Creditor Bankruptcy Petition Upheld Due to Untimely Appeal Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor petitioned for the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt of over six thousand francs, which a lower court granted over the debtor's objection that they intended to reach a payment agreement. The appellate court dismissed the ensuing appeal because the appellant failed to provide any written grounds or justification contesting the lower court's decision, as required for admissibility under procedural rules, while also deciding not to assess court costs due to the appellant's presumed lack of legal representation and existing collection difficulties evidenced by prior asset deficiency certificates.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Creditor Bankruptcy Petition Upheld Due to Untimely Appeal Filing: The appellate court dismissed the ensuing appeal because the appellant failed to provide any written grounds or justification contesting the lower court's decision, as required for admissibility under procedural rules, while also deciding not to assess court costs due to the appellant's presumed lack of legal representation and existing collection difficulties evidenced by prior asset deficiency certificates.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision requires the appeal to be written and reasoned, and its lack of compliance led to the inadmissibility ruling in order 1.
This provision governs the allocation of costs, although the court decided not to levy them in order 2.
Testo completo
Incarto n. 14.2017.137 · Lugano 14 agosto 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 28 aprile 2017 dalla
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 10 agosto 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2017 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 28 aprile 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'256.10 più spese;
che la convenuta si è opposta all’istanza, dicendosi intenzionata a trovare un accordo di pagamento con i suoi creditori;
che statuendo con decisione del 3 agosto 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 4 agosto 2017 alle ore 09:00;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un ricorso del 10 agosto 2017;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che secondo l’art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo dev’essere “scritto e motivato”;
che nel caso in esame la reclamante non ha indicato alcun motivo di contestazione della decisione impugnata;
che il reclamo è pertanto irricevibile e non può quindi essere esaminato nel merito;
che le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il rappresentante dell’istante risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;
che del resto la riscossione di una tassa nella fattispecie rischierebbe verosimilmente di tradursi in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico siccome a carico della reclamante sono già stati emessi sei attestati di carenza di beni;
che alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).