Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2017.147 • TRAC TI 14.2017.147 Generato dall'IA

Creditor's Bankruptcy Petition Overturned by Antecedent Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2017.147
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt, which resulted in the debtor's bankruptcy being declared by the lower court. The debtor appealed, claiming the debt was settled, and provided evidence, including a payment receipt dated the same day as the bankruptcy declaration but shortly before the official declaration time, along with an uncontradicted statement confirming the cash payment was made to the enforcement office staff prior to 9:00 AM. The appellate court reasoned that the payment, established to have occurred before the legally decisive time of the bankruptcy pronouncement, satisfied the requirement that the executed debt be extinguished prior to the opening of the proceedings, leading to the annulment of the bankruptcy order, though the costs of the appeal were assigned to the debtor due to the tardiness of the payment that necessitated the procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 175 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Creditor's Bankruptcy Petition Overturned by Antecedent Debt Settlement: The debtor appealed, claiming the debt was settled, and provided evidence, including a payment receipt dated the same day as the bankruptcy declaration but shortly before the official declaration time, along with an uncontradicted statement confirming the cash payment was made to the enforcement office staff prior to 9:00 AM. The appellate court reasoned that the payment, established to have occurred before the legally decisive time of the bankruptcy pronouncement, satisfied the requirement that the executed debt be extinguished prior to the opening of the proceedings, leading to the annulment of the bankruptcy order, though the costs of the appeal were assigned to the debtor due to the tardiness of the payment that necessitated the procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento credito in esecuzione ordine di pagamento riconoscimento di debito gestione del sinistro apertura del fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 174 cpv. 2 n. 1

This article is implicitly cited as the basis for annulling the bankruptcy judgment because the execution debt was settled before the declaration of bankruptcy.

art. 172 n. 3 LEF

This article describes the condition (extinction of the claim by payment) that justified the annulment of the bankruptcy.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Used to order the appellant to bear the court fees for the first instance due to the late payment necessitating judicial proceedings.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

Cited in the reasoning to establish the jurisdiction for the appeal, though not strictly in the dispositive orders, it relates to the procedural framework for hearing the case.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2017.147 · Lugano 21 settembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2017.201 (fallimento) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 7 giugno 2017 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’ PA 1,)

giudicando sul reclamo del 21 agosto 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’8 agosto 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Biasca, il 7 giugno 2017 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Riviera di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'215.85 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 2 agosto 2017 nessuna parte è comparsa.

C. Statuendo con decisione dell’8 agosto 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 9 agosto alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di complessivi fr. 250.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 agosto 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

24 agosto 2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Nel termine impartitole la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 21 agosto 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il

9 agosto, in concreto il reclamo, presentato l’ultimo giorno disponibile, è tempestivo. È invece tardivo il complemento di reclamo inviato il 24 agosto 2017.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta di pagamento allestita il

9 agosto 2017 dall’escutente, che attesta il pagamento di fr. 3'500.– in quella data a saldo dell’esecuzione che ha portato al fallimento (doc. D accluso al reclamo). Che siffatto pagamento sia avvenuto prima delle ore 9:00 – momento, determinante (v. art. 175 LEF e sentenza della CEF 14.2014.176 del 10 ottobre 2015 consid. 1.3 con rinvii), in cui è stato dichiarato il fallimento – risulta dalla dichiarazione di __________, madre del direttore della RE 1, la quale afferma, senza essere contraddetta dalla CO 1, di avere proceduto a detto pagamento a contanti per conto della reclamante allo sportello dell’escutente presso __________ alle ore 08:30 (doc. C). Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto e il fallimento della RE

1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Biasca, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata l’8 agosto 2017 dalla Pretura del Distretto di Riviera nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Biasca, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

–; –; – Ufficio di esecuzione, Biasca; – Ufficio dei fallimenti, Biasca; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).