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14.2017.116 • TRAC TI 14.2017.116 Generato dall'IA

Appellant's Request to Halt Procedure Deemed Withdrawal of Appeal

Numero d'incarto 14.2017.116
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought the provisional dismissal of an objection to an enforcement order for CHF 3,100, following the lower court's rejection of this request; however, after being granted an extension to pay a procedural deposit, the appellant requested to halt the procedure because the debtor was making installment payments. The court determined this request constituted a withdrawal (desistenza) of the appeal, which terminates the litigation and has the effect of a final judgment, leading to the appeal being struck from the roll, with the appellant ordered to pay the CHF 50 judicial fee as the party deemed to have lost, and noting that the matter did not meet the threshold for further federal appeal due to the low value in dispute.

Regesto Legislator

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Art. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Appellant's Request to Halt Procedure Deemed Withdrawal of Appeal: The court determined this request constituted a withdrawal (desistenza) of the appeal, which terminates the litigation and has the effect of a final judgment, leading to the appeal being struck from the roll, with the appellant ordered to pay the CHF 50 judicial fee as the party deemed to have lost, and noting that the matter did not meet the threshold for further federal appeal due to the low value in dispute.

Parole chiave

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finzione di ritiro censure procedurali autorizzazione all’esecuzione oggetto della lite pagamento provvisorio procedimento pregiudiziale d'urgenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

Cited as the basis for striking the case from the roll due to withdrawal/desistance.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited to establish that court costs are borne by the appellant (the party withdrawing the appeal).

art. 21 LTG

Cited when calculating the fee amount due to the decision being one of non-entry into the merits.

art. 50 LTF

Cited implicitly in the context of the reference to Art. 48*b* LOG which governs the single-judge composition, although Art. 48*b* LOG is the operative procedural rule mentioned earlier.

art. 241 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in the reasoning to establish the effect of the desistência (withdrawal) as putting an end to the litigation with final judgment effect.

art. 219 CPC

Cited as the basis for applying Art. 241 CPC in the context of the motion.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the deadline for filing an appeal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the requirement of an issue of fundamental legal importance for filing an appeal.

art. 116 LTF

Cited in the section on legal remedies concerning the grounds for a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the applicable recourse if the requirement of Art. 74 para. 2 LTF is not met.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the suspension of the appeal period during judicial holidays.

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the section on legal remedies to indicate that an appeal in civil matters is possible against this decision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.116 · Lugano 15 settembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2017.115 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 31 marzo 2017 dalla

Comunione ereditaria fu RE 1, (rappresentata dal membro RA 1,) contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 10 luglio 2017 presentato dagli eredi fu RE

1 contro la decisione emessa il 30 giugno 2017 dal Giudice di pace, con cui ha respinto la sua istanza volta a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 marzo 2017 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano tendente all’incasso di fr. 3'100.–;

ricordato che con ordinanza del 1° settembre 2017 il presidente della Camera ha impartito alla reclamante un ultimo termine di 10 giorni per provvedere al versamento dell’an­­ticipo di fr. 260.– in garanzia delle spese processuali presumibili, con la comminatoria che in caso di decorrenza infruttuosa di tale termine il reclamo sarebbe stato stralciato dai ruoli, precisando che il mancato deposito dell’anticipo non vale come ritiro del rimedio giuridico e che il ritiro dev’essere dichiarato per scritto;

preso atto dello scritto dell’11 settembre 2017 con cui il rappresentante dell’istante ha chiesto di fermare *(“stoppen”)* la procedura, poiché l’escusso sta attualmente pagando a rate mensili i suoi debiti;

considerato che, nelle predette circostanze, tale dichiarazione equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC);

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.

1 CPC);

considerato che nella commisurazione della tassa si tiene conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (cfr. art. 21 LTG);

appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

rammentato, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), che il valore litigioso, di fr. 3'100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta in solido a carico degli eredi fu RE 1.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).