Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2017.136 • TRAC TI 14.2017.136 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Denial of Bankruptcy Annulment Due to Insufficient Proof of Solvency

Numero d'incarto 14.2017.136
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for non-payment of a relatively small sum, which the lower court subsequently granted. The debtor appealed, requesting the reversal of the bankruptcy declaration by arguing they would settle the debt shortly, but failed to provide any documentary proof of solvability or immediate payment as required by law. The appellate court denied the appeal because the debtor failed to satisfy the statutory conditions for annulment, specifically by not demonstrating that the debt was settled or that solvency was made probable with objective evidence, noting instead that an official check revealed numerous existing executions and certificates of deficiency indicating a persistently compromised financial situation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor v. Debtor: Denial of Bankruptcy Annulment Due to Insufficient Proof of Solvency: The debtor appealed, requesting the reversal of the bankruptcy declaration by arguing they would settle the debt shortly, but failed to provide any documentary proof of solvability or immediate payment as required by law. The appellate court denied the appeal because the debtor failed to satisfy the statutory conditions for annulment, specifically by not demonstrating that the debt was settled or that solvency was made probable with objective evidence, noting instead that an official check revealed numerous existing executions and certificates of deficiency indicating a persistently compromised financial situation.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento prova della solvibilità opposizione al precetto esecutivo prova insufficiente dell'aggravamento clinico interessi di mora riconoscimento di debito astratto Fallimento. Conferma

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 174 cpv. 2 LEF

The appeal was rejected because the condition for annulling the bankruptcy declaration (payment or deposit of debt) under this provision was not met.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article was cited to allocate the procedural costs to the losing party (the appellant).

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

These articles were cited for the calculation of the court fee (tassa di giustizia) applied to the costs.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited in the section on legal remedies as the basis for filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies to define the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2017.136 · Lugano 25 settembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2017.550 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 22 giugno 2017 dalla

CO 1 (rappr. dall’RA 1,) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 10 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, il 22 giugno 2017 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di

decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'640.40 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione fissata per il 13 luglio 2017, nessuna parte sembra essere comparsa.

C. Statuendo con decisione del 3 agosto 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 4 agosto 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.– mentre aveva già chiesto alla creditrice il 23 giugno 2017 un acconto di fr. 1'000.– a copertura delle spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 10 agosto 2017 per ottenere il conferimento dell’effetto sospensivo, chiedendo per il

resto *“un po’ di pazienza”* così da permettergli di saldare l’esecuzione che ha portato al fallimento *“nei prossimi giorni”* e dopo le vacanze il resto delle sue pendenze. Con decreto del 14 agosto 2017, il presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto sospensivo e, dietro nuova domanda formulata dal reclamante il 22 agosto volta a sospendere la procedura fino al fine del mese, ha confermato con decreto del 23 agosto quello emanato il 14 agosto 2017. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 10 agosto 2017 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 4 agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame il reclamante ha ammesso di non avere saldato l’esecuzione promossa dall’istante né risulta che vi abbia poi proceduto entro la scadenza del termine di reclamo, lunedì 14 agosto 2017 (sopra consid. 1), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 non è adempiuto e già per questo motivo il reclamo non può essere accolto.

2.3 Del resto anche il secondo requisito stabilito dalla legge – la solvibilità del fallito – non è stato reso verosimile dal reclamante, il quale non ha speso una parola in proposito, per tacere del fatto che da un controllo eseguito d’ufficio dalla Camera egli risulta gravato di 13 esecuzioni in corso per oltre fr. 23'000.– e di 9 attestati di carenza di beni per quasi fr. 14'000.–. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria del reclamante è durevolmente compromessa e ch’egli non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse. Anche per questo (secondo) motivo, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato, ritenuto altresì che con la presente decisione la domanda di effetto sospensivo diviene priva d’oggetto.

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 (nato il 7 luglio 1966) pronunciato dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna a far tempo da venerdì 4 agosto 2017 alle ore 10.00 è confermato.

2. Le spese processuali del presente giudizio, di fr. 150.–, sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

–; –; – Ufficio di esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).