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14.2017.155 • TRAC TI 14.2017.155 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Reversed Due to Prior Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2017.155
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an outstanding amount of 870.20 plus interest and costs, resulting in the lower court issuing a bankruptcy order. The debtor appealed this decision, presenting evidence that they had settled the entire debt through the execution office on July 28, 2017, prior to the bankruptcy declaration on August 31, 2017. The appellate court accepted the appeal, reasoning that the law mandates the annulment of bankruptcy if the debtor proves the claim that formed the basis for the petition was extinguished before the bankruptcy order, thus overturning the lower court's decision and allocating the procedural costs to the debtor due to the late payment necessitating judicial action.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Creditor Bankruptcy Reversed Due to Prior Debt Settlement: The debtor appealed this decision, presenting evidence that they had settled the entire debt through the execution office on July 28, 2017, prior to the bankruptcy declaration on August 31, 2017. The appellate court accepted the appeal, reasoning that the law mandates the annulment of bankruptcy if the debtor proves the claim that formed the basis for the petition was extinguished before the bankruptcy order, thus overturning the lower court's decision and allocating the procedural costs to the debtor due to the late payment necessitating judicial action.

Parole chiave

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procedura di fallimento spese di mora quietanza di saldo debito ricorso di annullamento spese di procedura opposizione tardiva Fallimento. Pagamento prima della pronuncia

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

This article provided the main ground for annulling the bankruptcy because the debt subject to execution was proven to be extinguished before the decision.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This procedural rule was cited to justify placing the judicial fees and costs on the appellant due to the late payment that necessitated the legal procedure.

art. 52 lett. a OTLEF

This article was cited in reasoning to calculate the judicial fees imposed on RE 1 in the final orders.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This article was cited in reasoning to calculate the judicial fees imposed on RE 1 in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.155 · Lugano 9 ottobre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 5 maggio 2017 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 4 settembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 agosto 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 5 maggio 2017 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 870.20 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 28 giugno 2017 è comparso solo il convenuto, che si è opposto all’istanza, dichiarandosi intenzionato a far fronte al pagamento del dovuto nei giorni seguenti.

C. Statuendo con decisione del 31 agosto 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 1° settembre 2017 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, facendo valere di avere saldato il credito posto in esecuzione già il 28 luglio 2017, “*come accordato col Pretore*”. L’in­­domani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 4 settembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 2 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il credito posto in esecuzione è stato estinto (art. 172 n.

3 LEF). Orbene, nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il 28 luglio 2017, ovvero prima della pronuncia del fallimento, relativa al versamento di fr. 1'163.10 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento di RE 1 va pertanto annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, successivo alla notifica della comminatoria di fallimento del 30 gennaio 2017, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 31 agosto 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

III. Notificazione a:

– – – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).