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14.2017.175 • TRAC TI 14.2017.175 Generato dall'IA

Moot Bankruptcy Appeal and Cost Apportionment Based on Prior Guarantee

Numero d'incarto 14.2017.175
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged a lower court's rejection of their request for bankruptcy proceedings against a debtor, but the appeal became moot because another creditor subsequently secured a declaration of bankruptcy for the same debtor. The appellate court ruled that the appeal must be struck from the role as without object, and in apportioning the procedural costs equitably, the court imposed a reduced fee upon the appellant because the claim underlying the initial bankruptcy request appeared questionable given a prior contractual agreement where the appellant personally guaranteed payment for the debtor’s pre-existing obligations up to a specific date.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento senza preventiva esecuzione. Reclamo dell’istante diventato senza oggetto in seguito alla dichiarazione del fallimento in un’altra causa. Spese e ripetibili

Parole chiave

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credito nel fallimento obblighi contrattuali pagamento dell'emolumento opposizione tardiva assemblea dei creditori imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 242 CPC

Used to declare the appeal moot because the procedure had become without object.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Cited as the basis for apportioning the costs of the proceedings according to equity.

art. 21 della legge cantonale sulla tariffa giudiziaria (RL 3.1.1.5)

Cited for the reduction of the judicial fee imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.175 · Lugano 16 aprile 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 14 luglio 2017 da

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro

CO 1 (ora rappresentato dall’Ufficio dei fallimenti, Locarno)

giudicando sul reclamo del 29 settembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 settembre 2017 dal Pretore, con cui ha respinto l’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione della convenuta;

preso atto che nell’ambito di un’altra procedura con decisione del 2 gennaio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della società convenuta con effetto dal giorno successivo alle ore 10:00 e che con sentenza del 27 febbraio 2018 (inc. 14.2018.9), ora passata in giudicato, la Camera ha stralciato dai ruoli il reclamo interposta dalla fallita per mancato versamento dell’anticipo;

ritenuto che la procedura di reclamo in esame è così diventata senza oggetto e dev’es­­sere stralciata dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio del­l’art. 219 CPC; Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 219 CPC);

ricordato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine

dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1);

atteso che con scritto 13 marzo 2018 il reclamante ha chiesto di porre le spese processuali a carico della convenuta, da considerarsi a suo parere soccombente, dal momento che nel frattempo ne è stato decretato il fallimento come da lui richiesto, e di assegnargli ripetibili calcolate in base a un valore di causa di fr. 14'830.– e un dispendio lavorativo di 8½ ore;

considerato, tuttavia, che il fallimento è stato ottenuto da un altro creditore, sicché il reclamante non può reputarsi vincente, anzi a prima vista il reclamo sarebbe verosimilmente dovuto essere respinto, perché RE 1 fonda la sua pretesa su un credito sorto prima della fine dicembre 2013, ch’egli si era impegnato a pagare, come tutti gli altri debiti della convenuta esistenti prima del 30 giugno 2014, in virtù del contratto di cessione del pacchetto azionario CO 1 del 18 giugno 2014 (doc. 1: *“Il Dr. RE 1 garantisce personalmente il pagamento di tutti gli impegni della società per ogni pendenza riferita al periodo fino al 30 giugno 2014”*, evidenziazione a cura della Camera);

tenuto presente, nelle predette circostanze, che prima facie la pretesa del reclamante sarebbe stata giudicata abusiva o quanto meno la decisione impugnata avrebbe resistito alla critica, stanti i seri dubbi circa la validità del credito vantato dall’istante, ciò che basta già a giustificare di porre a suo carico la tassa di giustizia, da ridurre per tenere conto del limitato dispendio lavorativo (art. 21 della legge cantonale sulla tariffa giudiziaria [RL 3.1.1.5]);

ritenuto che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Le spese processuali relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono ridotte a fr. 200.– e sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; – Ufficio dei fallimenti, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).