Enforcement Proceedings Appeal on Admissibility of Post-Bankruptcy Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe creditor initiated enforcement proceedings against the debtor based on a final compensation office decision regarding indemnity; the lower court rejected the debtor's opposition, leading to an appeal. The appellate court found the appeal inadmissible because the debtor introduced new arguments regarding an opposition based on "no return to a better fortune" (post-bankruptcy situation) that should have been raised in the first instance. However, the court, acting in its supervisory capacity over the enforcement office, deemed the appeal to be a permissible appeal for denial of justice against the enforcement office for failing to rule on the admissibility of the debtor's secondary opposition, and thus transmitted the matter back to the enforcement office for a decision on that specific opposition.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo dell’opposizione. Opposizione per non ritorno a miglior fortuna non trasmessa al giudice del rigetto. Novum. Trasmissione del reclamo all’ufficio d’esecuzione come ricorso per denegata giustizia
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision instructs the Enforcement Office to rule on the admissibility of the opposition based on the considerations related to the provisions governing opposition after bankruptcy (denied justice).
This article was cited in the reasoning to establish that the decision issued by the compensation fund constituted a valid title for the definitive rejection of the opposition, which underpins the context of the dispute, although the main order does not explicitly cite it for the final ruling.
This article establishes the competence of the Execution and Bankruptcy Chamber of the Court of Appeal to hear the appeal (reclamo) against the lower court's decision.
This article is cited in the reasoning to establish that the appeal (reclamo) is the correct remedy against the lower court's final decision in opposition proceedings.
This article is cited in the reasoning to establish that the lower court's decision in opposition rejection proceedings is a final and unappealable decision of first instance.
This article is cited to declare the appellant's new allegations and documents inadmissible in the appeal proceedings.
This article is cited in the reasoning to establish the ten-day deadline for appealing a decision issued in summary proceedings.
This article is cited in the reasoning to establish that the decision was rendered in summary proceedings.
This article governs the allocation of court costs for the judgment, placing them on the appellant due to the partial failure (inability to resolve the merits of the opposition).
This article is cited, along with art. 48 OTLEF, for the determination of the fee for the present judgment.
This article is cited, along with art. 61 cpv. 1 OTLEF, for the determination of the fee for the present judgment.
This article is cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, in its capacity as supervisory authority, to treat the appeal as a recourse for denial of justice regarding the non-ruling on the opposition's admissibility.
This article is not cited in the dispositive orders.
This article is not cited in the dispositive orders.
This article is not cited in the dispositive orders.
This article is not cited in the dispositive orders.
This article is not cited in the dispositive orders.
This article is not cited in the dispositive orders.
This article is not cited in the dispositive orders.
This article is not cited in the dispositive orders.
This article is not cited in the dispositive orders.
This article is not cited in the dispositive orders.
This article is not cited in the dispositive orders.
This article is not cited in the dispositive orders.
This article is not cited in the dispositive orders.
This article is not cited in the dispositive orders.
This article is not cited in the dispositive orders.
This article is not cited in the dispositive orders.
Testo completo
Incarto n. 14.2017.142 · Lugano 6 novembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2017.3292 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 22 giugno 2017 da
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 agosto 2017 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 16'231.70, indicando quale titolo di credito: *“Debitore solidale con __________ __________, __________. Schadensersaztverfügung vom 27. Oktober 2014* *i.S.: __________”*;
che statuendo con decisione dell’8 agosto 2017, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza
presentata il 22 giugno 2017 dall’escutente e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senza assegnare ripetibili;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 agosto 2017, facendo valere di essersi opposto al precetto esecutivo con uno scritto del 5 dicembre 2017, in cui ha dichiarato di non aver più avuto alcuna attività dopo il suo fallimento decretato nel 2014;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 22 agosto 2017 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 12 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo;
che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla:
che per contro il giudice non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1);
che nella fattispecie, poiché è definitiva, la decisione formale emessa il 27 ottobre 2014 dalla cassa di compensazione della CO 1 in virtù dell’art. 52 cpv. 4 LAVS (doc. A accluso all’istanza) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la pretesa di fr. 16'231.70 posta in esecuzione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che del resto il reclamante non lo contesta, ma si limita ad affermare di avere interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna, producendo un suo scritto in tal senso spedito all’UE di Lugano con raccomandata del 5 dicembre 2016 meno di dieci giorni dopo la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 26 novembre 2016 (doc. C);
che, tuttavia, si tratta di un’allegazione e di un documento nuovi, e pertanto inammissibili in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), poiché il reclamante non ha presentato osservazioni in prima istanza;
che fondato esclusivamente su un’allegazione irricevibile, il reclamo è a sua volta irricevibile;
che, tuttavia, siccome l’opposizione del 5 dicembre 2016 pare a prima vista dover essere considerata quale opposizione per non ritorno a miglior fortuna (sono citati gli art. 265 e 265*a* LEF e la pretesa posta in esecuzione, fondata su una decisione del 27 ottobre 2014, è verosimilmente anteriore al fallimento decretato nei confronti di RE 1 il 15 dicembre 2014), nella sua veste di autorità di vigilanza (art. 10 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 3.5.1.1]) questa Camera deve considerare il reclamo come un ricorso per denegata giustizia nei confronti dell’UE di Lugano, il quale non risulta essersi determinato sulla ricevibilità dell’opposizione per non ritorno a miglior fortuna né l’ha trasmessa alla Pretura in conformità dell’art. 265*a* cpv. 1 LEF (v. Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 265*a* LEF);
che occorre pertanto trasmettergli il reclamo con i suoi allegati con l’invito a emettere una decisione (di trasmissione o d’irricevibilità) in merito;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), con il rilievo che RE 1 avrebbe potuto evitare il reclamo se avesse presentato osservazioni in prima sede;
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'231.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. È trasmesso come ricorso per denegata giustizia all’Ufficio d’esecuzione di Lugano perché si determini nel senso dei considerandi sull’opposizione interposta da RE 1 il
5 dicembre 2016.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –; – Ufficio d’esecuzione di Lugano, Via Bossi 2a, 6900 Lugano (con una copia del reclamo e dei suoi allegati).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).