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14.2017.133 • TRAC TI 14.2017.133 Generato dall'IA

Alimony Arrears Enforcement Upheld Despite New Evidence on Appeal

Numero d'incarto 14.2017.133
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court upheld the lower court's provisional rejection of an objection to an enforcement order seeking recovery of arrears in alimony payments, totaling over 16,000, which were documented by official certificates of default transferred from the ex-wife to the current claimant. The court reasoned that the objection was invalid because the appellant introduced new evidence in the appeal that was inadmissible for the summary procedure, and the substantive defenses raised—such as alleged subsequent payments—were not sufficiently substantiated to overcome the formal evidentiary weight of the established titles of debt as required by enforcement law.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestati di carenza di beni. Eccezione di pagamento fondata su documenti nuovi. Eccezione di non ritorno a miglior fortuna tardiva

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo autorizzazione all’esecuzione nuovo mezzo di prova arretrati di mantenimento per figli pagamento provvisorio motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 82 LEF
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv.
Art. 82 cpv. 2 LEF
risulta verosimile nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF.

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that court costs follow the outcome of the decision (loser pays principle).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

Cited for setting the amount of the court costs for the appeal decision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.133 · Lugano 1 dicembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 marzo 2017 dal

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’8 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 agosto 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 gennaio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 16'723.60, indicando quale titolo di credito: *“Ripresa dell’ACB numero __________ dell’Ufficio di esecuzione, Via Guisan 3, 6500 Bellinzona, data del 07.03.1997, di Fr. 5'156.00 (Pensions alimentaires); Ripresa dell’ACB in seguito a fallimento numero __________ dell’Ufficio dei fallimenti, Via Guisan 3, 6500 Bellinzona, data del 08.08.2000, di Fr. 11'567.60 (Pensions alimentaires, ACB n. __________ del 08.02.2000)”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 marzo 2017 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 7 aprile 2017.

C. Statuendo con decisione del 2 agosto 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 agosto 2017 per ottenerne (implicitamente) l’annullamento e la reiezione dell’istanza.

Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 agosto 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 3 agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel caso specifico, RE 1 allega al reclamo quattro documenti nuovi (due scritti del

7 maggio 2014 e del 10 aprile 2014, un conteggio dell’istante e una decisione dell’IAS del 10 dicembre 2016) che non aveva prodotto in prima sede. Per la norma appena citata, essi sono inammissibili e non possono pertanto essere presi in considerazione ai fini del giudizio. Ad ogni modo questi documenti non sarebbero di rilievo nella causa in esame (v. sotto consid. 4 e 5).

2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che i due attestati di carenza di beni prodotti dall’istante, ancorché allestiti a favore dell’ex moglie del convenuto, costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, poiché la stessa ha ceduto all’istante il suo credito sino a concorrenza del contributo alimentare ricevuto per la figlia da esso anticipato. Il Pretore ha d’altronde ritenuto che le eccezioni sollevate dal convenuto nelle proprie osservazioni non erano tali da infirmare gli attestati di carenza di beni.

4. Nel reclamo RE 1 pretende di non capire come sia possibile che l’istante gli reclami ancora fr. 16'723.60, mentre egli avrebbe versato dal 2008 plurimi acconti, tanto che nel 2014 il suo debito era di soli fr. 952.45. Già si è detto, però, che i documenti sui cui egli fonda le sue affermazioni sono inammissibili in questa sede (sopra consid. 1.2), sicché la sua eccezione non

risulta verosimile nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Ad ogni modo, il conteggio del 10 aprile 2014 accluso al reclamo riguarda i

contributi alimentari per gli anni dal 2008 al 2013, mentre il credito posto in esecuzione concerne quelli relativi al periodo dal settembre del 1995 al giugno del 1996 (primo attestato di carenza di beni del 7 marzo 1997, doc. D accluso all’istanza, 1° foglio), ri­spettivamente i contributi anteriori all’8 febbraio 2000 (secondo attestato dell’8 agosto 2000, doc. D secondo foglio).

Per il resto, come giustamente rilevato dal primo giudice, gli attestati in questione sono validi titoli di rigetto provvisorio dell’op­­posizione in virtù dell’art. 149 cpv. 2 LEF per la somma dei loro importi (fr. 5'156.– + fr. 11'567.60), ossia fr. 16'743.60.

5. Il reclamante fa valere inoltre di essere a beneficio (solo) di una rendita d’invalidità, di una rendita della cassa pensione e delle prestazioni complementari, di modo che afferma di non essere tornato a miglior fortuna dopo il suo fallimento dell’8 agosto 2000. Anche quest’allegazione risulta nuova ed è dunque inammissibile in questa sede. Sia come sia, RE 1 non ha precisato, al momento della notifica del precetto esecutivo, d’interporre opposizione (anche) per non ritorno a miglior fortuna (v. doc. B), sicché si reputa ch’egli abbia rinunciato a tale eccezione (art. 75 cpv. 2 LEF, il cui tenore è per giunta riprodotto nel precetto esecutivo nella rubrica “opposizione”). Infondata, anche questa censura va respinta, ciò che segna l’esito del reclamo.

6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'723.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).