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14.2017.103 • TRAC TI 14.2017.103 Generato dall'IA

Claimant's Opposition Request Rejected for Failure to Produce Execution Warrant

Numero d'incarto 14.2017.103
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A claimant sought final rejection of an opposition (for CHF 150,000 plus interest) in execution proceedings based on a lease contract and a damage claim invoice, but failed to produce the underlying execution warrant as requested by the lower court, despite the notification of the request being deemed valid via attempted delivery followed by legal presumption of receipt because the claimant initiated the proceedings. The appellate court upheld the lower court's decision to declare the request inadmissible, reasoning that the failure to provide the mandatory warrant meant the claimant did not demonstrate the existence of the opposition against which relief was sought, thus lacking a procedural prerequisite for the merits of the case.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Mancata produzione del precetto esecutivo anche dopo l’assegnazione di un termine a tale scopo. Irricevibilità dell’istanza

Parole chiave

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opposizione opposizione al precetto esecutivo presunzione notificazione della decisione gara d'appalto infruttuosa mancanza di prova

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 138 III 227
condizione imprescindibile perché sia data la finzione legale di notifica (DTF 138 III 227 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to rule that the costs of the judgment follow the outcome of the appeal (the losing party bears the costs).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited for determining the fee for the current judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.103 · Lugano 9 ottobre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 18 maggio 2017 da

RE 1 (rappresentata da RA 1,) contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 22 giugno 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 giugno 2017 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 18 maggio 2017 diretta contro la CO 1, compilata sul modulo messo a disposizione dall’Ufficio federale della

giustizia, RE 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di ordinare il rigetto *“definitivo”* in virtù dell’art.

80 LEF per fr. 150'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2016 in un’esecuzione di cui non ha precisato i riferimenti (lasciando in bianco i campi riferiti al numero dell’esecuzione e al nome dell’ufficio d’esecuzione). Alla stessa, l’istante ha allegato il contratto di locazione da lei concluso il

29 giugno 2016 con la convenuta, nonché una lettera del 20 dicembre 2016 con annessa una fattura per un *“risarcimento danni”* corrispondente all’importo preteso.

B. Con ordinanza del 31 maggio 2017, il Pretore aggiunto ha assegnato un termine di cinque giorni alla parte istante per produrre il precetto esecutivo in originale, avvertendola che in caso d’inos­­servanza del termine la procedura avrebbe continuato il suo corso senza l’atto procedurale così omesso. La raccomandata, indirizzata al suo rappresentante, non è stata ritirata.

C. Constatato come la procedente non avesse prodotto il precetto esecutivo entro il termine assegnatole, con sentenza del 14 giugno 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile l’istanza, ponendo le spese processuali di fr. 100.– a carico di RE 1, senza assegnare indennità.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2017, ritenendola *“inaccettabile”* e chiedendo *“il proseguo della pratica volta a conseguire il risarcimento del credito e dei danni subiti da parte di CO 1”*. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 giugno 2017 contro la sentenza notificata al rappresentante di RE 1 il 19 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha considerato che la mancata produzione del precetto esecutivo “*indefinito*” in merito al quale l’istante chiede il rigetto dell’opposizione rende di fatto impossibile una decisione nel merito. Nel reclamo, RE 1 afferma invece di aver già dato seguito alle richieste dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio producendo *“gli incarti richiesti”*, e di non risultare esserle mai pervenuta alcuna richiesta da parte della Pretura di Mendrisio-Sud *“di presentare ulteriori osservazioni al riguardo”*.

3.In realtà, RA 1, indicato dall’istante quale suo rappresentante nell’istanza, è stato avvisato il 1° giugno 2017 dalla Posta di __________ di venire a ritirare entro l’8 giugno la raccomandata contenente l’ordinanza del 31 maggio 2017 con cui il Pretore aggiunto ha impartito all’istante un termine di cinque giorni per produrre il precetto esecutivo in originale (così come si evince dal­l’estratto EasyTrack relativo all’invio n. __________). Certo, egli non l’ha ritirata entro il termine di giacenza postale di sette giorni, ma in tal caso la notificazione si considera comunque avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv.

3 lett. a CPC). E che l’istante fosse già a conoscenza dell’esistenza della procedura giudiziaria in corso –

condizione imprescindibile perché sia data la finzione legale di notifica (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid.

1.2.3; sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015 consid. 4) – è indubbio, dal momento che ha lei stessa avviato la causa.

4. Ciò posto, nell’omettere di produrre il precetto esecutivo l’istante non ha dimostrato l’esistenza dell’opposizione di cui postula il rigetto e quindi non ha reso verosimile un suo interesse degno di protezione a adire il giudice del rigetto (cfr. Seraina Fürst, Das Rechtsöffnungsverfahren, ZZZ 2017, 119 ad E; sentenza del Tribunale federale 5A_566/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 4.2.3). Giusta, pertanto, la decisione di quest’ultimo di non entrare nel merito dell’istanza, dichiarandola d’ufficio irricevibile per mancanza di un presupposto processuale (art. 59 cpv. e 2 lett. a, 60 CPC). Alla procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità di avviare una nuova procedura di rigetto dell’opposizione producendo il precetto esecutivo su cui fonda la propria pretesa, o di promuovere una procedura creditoria ordinaria nel senso dell’art. 79 LEF.

5. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 150'000.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).