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14.2017.135 • TRAC TI 14.2017.135 Generato dall'IA

Enforcement Opposition Payment Defense Procedural Bar

Numero d'incarto 14.2017.135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated enforcement proceedings against a debtor (an individual proprietorship) based on previous court decisions awarding damages and costs; the debtor opposed the execution, but the lower court definitively rejected the opposition, leading to an appeal where the debtor claimed the debt was settled one day before the initial opposition was filed. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the debtor’s assertion of payment constituted a new allegation and evidence inadmissible in the appeal proceeding because the debtor failed to raise this defense during the initial opposition to the enforcement action at the lower court, even though the enforcement office had already credited the payment against the total claim.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento del credito posto in esecuzione il giorno prima dell’inoltro dell’istanza di rigetto. Allegazione di fatto nuova

Parole chiave

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credito in esecuzione azione creditoria opposizione decisione d'esecuzione spese di procedura impedimento processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 67 cpv. 1 CPC
Occorre d’altronde precisare che la parte reclamante è RE 1, la ditta individuale di cui è titolare – la PI 1 – non avendo la personalità giuridica né pertanto alcuna capacità processuale propria (art. 67 cpv. 1 CPC).
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 106 cpv. 1 CPC
Used to impose the costs of the present judgment on the unsuccessful appellant based on the outcome of the appeal.

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 106 cpv. 1 CPC

Used to impose the costs of the present judgment on the unsuccessful appellant based on the outcome of the appeal.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited as the basis for determining the fee for the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.135 · Lugano 1 dicembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 giugno 2017 da

CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1,) contro

RE 1 (titolare della ditta PI 1,)

giudicando sul reclamo del 10 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 agosto 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 giugno 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la ditta individuale PI 1 per l’incasso di fr. 5'285.– oltre agli interessi del 5% dal 21 ottobre 2013, di fr. 800.– oltre agli interessi del 5% dal 29 dicembre 2014 e di fr. 350.– oltre agli interessi del 5% dal

21 dicembre 2016, indicando quali titoli di credito, nel primo caso la “*Decisione 21.12.2016 della Camera civile dei

reclami del Tribunale d’appello, inc. __________, che conferma la decisione

29.12.2014 della Pretura di Lugano, Sezione 1 (inc. __________)*”, mentre negli altri due un “*Credito secondario*” (corrispondente

agli importi delle ripetibili di prima e seconda istanza delle summenzionate decisioni).

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 giugno 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione dell’8 agosto 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 agosto 2017 (inoltrato erroneamente alla Camera

civile dei reclami, ma poi trasmesso per competenza a questa Camera) per ottenerne (implicitamente) l’annullamento, facendo valere di aver saldato

il credito posto in esecuzione il 27 giugno 2017. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Per questo motivo il reclamo viene trattato dalla scrivente Camera, a prescindere dall’errata indicazione, nel reclamo, della competenza della Camera civile dei reclami. Occorre d’altronde precisare che la parte reclamante è RE 1, la ditta individuale di cui è titolare – la PI 1 – non avendo la personalità giuridica né pertanto alcuna capacità processuale propria (art. 67 cpv. 1 CPC).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 agosto 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, RE 1 sostiene che la sua ditta ha estinto il proprio debito nei confronti dell’istante tramite il versamento di fr. 6'508.30, effettuato allo sportello dell’Ufficio postale di __________ __________ il 27 giugno 2016, sul conto dell’Ufficio esecuzione di Lugano. Dichiara al proposito di non

comprendere il motivo per cui l’importo *“non sia giunto a destinazione”* né perché la creditrice non abbia avvisato la Pretura dell’avvenuto pagamento.

Sennonché RE 1 ha rinunciato a presentare osservazioni in prima istanza – tra l’altro inoltrata il giorno dopo l’avvenu­­to pagamento allo sportello – e si è così precluso la possibilità di sollevare l’eccezione di estinzione del credito davanti al Pretore. Presentata solo col reclamo, tale eccezione è infondata poiché poggia su un’allegazione nuova (il pagamento di fr. 6'508.30) e pertanto inammissibile e su una prova (la ricevuta di pagamento) pure essa nuova e irricevibile. Il reclamo va pertanto respinto.

1.4 Ad ogni modo è noto a questa Camera che l’Ufficio d’esecuzione ha già proceduto a ridurre l’importo del credito posto in esecuzione dell’acconto pagato dal reclamante. Gli è anche stata spedita il 7 luglio 2017 una fattura con il saldo ancora da pagare (composto di spese esecutive e interessi di mora).

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'435.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–c/o; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).