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14.2016.74 • TRAC TI 14.2016.74 Generato dall'IA

Recognition of Italian Default Judgment Subject to Definitive Enforceability Declaration

Numero d'incarto 14.2016.74
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought recognition and enforcement in Switzerland of two Italian default judgments for payment stemming from an energy supply contract, as well as the definitive dismissal of the debtor's opposition to enforcement. The debtor appealed the lower court's decision granting enforcement and dismissing the opposition, arguing that the Italian judgments, initially declared provisionally enforceable under Italian law without prior contradictory proceedings, did not constitute enforceable decisions under the Lugano Convention until they were subsequently declared definitively enforceable upon the debtor's failure to object. The appellate court reasoned that while Italian default judgments provisionally enforceable immediately upon issuance do not meet the requirements for recognition under the Lugano Convention, the subsequent definitive declaration of enforceability, resulting from the debtor's non-objection, satisfies the necessary prerequisites, and since the debtor had been afforded the statutory 60-day period to oppose the original judgments, the recognition and dismissal of opposition were correctly granted.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreti ingiuntivi del diritto italiano immediatamente esecutivi senza previo contraddittorio, di cui è anche chiesto l’exequatur in via principale

Parole chiave

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dichiarazione di esecutività valore litigioso assemblea dei creditori convenzione di Lugano riconoscimento della decisione validità del riconoscimento di debito

Disposizioni normative citate

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Art. 642 CPC
__________ del 27 gennaio 2014, dichiarati provvisoriamente esecutivi secondo l’art. 642 CPC italiano (in seguito: CPCit), il Tribunale della __________ ha ingiunto all’RE 1 di pagare all’CO 1 € 2'194'715.50 e € 1'486'461.50 oltre agli interessi e alle spese giudiziarie.
Art. 319 cpv. 1 lett. a CPC
Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
Art. 309 lett. a CPC
Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art.
Art. 335 cpv. 3 CPC
a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione giusta gli art.
Art. 83 cpv. 2 LEF
5 LOG), mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento del­l’inesistenza del debito (art.
Art. 127 CPC
le due Camere hanno convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla CEF in applicazione analogica dell’art. 127 CPC.
Art. 41 CLug
Art. 84 cpv. 2 LEF
41 CLug) e contradditorio della seconda (art. 84 cpv. 2 LEF), ma che riguardano anche la competenza del giudice di prima istanza (art.

Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
DTF 139 III 232
B. SA v. Italian Decreto Ingiuntivo Recognition Refusal
DTF 129 III 634
*inaudita altera parte* e che ciò nonostante diventa esecutiva secondo il Tribunale federale già dopo il trascorso di un termine sufficiente perché il convenuto possa difendersi, seppure *ex post* (DTF 129 III 634 consid.
DTF 135 III 623
Recognition of Foreign Judgment Blocked by Improper Direct Postal Service in Switzerland (Lugano Convention/Hague Service Convention Violation)
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 34 n. 2 CLug

The main ground for rejecting the appeal was the refutation of the appellant's argument that this provision prevented the recognition of the Italian decisions.

art. 32 CLug

The court implicitly confirmed the recognition and enforceability of the Italian decisions based on this article, as they were deemed 'decisioni' (judgments) after being declared definitely enforceable.

art. 80 LEF

The rejection of the appeal confirms the definitive rejection of opposition based on the existence of an enforceable title, implicitly referencing the requirements of this article.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning determining the applicability of appeal to the Federal Tribunal based on the value in dispute.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the final section describing the deadline for filing a further appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the final section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article governs the allocation of judicial costs based on the outcome of the case (the unsuccessful appeal).

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited as the basis for determining the amount of judicial costs for this appeal proceeding.

art. 48 OTLEF

Cited as the basis for determining the amount of judicial costs for this appeal proceeding.

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.74 · Lugano 14 settembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Fiscalini

statuendo nella causa SO.2016.79 (riconoscimento ed esecutività di decreti ingiuntivi con rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 26 gennaio 2016 dalla

CO 1 (I) (patrocinata dall’avv. PA 2,) contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 24 marzo 2016 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa l’11 marzo 2016 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. L’CO 1 (I-__________) come fornitrice e l’RE 1 (__________) come

grossista hanno firmato il 20 giugno 2012 un *“accordo quadro per la fornitura di energia elettrica”*.A seguito di vani solleciti di pagamento, la fornitrice ha inoltrato

ricorso per decreto ingiuntivo e con decreti ingiuntivi n. __________ del 22 maggio 2013 e n. __________ del 27 gennaio 2014, dichiarati provvisoriamente esecutivi secondo l’art. 642 CPC italiano (in seguito: CPCit), il Tribunale della __________ ha ingiunto all’RE 1 di pagare all’CO 1 € 2'194'715.50 e € 1'486'461.50 oltre agli interessi e alle spese giudiziarie. In entrambi i casi il debitore ingiunto è stato avvertito di aver il diritto di proporre opposizione contro il decreto nel termine perentorio di

60 giorni dalla notifica e che in difetto il decreto sarebbe diventato definitivo. Entrambi i decreti sono stati muniti di formula esecutiva il 4 giugno 2013 e il 3 febbraio 2014.

B. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, l’CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di 1) fr. 2'327'010.– oltre agli interessi del 5% dal 20 marzo 2013, 2) fr. 5'349.– oltre agli interessi sempre del 5% dal 19 luglio 2013, 3) fr. 1'576'070.– oltre agli interessi del 5% dal 25 marzo 2014 e 4) di fr. 6'361.– oltre agli interessi del 5% dal 15 aprile 2014, indicando quali titoli di credito: *“1) Importo dovuto come da decreto ingiuntivo n. __________ del 24.04.2013 e decreto ingiuntivo n. __________ del 18.01.2014 per mancato pagamento di diverse fatture per la vendita di energia elettrica. Importo calcolato secondo cambio OANDA al giorno 28.07.2015 e corrispondente a EUR 3'692'220.69; 2) Vedi punto 1.; 3) Vedi punto 1.; 4) Vedi punto 1.”*

C. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 ottobre 2015

presentata alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord l’CO 1 ha chiesto sia il riconoscimento e la dichiarazione

di esecutività in Svizzera dei due decreti ingiuntivi, sia il rigetto definitivo dell’op­­posizione interposta dall’RE 1. Con sentenza del 14 gennaio 2016 (inc. n. SO.2015.604) il Pretore ha respinto l’istanza poiché la procedente non aveva prodotto né l’originale, né una copia conforme all’originale dei due decreti ingiuntivi. Un reclamo dell’RE 1 contro il dispositivo n. 3 di tale decisione, ossia contro l’ammontare delle ripetibili fissate in fr. 1'100.–, è stato parzialmente accolto dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza del 22 luglio 2016 (inc. n. 12.2016.16), che le ha aumentate a fr. 4'000.–.

D. Con nuova istanza del 26 gennaio 2016, presentata questa volta alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, l’CO 1. ha riproposto sia il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera dei due decreti ingiuntivi, sia il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta, oltre alla

rifusione delle spese di esecuzione di fr. 413.30. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 5 febbraio 2016. Con replica 24 febbraio 2016 l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta con duplica 9 marzo 2016.

E. Statuendo con decisione 11 marzo 2016, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e riconosciuto e dichiarato esecutivi in Svizzera i due decreti ingiuntivi del Tribunale della __________ e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'500.– e un’in­­dennità di fr. 6'000.– a favore dell’istante.

F. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 marzo 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC).

1.1 I reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione rientrano nella competenza delle Camere civili del Tribunale d’ap­­pello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n. 5 LOG), mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento del­l’inesistenza del debito (art. 85*a* LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Di conseguenza, il reclamo in esame andrebbe esaminato dalla seconda Camera civile per quanto concerne la contestazione del riconoscimento e dell’ese­­cuzione della sentenza italiana – la decisione impugnata non ha su questo punto carattere pregiudiziale e verte su pretese fondate su un contratto di fornitura di energia elettrica, ovvero attinenti al diritto delle obbligazioni (cfr. art. 48 lett. b. n. 1 LOG) – e successivamente dalla CEF per quanto riguarda la questione del rigetto definitivo dell’opposizione.

a) In ossequio al principio di economia e di celerità della procedura nonché della sicurezza del diritto, come in altri casi precedenti (v. per esempio le sentenze della CEF 14.2012.172 del 18 gennaio 2013 consid. 1.2 e 14.2013.138 del 29 novembre 2013, consid. 1.1) le due Camere hanno convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla CEF in applicazione analogica dell’art. 127 CPC. Le parti non hanno contestato tale competenza, che risulta dunque acquisita nella causa in esame.

b) Può quindi essere lasciata aperta la questione se in futuro le cause di *exequatur* (in via principale) e di rigetto dell’opposizione dovranno essere trattate separatamente (in successione) non solo in sede di reclamo, ma già in prima istanza, vietandone la congiunzione per evitare i problemi processuali connessi alle numerose differenze esistenti tra le due procedure, su tutte il carattere unilaterale della prima (art. 41 CLug) e contradditorio della seconda (art. 84 cpv. 2 LEF), ma che riguardano anche la competenza del giudice di prima istanza (art. 37 cpv. 3 LOG da una parte e art. 31 cpv. 1 lett. e 37 cpv. 1 LOG dall’altra) e, appunto, di seconda istanza (sopra consid. 1.1), il foro (art.

39 cpv. 2 CLug e 84 cpv. 1 LEF), la tassa di giustizia di prima (art. 7 cpv. 1 e cpv. 1 LTG e 48 OTLEF) come di seconda sede (art. 14 LTG e 61 cpv. 1 OTLEF), il termine di reclamo (sotto consid. 1.2), l’ef­fetto sospensivo (art. 47 cpv.

3 CLug [327*a* cpv. 2 CPC] e 325 CPC) e i nova (sotto consid. 1.3). Sia come sia, queste differenze non risultano di rilievo nella causa in esame.

1.2 La decisione impugnata, nella parte relativa al rigetto definitivo dell’opposizione, essendo stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2, risp. 251 lett. a CPC), il termine per l’inol­­tro del reclamo è di dieci giorni (art.

321 cpv. 2 CPC), mentre è di un mese per quanto concerne il dispositivo sull’*exequatur*(art. 327*a* cpv. 3 CPC e 43 n. 5 CLug). Presentato il

24 marzo 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE 1 il 14 marzo 2016, in concreto il reclamo, inoltrato il decimo giorno utile, è senz’altro tempestivo.

1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ove, però, il reclamo sia diretto contro la decisione d’*exequatur* emessa in via principale, il giudice esamina con cognizione piena i motivi di diniego (art. 327*a* CPC), avendo le parti la possibilità di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove (art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/ Kunz, in: Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 56-57 ad art. 43 CLug; sentenza della CEF 14.2013.138 del 29 novembre 2013, consid. 4).

Nel caso specifico, l’allegazione della reclamante secondo cui essa avrebbe avuto conoscenza del carattere definitivo dei decreti ingiuntivi italiani solo dopo l’inoltro dell’istanza è nuova. Siccome anche la causa di *exequatur* è stata trattata in contraddittorio in prima sede, ci si potrebbe chiedere se l’eccezione al divieto dei nova risultante dall’art. 327*a* CPC abbia senso. La questione può tuttavia rimanere aperta in concreto, poiché, come si vedrà, l’allegazione in questione è comunque infondata.

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto dell’opposizione presuppone una dichiarazione di esecutività (cosiddetto *“exequatur”*; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 LEF con rinvii Staehelin in: Dasser/Oberham­mer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 8 ad art. 31 CLug).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato che i due decreti ingiuntivi prodotti dall’istante rientrano nella nozione di decisione in materia civile e commerciale in conformità con gli art. 32 CLug e 647 CPCit, poiché sono *“stati dichiarati definitivamente esecutivi per mancata opposizione”* e di conseguenza possono essere riconosciuti e dichiarati esecutivi in Svizzera, l’istante avendo prodotto tutti i giustificativi richiesti. Per quel che concerne il rigetto definitivo dell’opposizione, e più precisamente la quantificazione della somma posta in esecuzione, il primo giudice ha ritenuto *“sufficiente il rinvio operato nei decreti ingiuntivi del Tribunale di __________ a tassi (CPA, IVA) che sono definiti e

stabiliti dalla legge italiana, e meglio: CPA 4% … e IVA 22% …”,* aggiungendo che la questione inerente alle spese esecutive non è di sua

competenza.

4. Nel reclamo l’RE 1 si duole che i provvedimenti 26 e 27 novembre 2015 con cui il

Tribunale __________ ha dichiarato definitivamente esecutivi*“per mancata opposizione ex art. 647 c.p.c.”* i due noti decreti

ingiuntivi non le sono mai stati notificati prima dell’istanza, ovvero *“in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese”* (art. 34 n. 2 CLug). In assenza di previo contradditorio anche solo virtuale prima della presentazione dell’istanza di *exequatur*, la reclamante ritiene che i decreti ingiuntivi non rappresentino decisioni esecutive secondo l’art. 32 CLug, sicché non possono essere riconosciuti e dichiarati esecutivi in Svizzera e di riflesso non giustificano il rigetto definitivo dell’opposizione.

5. Le azioni sfociate nelle decisioni 22 maggio 2013 e 27 gennaio 2014 del Tribunale __________ sono state proposte con “ricorsi” 24 aprile 2013 e 18 gennaio 2014 (cfr. doc. I e J), quindi dopo l’entrata in vigore della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), avvenuta in Svizzera il 1° gennaio 2011 e in Italia, il 1° gennaio 2010. Si applica dunque la nuova Convenzione del 2007 (art. 63 n. 1 CLug; sentenza della CEF 14.2013.138 del 29 novembre 2013, consid. 3.2).

6. Il giudice può rigettare o revocare la dichiarazione di esecutività non solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (art. 45 n. 1 CLug), ma anche se difetta uno dei presupposti per l’*exequatur*, segnatamente se il

documento presentato non costituisce una decisione giusta l’art. 32 CLug (sentenza del Tribunale federale 4A_228/2010 del 6

luglio 2010 consid. 4; sentenze della CEF 14.2013.138 del 29 novembre 2013, consid. 6; Staehelin/ Bopp, in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug con numerosi rinvii).

6.1 Nel caso specifico, la reclamante rammenta che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente esecutivo al momento della sua ema­nazione in virtù dell’art. 642 CPCit non è una decisione esecutiva nel senso dell’art. 32 CLug, poiché è dichiarata esecutiva prima che il convenuto abbia potuto esprimersi in merito. Lo è invece il decreto ingiuntivo munito della dichiarazione d’esecutività nel senso dell’art. 647 CPCit, ma la reclamante pretende di essere venuta a conoscenza di tale dichiarazione solo con la sentenza impugnata. Non avendo ricevuto i decreti ingiuntivi *“in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese”*, essa ritiene che l’art. 34 n. 2 CLug ne impediva il riconoscimento.

6.2 In una decisione del 18 gennaio 2013 (la già citata 14.2012.172), la CEF ha considerato che la procedura iniziata con la notifica di un’ingiunzione del

diritto italiano pronunciata *ab origine* in forma esecutiva secondo l’art. 642 CPCit. diventa contraddittoria quando è trascorso il tempo necessario al convenuto per difendersi. Nel caso di specie un termine di un mese e mezzo tra la notifica dell’ingiunzione e la presentazione dell’istanza d’*exequatur* è stato considerato sufficiente (consid. 5.4 e 5.5). Sennonché il Tribunale federale, con decisione dell’8 aprile 2013 (DTF 139 III 232, confermata nella sentenza 5A_752/2014 del 21 agosto 2015), ha giudicato che un decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente esecutivo con la sua emanazione non costituisce una decisione ai

sensi dell’art. 32 CLug che possa essere riconosciuta in Svizzera (consid. 2), sebbene nel caso sottopostogli il termine di

opposizione (di 60 giorni) impartito dal giudice italiano al convenuto fosse ampiamente scaduto al momento dell’inoltro del­l’istanza d’*exequatur*.

Tale sentenza vincola la Camera. Del resto, contrariamente alla *“Freezing Injunction”*del diritto inglese, pure essa pronunciata

*inaudita altera parte* e che ciò nonostante diventa esecutiva secondo il Tribunale federale già dopo il trascorso di un termine sufficiente perché il convenuto possa difendersi, seppure *ex post* (DTF 129 III 634 consid. 5.2.2), l’ingiun­­zione dell’art. 642 CPCit. non può essere modificata o revocata liberamente, ma la sua provvisoria esecutività può essere sospesa solo se ricorrono “gravi motivi” (art. 649 CPCit; già menzionata sentenza 5A_752/2014 del 21 agosto 2015, consid. 2.4.5; sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’ap­­pello 12.2013.197 del 26 agosto 2014 consid. 13). I decreti ingiuntivi prodotti dall’istante nella causa in esame, di conseguenza, non costituiscono in sé titoli esecutivi nel senso dell’art. 32 CLug e dell’art. 80 LEF.

6.3 Ciò posto, un decreto ingiuntivo italiano costituisce una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug ed è con ciò passibile di essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera se è munito della dichiarazione di esecutività (sentenze del Tribunale federale 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, RtiD 2011 I 783, consid. 4.1 e 4.2, e 5A_611/2010 dell’8 novembre 2011, consid. 2.1), in particolare in caso di mancata opposizione o di mancata

attività del convenuto nel senso dell’art. 647 CPCit. (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenze del Tri­bunale federale

4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, RtiD 2011 I 783 consid. 4.1, e 5A_48/2012 del 3 luglio 2012, consid. 2.1.2; già citata sentenza della CEF 14.2012.172 consid.

5.1 e 14.2013.202 del 5 marzo 2014 consid. 6). Orbene, nel caso concreto il Giudice unico del Tribunale ordinario __________, con provvedimenti rispettivamente

del 27 e del 26 novembre 2015, ha dichiarato definitivamente esecutivi *“per mancata opposizione ex art. 647 c.p.c.”*

i decreti ingiuntivi prodotti dall’istante (doc. I e J, ultimo foglio).

6.4 La reclamante ammette che in sé i decreti sono (definitivamente) esecutivi anche nel senso dell’art. 32 CLug (e 80 LEF), ma eccepisce di non avere saputo di quei provvedimenti prima del­l’inoltro dell’istanza, così che l’art.

34 n. 2 CLug ne avrebbe impedito il riconoscimento. In realtà, a ben vedere, risulta dalle allegazioni dell’istante e dai documenti acclusi all’istanza che la reclamante ha saputo del carattere definitivo dei decreti ingiuntivi al più tardi il 9 luglio 2015 – ovvero prima dell’inoltro, il 6 ottobre 2015, dell’istanza di *exequatur* e di rigetto dell’opposizione ora in esame –, allorquando essa si è vista notificare l’atto di precetto in rinnovazione fondato sui noti decreti ingiuntivi, contro cui essa ha poi presentato opposizione sulla scorta dell’art. 615 CPCit (v. doc. K e N pag. 2). Che tale opposizione non abbia automaticamente sospeso l’esecutività dei decreti ingiuntivi risulta dalla legge (art. 624 CPCit.) e dalla decisione 22 ottobre 2015 con cui il Tribunale __________ ha respinto l’istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione formulata dall’opponente (doc. M), poi con­fermata nel merito il 20 gennaio 2016 (doc. N). Ne segue che i decreti ingiuntivi erano (definitivamente) esecutivi al momento del­l’inoltro dell’istanza e giustificavano sia il loro *exequatur* in Svizzera sia il rigetto definitivo dell’opposizione. Alla reclamante è infatti stata garantita la facoltà di un contraddittorio almeno virtuale tramite l’assegnazione di un termine di 60 giorni per opporsi ai decreti ingiuntivi (doc. I quinto foglio e doc. J sesto foglio). Essa ammette che tale assegnazione di termine le sia pervenuta (ciò che risulta peraltro dagli atti: doc. I e J, decimo foglio) e del resto non allega di avere interposto opposizione tardiva nel senso del­l’art. 650 CPCit. Infondato, il reclamo va pertanto respinto.

7. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di ben fr. 3'914'790.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 4'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; – .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).