Creditor Bankruptcy Reversed Due to Prior Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an outstanding amount of 870.20 plus interest and costs, resulting in the lower court issuing a bankruptcy order. The debtor appealed this decision, presenting evidence that they had settled the entire debt through the execution office on July 28, 2017, prior to the bankruptcy declaration on August 31, 2017. The appellate court accepted the appeal, reasoning that the law mandates the annulment of bankruptcy if the debtor proves the claim that formed the basis for the petition was extinguished before the bankruptcy order, thus overturning the lower court's decision and allocating the procedural costs to the debtor due to the late payment necessitating judicial action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Creditor Bankruptcy Reversed Due to Prior Debt Settlement: The debtor appealed this decision, presenting evidence that they had settled the entire debt through the execution office on July 28, 2017, prior to the bankruptcy declaration on August 31, 2017. The appellate court accepted the appeal, reasoning that the law mandates the annulment of bankruptcy if the debtor proves the claim that formed the basis for the petition was extinguished before the bankruptcy order, thus overturning the lower court's decision and allocating the procedural costs to the debtor due to the late payment necessitating judicial action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article provided the main ground for annulling the bankruptcy because the debt subject to execution was proven to be extinguished before the decision.
This procedural rule was cited to justify placing the judicial fees and costs on the appellant due to the late payment that necessitated the legal procedure.
This article was cited in reasoning to calculate the judicial fees imposed on RE 1 in the final orders.
This article was cited in reasoning to calculate the judicial fees imposed on RE 1 in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 14.2017.155 · Lugano 9 ottobre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 5 maggio 2017 dalla
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 settembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 agosto 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 5 maggio 2017 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 870.20 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 28 giugno 2017 è comparso solo il convenuto, che si è opposto all’istanza, dichiarandosi intenzionato a far fronte al pagamento del dovuto nei giorni seguenti.
C. Statuendo con decisione del 31 agosto 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 1° settembre 2017 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, facendo valere di avere saldato il credito posto in esecuzione già il 28 luglio 2017, “*come accordato col Pretore*”. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 4 settembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 2 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il credito posto in esecuzione è stato estinto (art. 172 n.
3 LEF). Orbene, nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il 28 luglio 2017, ovvero prima della pronuncia del fallimento, relativa al versamento di fr. 1'163.10 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento di RE 1 va pertanto annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, successivo alla notifica della comminatoria di fallimento del 30 gennaio 2017, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 31 agosto 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione a:
– – – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).