Appeal Moot Due to Withdrawal of Execution
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision that definitively rejected their opposition to an enforcement order for a relatively small tax debt; however, the enforcing authority subsequently withdrew the execution following a tax reallocation review, rendering the appeal moot because the procedure terminated without a judicial decision. The appellate court therefore declared the appeal without object, struck the case from the roll, and, for judicial economy concerning the modest amounts involved, exceptionally waived the collection of court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 242 CPC, Art. 219 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal Moot Due to Withdrawal of Execution: The appellate court therefore declared the appeal without object, struck the case from the roll, and, for judicial economy concerning the modest amounts involved, exceptionally waived the collection of court costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied, via Art. 219 CPC, as the basis for declaring the appeal without object and striking the case from the roll.
Cited as the provision making the procedural rules applicable in the second instance.
Cited as the provision governing the equitable distribution of costs when the procedure ends without a decision.
Cited to determine that appeal to the Federal Supreme Court was not available due to the low value in dispute.
Testo completo
Incarto n. 14.2017.105 · Lugano 22 agosto 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 282 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 29 maggio 2017 da
CO 1 (rappr. dal proprio Municipio,) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 29 giugno 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 giugno 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che statuendo con decisione del 21 giugno 2017, il Giudice di pace del circolo di Vezia ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano a domanda del CO 1 per l’incasso di fr. 270.75 oltre agli accessori, dedotto un acconto di fr. 190.75 del 2 giugno 2017;
che il 29 giugno 2017 il convenuto ha interposto reclamo contro la predetta decisione, lamentandosi della poca chiarezza della documentazione ricevuta dalla procedente e della decisione impugnata;
che il 27 luglio 2017, il CO 1 ha comunicato alla Camera la propria volontà di chiedere la cancellazione dell’esecuzione in seguito alla revisione del riparto delle imposte tra l’escusso e la moglie per l’anno 2013;
che il 31 luglio 2017, il procedente ha effettivamente ritirato l’esecuzione, rendendo la procedura di reclamo in esame senza oggetto;
che se il procedimento termina senza decisione del giudice, la causa dev’essere stralciata dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy, in CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 219 CPC);
che le spese del presente giudizio – comunque ridotte in caso di dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 della legge cantonale sulla tariffa giudiziaria) – andrebbero ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che per economia di giudizio, e per evitare un’eventuale ulteriore procedura d’incasso per importi alquanto modesti, si prescinde – eccezionalmente – da ogni prelievo;
che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 80.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).