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14.2016.77 • TRAC TI 14.2016.77 Generato dall'IA

Bankruptcy Nullification Refusal Due to Lack of Proof of Debt Extinguishment

Numero d'incarto 14.2016.77
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for non-payment of a debt, which the lower court granted, declaring the debtor bankrupt. The debtor appealed, claiming to have arranged a meeting with the creditor to discuss potentially withdrawing the bankruptcy application. The appellate court dismissed the appeal because nullification of bankruptcy under the relevant statute requires proof of actual debt extinguishment, deposit, or withdrawal of the application, and the debtor only presented the *possibility* of a future withdrawal without demonstrating solvency, noting the debtor's substantial outstanding debt from numerous other executions.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento. Ottenimento da parte del convenuto di appuntamento con l’istante per discutere di un eventuale ritiro della domanda di fallimento

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento prova di pagamento opposizione al precetto esecutivo nullità del contratto riconoscimento di debito astratto assemblea dei creditori

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 174 cpv. 2 LEF

The court implicitly confirmed the lower court's decision by rejecting the appeal, as the requirements for annulling the bankruptcy under this article were not met.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to order the losing party (the appellant) to bear the costs of the current judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.77 · Lugano 20 maggio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella causa SO.2015.5578 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 dicembre 2015 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sull’”appello” (*recte:* reclamo) del 30 marzo 2016 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 16 marzo 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’11 dicembre 2015 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'641.05 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 24 febbraio 2016 è comparsa unicamente l’istante, che ha confermato la domanda.

C. Statuendo con decisione 16 marzo 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 a far tempo dal 17 marzo 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un “appello” (*recte:* reclamo) del

30 marzo 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere ottenuto dalla procedente un appuntamento per discutere di un eventuale ritiro della domanda di fallimento. Il 1° aprile 2016 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo e la richiesta di concessione di un termine di 30 giorni per completare il reclamo. Il ricorso interposto dalla reclamante al Tribunale federale contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 18 aprile 2016 (inc. 5A_276/2016). Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 30 marzo 2016 meno di dieci giorni dopo la scadenza del termine di giacenza postale, il 24 marzo, impartito per il ritiro della sentenza da parte dell’RE 1, in concreto il reclamo è tempestivo (cfr. art.

138 cpv. 3 lett. a CPC).

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Nel

caso in esame la reclamante si è limitata a far valere di avere ottenuto dalla procedente un appuntamento per discutere di un eventuale

ritiro della domanda di fallimento. Sennonché una semplice eventualità che l’istante possa ritirare la domanda di fallimento non rientra tra i presupposti che secondo l’art. 174 cpv. 2 n. 1 possano giustificare l’annullamento del fallimento. Soltanto il ritiro effettivo, prima della pronuncia del fallimento o dopo se il debitore rende verosimile la propria solvibilità, entra in considerazione. Ora, la reclamante non ha dimostrato che ciò sia avvenuto entro la scadenza del termine di reclamo (e neppure dopo). Già per questo motivo il reclamo risulta infondato.

2.2 Per abbondanza giova precisare che anche se la domanda fosse stata ritirata dopo la pronuncia del fallimento, esso non sarebbe potuto essere annullato, poiché la reclamante non ha reso verosimile di essere solvibile nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF, ciò che appare comunque fortemente dubbio, siccome nei suoi confronti sono pendenti 29 esecuzioni per quasi fr. 800'000.–, di cui 8 sfociate recentemente in attestati di carenza di beni per quasi fr. 280'000.– complessivamente.

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato. La sentenza odierna, come già l’ordinanza con cui è stato impartito alla reclamante un ultimo termine per anticipare le spese processuali presumibili, va notificata al domicilio privato del suo amministratore unico, __________, dal momento che le precedenti comunicazioni della Camera inviate agli indirizzi indicati da quest’ultimo (__________) sono ritornate con la menzione *“il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”*.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–c/o l’amministratore unico; –; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).