State Enforcement Appeal: Debt Assumption and Right to be Heard
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the definitive rejection of their opposition to an enforcement proceeding initiated by the State for the collection of judicial fees, costs, and charges, based on a prior appellate decision. The appellant argued that their right to be heard was violated and that the debt had been extinguished by a supposed debt assumption agreement made by their daughter, who also claimed set-off against a separate, unquantified claim against the State, which warranted a stay of proceedings pending a tax review appeal. The court reasoned that the lower court sufficiently addressed the appellant's arguments, and under enforcement law, only specific grounds like extinction, extension, or prescription occurring *after* the enforceable title can be raised, concluding that the appellant failed to prove an external assumption of debt or the fulfillment of conditions for a stay based on the separate tax matter, thus confirming the definitive rejection of the opposition.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo dell’opposizione. Tassa di giustizia e spese. Diritto di essere sentito (diritto a una decisione motivata). Assunzione da un terzo del debito posto in esecuzione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to rule that the costs of the current judgment follow the event of the appeal being dismissed (soccombenza).
Cited as the basis for establishing the amount of the court fee for the current judgment, the payment of which follows the loser (art. 106 cpv. 1 CPC).
Testo completo
Incarto n. 14.2017.156 · Lugano 14 settembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 227/2017 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 24 febbraio 2017 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella) contro
RE 1 (patrocinata dal PA 1,)
giudicando sul reclamo del 3 settembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 agosto 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 750.–, indicando quale titolo di credito le *“tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione del 14 luglio 2016 emanata della Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello: inc. 60.2016.167, fattura n. 2016d22446 del 13.10.2016”*.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 febbraio 2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 2 giugno 2017.
C. Statuendo con decisione del 17 agosto 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 settembre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’accoglimento della sua istanza di sospensione della causa, l’annullamento della sentenza impugnata e, in via
subordinata, la sua riforma nel senso dell’accoglimento della domanda di *“sostituzione della debitrice”*. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 settembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 agosto 2017, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione, acclusa all’istanza, emanata il 14 luglio 2016 dalla Corte dei reclami penali (CRP) del Tribunale d’appello costituisca un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Il primo giudice ha d’altronde considerato che la convenzione di *“accollo del debito”*, invocata ma non prodotta dall’escussa, con cui sua figlia e patrocinatrice, PA 1, avrebbe ripreso a suo carico il debito posto in esecuzione per poterlo poi compensare con l’indennità che avrebbe chiesto al Cantone nel procedimento penale pendente contro di lei, non rientra nelle poche eccezioni ammissibili (secondo l’art. 81 LEF) nella procedura di rigetto dell’opposizione, quali l’estinzione, la proroga e la prescrizione del credito posto in esecuzione. Ad ogni modo, egli ha precisato che la proposta di compensare un credito accertato in una sentenza definitiva e passata in giudicato con un’ipotetica indennità non ancora stabilita non poteva in alcun modo essere tenuta in considerazione.
4. Nel reclamo RE 1 si duole di una violazione del proprio diritto di essere sentita nella misura in cui il Giudice di pace avrebbe *“circuito, ignorato e negato”* il fulcro della questione esposto nelle proprie osservazioni all’istanza. Con l’accollo – o assunzione – del debito posto in esecuzione da parte di sua figlia, la reclamante ritiene di essere stata liberata da ogni obbligo nei confronti dell’istante. RE 1 chiede inoltre la sospensione della causa in attesa della definizione dei diritti e dei doveri reciproci dello Stato e della figlia, la quale ha eccepito la compensazione del debito posto in esecuzione con l’indennità fatta valere contro lo Stato in ambito penale. La reclamante sostiene infine che il ricorso da lei promosso alla Camera di diritto tributario (CRT) del Tribunale d’appello contro la reiezione della sua domanda di revisione delle tassazioni fiscali degli anni dal 2008 al 2014 abbia carattere pregiudiziale rispetto alla causa di rigetto e imponga di conseguenza la sospensione di quest’ultima.
5. Ora, nella sentenza impugnata il Giudice di pace si è sinteticamente determinato sulle osservazioni di RE 1 all’istanza. Che non abbia condiviso la sua tesi non significa che ne abbia violato il diritto di essere sentita. Anzi, la motivazione esposta dal primo giudice ha indubbiamente permesso all’interessata di capire la portata della decisione e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore, come si evince dalla lettura del reclamo. La censura va pertanto respinta (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami).
6. Che la decisione del 14 luglio 2016 della Corte dei reclami penali (CRP) del Tribunale d’appello prodotta dall’istante costituisca una decisione esecutiva e di conseguenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per le tasse di giudizio, spese e oneri di complessivi fr. 750.– poste in esecuzione è pacifico e non è contestato neppure dalla reclamante, la quale anzi lo ha implicitamente riconosciuto nell’eccepire la compensazione.
7. In virtù dell’art.
81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (*“mit völlig eindeutigen Urkunden”,* cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi).
7.1 Nel caso specifico, la reclamante eccepisce l’estinzione del credito posto in esecuzione in seguito al suo *“accollo”* da parte della figlia. Come rettamente rilevato dal Giudice di pace, essa non ha però dimostrato l’esistenza dell’allegata convenzione di *“accollo del debito”*. Anzi, nel reclamo RE 1 sottolinea come sua figlia abbia agito *motu proprio* senza alcuna delega da parte sua. Ora, in assenza di accordo della debitrice non può esserci assunzione convenzionale del debito posto in esecuzione. Una surrogazione legale è ipotizzabile solo nelle ipotesi contemplate all’art. 110 CO, che non appaiono realizzate nel caso in esame. Ad ogni modo, anche volendo presumere un accordo – implicito – tra madre e figlia, tale convenzione avrebbe solo valore di assunzione di debito *interna*, che senza il consenso del creditore non gli è opponibile (art. 175 cpv. 1 CO). Infatti, la sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto e con liberazione del debitore precedente (assunzione detta *esterna*) presuppone un contratto fra l’assuntore e il creditore (art. 176 cpv. 1 CO; DTF 121 III
258 consid. 3/b). Ebbene la reclamante non ha provato che un simile contratto tra la figlia e lo Stato esista. Bene ha fatto, quindi, il Giudice di pace a respingere la sua eccezione di estinzione del credito posto in esecuzione.
7.2 In assenza di assunzione di debito, l’eccezione di compensazione, peraltro sollevata dalla figlia e non dalla reclamante, cade nel vuoto, come pure la connessa istanza di sospensione della causa in attesa della chiarificazione dei rapporti di dare e avere tra PA 1 e lo Stato.
8. La domanda di sospensione della causa di rigetto va respinta anche con riferimento al ricorso promosso dalla reclamante alla CRT. Non solo il credito posto in esecuzione non ha carattere fiscale, ma per di più la sospensione del carattere definitivo delle decisioni fiscali di cui è chiesta la revisione interviene solo dopo che sia stata emessa una decisione definitiva sulla domanda di revisione (art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 LT e sul piano federale 149 cpv. 2, 165 cpv. 3 LIFD; Looser in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 3a ed. 2017, n. 1e ad art. 149 LIFD; sentenza della CEF 14.2017.129/130 del 12 settembre 2017 consid. 7). Orbene, la reclamante non dimostra che sia il caso nella fattispecie. La domanda di sospensione, e con essa l’intero reclamo, vanno dunque respinti.
9. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 750.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).