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14.2016.79 • TRAC TI 14.2016.79 Generato dall'IA

State v. Objector (Admissibility of Appeal)

Numero d'incarto 14.2016.79
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The State initiated execution proceedings against an individual for school fees, prompting the individual to file an objection, after which the State requested definitive rejection of the objection. The lower court dismissed the case because the State subsequently withdrew its request, and the appealing party challenged this dismissal, arguing the underlying fee was unjust, but the appellate court found the appeal inadmissible because the initial dismissal did not cause the appellant any harm—the objection remained in effect, the merits of the debt were not decided, and the costs were placed on the withdrawing State.

Regesto Legislator

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Art. 80 LEF, Art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; State v. Objector (Admissibility of Appeal): The lower court dismissed the case because the State subsequently withdrew its request, and the appealing party challenged this dismissal, arguing the underlying fee was unjust, but the appellate court found the appeal inadmissible because the initial dismissal did not cause the appellant any harm—the objection remained in effect, the merits of the debt were not decided, and the costs were placed on the withdrawing State.

Parole chiave

Generato dall'IA
stato richiedente opposizione opposizione al matrimonio opposizione al precetto esecutivo ripetibili interesse ad agire

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 59 cpv. 2 lett. a CPC

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to the appellant lacking a protected interest.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This provision was referenced in the reasoning to determine the court fee, although the fee was waived in the final order.

art. 48 OTLEF

This provision was referenced in the reasoning for determining the court fee, although the fee was waived in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.79 · Lugano 12 aprile 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 0022-2016-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 15 febbraio 2016 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 7 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 aprile 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 900.– oltre agli interessi del 5% dal 3 settembre 2015 per spese scolastiche e di fr. 31.25 per interessi calcolati fino al 2 settembre 2014;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 febbraio 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco;

che statuendo con decisione 4 aprile 2016, il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuto ritiro dell’istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 50.– a carico della parte istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 aprile 2016 facendo valere che l’istanza è errata poiché riguarda una tassa scolastica riferita al periodo in cui essa fu ingiustamente sospesa dal direttore della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche;

che visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

che non è infatti dato di capire il motivo per cui la reclamante si duole della sentenza impugnata, siccome il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli

– ovvero non è entrato nel merito del­l’istanza di rigetto dell’opposizione – dopo avere accertato che lo Stato, il 21 marzo 2016, aveva ritirato la predetta istanza, ponendo le spese a carico dello stesso Stato;

che la decisione impugnata non arreca quindi alcun danno a RE 1, la cui opposizione rimane in essere;

che, d’altronde, non incombe al giudice del rigetto dell’opposizio­­ne di verificare se il credito posto in esecuzione esiste, lo scopo della procedura di rigetto essendo limitato all’accertamento del­l’esistenza di un titolo esecutivo, ovvero di una decisione esecutiva nel senso dell’art. 80 LEF (DTF 136 III 587 consid. 2.3), accertamento che diventa senza oggetto se l’istanza è ritirata;

che la reclamante non ha quindi alcun interesse degno di protezione a contestare la sentenza impugnata, per tacere del fatto ch’essa non ha comunque formulato alcuna domanda di modifica della stessa;

che il reclamo si rivela così irricevibile (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a CPC);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, la reclamante risultando sprovvista di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;

che non si pone invece problema di ripetibili, lo Stato non avendo dovuto esprimersi sul reclamo;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 931.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).