Annulment of Bankruptcy Due to Subsequent Debt Settlement and Minimal Remaining Liabilities
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor for an outstanding debt of approximately 1,913, and the lower court granted the bankruptcy declaration. The debtor appealed, asserting they had settled the debt, and provided documentation showing payment of the original claim after the bankruptcy ruling, which satisfied the requirement of having extinguished the debt under the relevant statute. The appellate court, finding the payment proved and further establishing that the debtor's remaining enforcement proceedings were minimal (less than 4,500 in total across only three pending actions with no asset-deficiency certificates), deemed the debtor's solvency sufficiently probable, thus leading to the annulment of the bankruptcy declaration while placing the procedural costs on the debtor due to the late payment causing the initial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Annulment of Bankruptcy Due to Subsequent Debt Settlement and Minimal Remaining Liabilities: The debtor appealed, asserting they had settled the debt, and provided documentation showing payment of the original claim after the bankruptcy ruling, which satisfied the requirement of having extinguished the debt under the relevant statute. The appellate court, finding the payment proved and further establishing that the debtor's remaining enforcement proceedings were minimal (less than 4,500 in total across only three pending actions with no asset-deficiency certificates), deemed the debtor's solvency sufficiently probable, thus leading to the annulment of the bankruptcy declaration while placing the procedural costs on the debtor due to the late payment causing the initial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article served as the main ground for accepting the appeal and annulling the bankruptcy declaration because the debtor proved the debt was settled and their solvency was plausible.
This procedural rule was cited to justify placing the court costs on the appellant due to the late payment that necessitated the judicial procedure.
Cited as part of the basis for calculating the judicial fee imposed on the appellant in the dispositive.
Cited as part of the basis for calculating the judicial fee imposed on the appellant in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 14.2017.148 · Lugano 19 settembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2017.561 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 26 giugno 2017 da
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 agosto 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 agosto 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, il 26 giugno 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'913.40 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 16 agosto 2017 è comparsa la sola parte istante, che ha confermato la propria domanda.
C. Statuendo con decisione del 16 agosto 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 17 agosto 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 agosto 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale.
Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 24 agosto 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
18 agosto in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure lo scritto
28 agosto 2017, con cui la reclamante ha prodotto altre ricevute di pagamento e una fattura.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 18 agosto 2017 dall’UE di Locarno relativa al versamento di fr. 1'912.50 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.
174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha prodotto altre due ricevute rilasciate il 28 agosto 2017 dall’UE di Locarno attestanti l’estinzione delle esecuzioni n. __________ e __________ menzionate nel decreto di effetto sospensivo. La Camera ha inoltre accertato d’ufficio che nei suoi confronti sono tuttora pendenti solo tre esecuzioni allo stadio della notifica del precetto esecutivo volte all’incasso di meno di fr. 4'500.– complessivi, ma nessun attestato di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria non possa dirsi seriamente né durevolmente minacciata. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
La reclamante va però sin d’ora resa attenta che se le esecuzioni ancora in corso dovessero giungere a un altro fallimento la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza odierna in caso di reclamo.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 16 agosto 2017 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
–; –; – Ufficio di esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).