing party has other avenues, such as the main action for validation of the seizure, to definitively contest the validity of the asset transfer and secure the revocation of the attachment.

Regesto Legislator

Ufficiale

Opposizione al sequestro. Domanda di revisione della sentenza che respinge il reclamo interposto dall’opponente contro la reiezione dell’opposizione

Parole chiave

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forza di cosa giudicata revoca del trasferimento patrimoniale concessione del sequestro dichiarazione di validità validità del sequestro riesame di una decisione precedente

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 384
Ne discende che la decisione di cui è chiesta la revisione dev’essere passata in giudicato non solo formalmente ma anche materialmente (DTF 138 III 384 consid.
DTF 133 III 582
diritto materiale o connesse a una questione pregiudiziale di diritto materiale ha una portata limitata: essa vale unicamente per la procedura esecutiva o fallimentare in corso e se lo stato di fatto resta invariato (DTF 133 III 582 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 328 cpv. 1 lett. a CPC

Cited as the legal basis for the revision procedure requested by the appellant.

art. 329 cpv. 1 CPC

Cited in relation to the deadline for submitting the revision application.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that costs follow the event (losing party pays).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Applied in conjunction with Art. 106 cpv. 1 CPC for determining the amount of the judgment fee.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.177 REVISIONE · Lugano 27 settembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con domanda

8 giugno 2015 da

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, ) contro

CO 1., I- CO 2, I-__________ (già CO 2, ora incorporata per fusione nella sum­menzionata CO 1) CO 3, I-__________ (rinominata come CO 3, ora incorporata anch’essa per fusione nella summenzionata CO 1) CO 4, I-__________ (già CO 4) CO 5, I- CO 6, I- CO 7, I- CO 8, I- (patrocinate dalle avv. PATR1 1 e PATR2 1, studio legale PA 2, )

e ora giudicando sulla domanda di revisione del 18 maggio 2018 presentata da RE 1 contro la sentenza (inc. 14.2017.177) emessa il 27 marzo 2018 da questa Camera sul reclamo interposto dall’istante avverso la decisione emessa il 20 settembre 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 27 marzo 2018, la scrivente Camera ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il reclamo inoltrato da RE 1 avverso la decisione emessa il 20 settembre 2017 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con cui aveva respinto l’opposizione interposta da lei al sequestro di diversi beni mobili, immobili e crediti ritenuti di pertinenza del marito PI 1, e segnatamente di un immobile a M__________, di tre particelle a __________ e di tre diritti di usufrutto gravanti fondi sempre siti a __________, tutti intestati a RE 1. Il sequestro era stato decretato a favore delle sei società citate in ingresso sino a concorrenza di fr. 127'155'000.–.

B. Con domanda di revisione del 18 maggio 2018, RE 1 chiede ora di annettere agli atti una dichiarazione di manleva rilasciata il 29 gennaio 2012 a beneficio di PI 1 e di annullare e riformare la sentenza del 27 marzo 2018 di questa Camera, nel senso di accogliere l’opposizione e di revocare il sequestro dei beni a lei intestati, protestate spese (di complessivi fr. 2'000.–) e ripetibili (per fr. 10'000.–).

C. Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di revisione non è stata notificata alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. RE

1 fonda la domanda di revisione su un fatto a suo dire nuovo, di cui sarebbe venuta a conoscenza il 17 aprile 2018 consultando atti

presso l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, ovvero una dichiarazione di manleva a beneficio di suo marito rilasciata il 29 gennaio 2012 dalla PI 2 e dalla PI 3 (holding che sarebbe proprietaria delle società

sequestranti), da cui deduce che, contrariamente a quanto giudicato da questa Camera, al momento della donazione delle proprietà alla moglie PI 1 non poteva né doveva sapere che il trapasso avrebbe potuto arrecare pregiudizio alle sequestranti, ma anzi aveva la certezza di nulla dover temere al riguardo in forza della manleva.

2. Secondo l’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione. La domanda di revisione, scritta e motivata, dev’esser presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC).

2.1 La revisione nel senso degli art. 328 segg. CPC consente di correggere per determinati motivi una “decisione passata in giudicato”, ovvero che non è più impugnabile con un rimedio ordinario, a prescindere che sia stata emessa in prima o in seconda istanza (Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 24 ad art. 328 CPC). Scopo dell’istituto è di sottoporre a un nuovo esame, ove sussista un motivo di revisione, una decisione che ha acquisito autorità di cosa giudicata e perciò non può essere emendata con altri mezzi d’impugnazione, quali ricorsi, modifiche o completamenti della sentenza o una nuova azione. Ne discende che la decisione di cui è chiesta la revisione dev’essere passata in giudicato non solo formalmente ma anche materialmente (DTF 138 III 384 consid. 3.2.1; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n. 1 ad art. 328 CPC; Herzog, op. cit., n. 27 ad art. 328; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 8-9 ad art. 328 CPC).

2.2 La regiudicata delle decisioni emesse in procedure rette dalla LEF di carattere puramente esecutivo oppure principalmente ese­cutivo con effetti riflessi sul

diritto materiale o connesse a una questione pregiudiziale di diritto materiale ha una portata limitata: essa vale unicamente per la procedura esecutiva o fallimentare in corso e se lo stato di fatto resta invariato (DTF 133 III 582 consid. 2.1; Zaugg in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 118 ad art.

59 CPC). È quindi irricevibile la domanda di revisione delle decisioni che accolgono l’opposizione al decreto di sequestro (DTF 138 III 384 consid. 3), che respingono l’istanza di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2011.64 del 1° giugno 2011, RtiD 2012 I 967 n. 40c [massima]) o la accolgono (sentenza della CEF 14.2015 160 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 654 n. 44c), oppure che respingono l’istanza di fallimento (sentenza della CEF 14.2018.35 del­l’8 giugno 2018 consid. 2.3).

2.3 Nel caso in esame, la decisione di cui è chiesta la revisione respinge (e non accoglie come nel caso giudicato dal Tribunale federale) l’opposizione al decreto di sequestro. Come il debitore la cui opposizione al precetto esecutivo è stata rigettata e che non è legittimato a chiedere la revisione della sentenza di rigetto siccome l’azione di annullamento dell’esecuzione (art. 85 o 85*a* LEF) gli consente di far annullare l’esecuzione (sentenza 14.2015.160 citata sopra), anche il debitore la cui opposizione al sequestro non è stata ammessa può fare revocare tale misura facendo valere i suoi argomenti nella causa giudiziaria di convalida (art. 280 n. 3 LEF) oppure, trattandosi di un terzo che rivendica la proprietà dei beni sequestrati, nella procedura di accertamento o di contestazione della propria pretesa (art. 106 segg. LEF), e ciò senz’aspettarne il pignoramento (art. 275 LEF).

In altri termini, dunque, la reiezione dell’opposizione al sequestro non ha determinato per RE 1 un pregiudizio riparabile unicamente con il rimedio straordinario della revisione. In effetti, se riuscirà a far accertare nell’apposita procedura (art. 109 LEF) la validità della donazione dei fondi sequestrati a suo favore e l’opponibilità della stessa alle società sequestranti, fondandosi segnatamente sull’atto di manleva su cui poggia la domanda di revisione, ella potrà ottenere la revoca del sequestro. Non è d’intralcio la sentenza di reiezione dell’opposizione al sequestro (né quella che respinge il reclamo dell’opponente). In effetti, né il Pretore né la Camera si sono determinati in modo definitivo sulla fondatezza della pretesa dell’opponente, ma si sono limitati a esaminarne la verosimiglianza sulla base delle allegazioni delle parti e dei documenti allora agli atti. Detto altrimenti queste autorità non hanno emanato un giudizio cui può essere riconosciuta autorità di cosa giudicata materiale. Ne segue l’inammissibilità della domanda di revisione.

3. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza del­l’istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema di ripetibili, la domanda di revisione non essendo stata notificata alla controparte per osservazioni.

4. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 119'730'745.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di revisione è inammissibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).