Promissory Note Validity Upheld Despite Post-Facto Challenge to Signatory Authority
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant opposed a bill of execution based on a promissory note, later alleging in an appeal that the signatory lacked authority as they were no longer an administrator. The court upheld the initial rejection of the opposition because the appellant failed to substantiate their claim of different payment terms in the first instance, and the appellate review found that the promissory note met all formal requirements under commercial law, noting that evidence presented for the first time on appeal regarding the signatory's lack of authority was inadmissible; furthermore, documents submitted with the appeal showed the note was signed in 2011 when the individual *was* authorized, functioning as a blank note completed later according to prior agreement, thus rendering the challenge to the note's validity unfounded.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto dell’opposizione in procedura cambiaria. Divieto di nova. Pretesa mancanza di legittimazione del firmatario del vaglia cambiario in bianco
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the standard for assessing the validity of the bill of exchange, although the decision ultimately confirmed the lower court's finding based on other elements (like the 'biancosegno').
Cited in relation to Art. 1098 para. 2 CO to confirm the validity of the subsequently completed blank bill of exchange (biancosegno).
Cited via Art. 1000 CO regarding the validity of the blank bill of exchange completed by the creditor.
Cited in the reasoning section (1.2) regarding the inadmissibility of new facts and evidence in the appeal, which influenced the court's final decision not to overturn the judgment based on new claims.
The basis for allocating the costs of the current judgment according to the outcome (loser pays).
Used in conjunction with Art. 48 OTLEF to set the fee for the current judgment.
Used in conjunction with Art. 61 cpv. 1 OTLEF to set the fee for the current judgment.
Cited to confirm that the appeal value exceeds the threshold required for recourse to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 14.2016.98 · Lugano 21 giugno 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere: · Cassina
statuendo sulla causa SO.2016.254 (esecuzione cambiaria) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud dipendente dall’opposizione interposta da
RE 1,
all’esecuzione cambiaria n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio promossa da
RE 1
giudicando sul reclamo del 23 aprile 2016 presentato dalla società RE 1 contro la decisione emessa il 13 aprile 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo per l’esecuzione cambiaria n. __________ emesso il 21 marzo 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 300'000.– oltre agli interessi del 5% dal 13 febbraio 2016, indicando quale titolo di credito il *“vaglia cambiario sottoscritto da RE 1”*.
B. Avendo l’escussa interposto tempestiva opposizione, conformemente all’art. 181 LEF l’UE l’ha sottoposta alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con il precetto esecutivo e il vaglia cambiario. All’udienza di discussione tenutasi il 13 aprile 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta ha riconosciuto il debito posto in esecuzione ma ha sostenuto di aver avuto con l’istante *“accordi diversi sui termini di pagamento”* e di essere in grado di pagare il dovuto in 30 giorni.
C. Statuendo con decisione 13 aprile 2016, il Pretore aggiunto ha rigettato l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 700.– e un’indennità di fr. 250.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata l’escussa è insorta a questa
Camera con un reclamo del 23 aprile 2016 per ottenerne l’annullamento e l’ammissione dell’opposizione. Stante
l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione nell’esecuzione cambiaria – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 5 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. b CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro cinque giorni dalla notificazione (art. 185 LEF e 321 cpv. 2 *i.f.* CPC). Presentato il 23 aprile 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
18 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso RE 1 sostiene per la prima volta in questa sede verosimile che, *“dopo un’attenta riverifica dei documenti”*, il vaglia cambiario pare non valido in quanto reca la data del 16 marzo 2016 ed è firmato dall’avv. __________ F__________, il quale però dal 10 maggio 2015 non è più suo amministratore, motivo per cui non era autorizzato a sottoscrivere il titolo. Queste
allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza inammissibili, fermo restando l’esame d’ufficio del titolo cambiario cui è tenuto il
giudice (v. sotto consid. 3).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha evidenziato che nel caso concreto nessun elemento concorre a infirmare la validità del vaglia cambiario presentato dall’escutente, non avendo l’escussa provato l’estinzione, una rimessione o una dilazione né eccepito la falsità del titolo, motivo per il quale egli ha rigettato l’opposizione. Come visto (sopra consid. 1.3), la reclamante da parte sua si limita a contestare la legittimazione del firmatario del vaglia.
3. Nella procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione procede d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario (sentenza della CEF 14.2006.31 del 10 agosto 2006 consid. 1 con riferimenti; Bauer in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n.
4 ad art. 182 LEF).
3.1 Secondo l’art. 1096 CO il vaglia cambiario deve contenere la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto, la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, l’indicazione della scadenza, l’indicazione del luogo di pagamento, il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento, l’indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso e la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).
3.2 Nella fattispecie il vaglia cambiario agli atti (doc. B) adempie i requisiti previsti dall’art. 1096 CO e costituisce, in principio, il rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa. Essa sostiene però che la firma apposta sul vaglia non è quella di una persona abilitata a rappresentarla, in altre parole non è quella dell’emittente. Sennonché in assenza di ogni menzione sul titolo dell’identità del firmatario e di ogni contestazione dell’escussa in prima sede, il Pretore aggiunto non aveva alcun motivo per dubitare della validità del vaglia cambiario. Che la Camera debba ora intervenire d’ufficio è discutibile stante il divieto dei nova, che le impedisce di tenere conto dei fatti nuovi invocati per la prima volta nel reclamo, ovvero che la firma sia opera dell’avv. __________ e che questi non sia più amministratore della convenuta dall’11 maggio 2015 (sopra consid. 1.3). La questione può però rimanere aperta, perché se la Camera dovesse considerare le allegazioni nuove contenute nel reclamo e i documenti nuovi acclusi giungerebbe comunque a confermare la decisione impugnata.
3.3 In effetti, si evince dalla dichiarazione 11 settembre 2011 della reclamante acclusa al reclamo (doc. C) che, contrariamente a quanto essa afferma, il vaglia cambiario non è stato firmato alla data (del 16 marzo 2016) indicata sul titolo bensì al più tardi già lo stesso 11 settembre 2011 *(“con la presente dichiariamo che l’allegato
vaglia cambiario di nominali CHF 300'000.–- […] da noi sottoscritto […]”)*, a un momento in cui il firmatario, avv. __________, era ancora amministratore
unico della società debitrice. La data del 16 marzo 2016 è quindi stata
inserita dalla banca in conformità dell’accordo dell’11 settembre 2011 *(“La sottoscritta conferma la facoltà concessa
alla banca di avvalersi in ogni tempo di tale vaglia cambiario […] inserendo a tale scopo e senza bisogno di preventiva messa in mora, quella scadenza che la
banca, a suo insindacabile giudizio, riterrà di indicare […]”)*. Trattasi di vaglia cambiario in bianco (biancosegno) (art.
1000 per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 2 CO), la cui successiva completazione da parte del creditore è ammessa (DTF 120 II 56 consid. 3/d, con rinvii; sentenza della CEF 14.2001.68 del 9 novembre 2001, pag. 3). La censura della reclamante risulta quindi infondata a prescindere dall’inammissibilità delle sue (nuove) allegazioni di fatto.
3.4 Siccome la reclamante non ha sollevato altre censure – e in particolare non ha riproposto l’eccezione di dilazione abbozzata in prima istanza senz’alcun indizio
oggettivo e concreto a favore dei pretesi *“accordi diversi sui termini di pagamento”*, il reclamo non può ch’essere respinto.
4. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 300'000.–, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo, in quanto ammissibile, è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).