Failure to Timely Pay Procedural Advance Bars Provisional Rejection of Enforcement Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual sought provisional rejection of an opposition to an enforcement order for a divorce settlement amount, but the lower court refused to rule on the merits because the requestor failed to timely pay the required procedural advance, despite a subsequent late request to pay in installments. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that any request for an extension or installment payment of the advance must be made before the deadline expires, rendering the later request untimely, and further noting that the non-payment occurred well beyond any extended period, although the court waived collection of court fees due to the appellant's likely difficult financial situation.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio per mancato anticipo delle spese processuali. Termine entro il quale chiedere la rateazione dell’anticipo
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to determine the tardiness of the request for an extension/installment plan, which supports the decision to reject the appeal.
Cited regarding the rule for imposing costs, although the court ultimately decided not to collect them.
Cited in the reasoning when assessing the conditions for an appeal to the Federal Tribunal based on the value in dispute.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the condition for appeal to the Federal Tribunal ('questione di diritto di importanza fondamentale').
Cited in the reasoning concerning remedies available at the federal level.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the grounds for the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the deadline for filing an appeal.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the basis for the possibility of filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the suspension of the appeal period during judicial holidays.
Testo completo
Incarto n. 14.2016.71 · Lugano 13 aprile 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 19 luglio 2013 da
RE 1 contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 25 marzo 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 marzo 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 5 luglio 2013 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso l’ex moglie CO 1 per l’incasso di fr. 1'700.–, indicando quale
titolo di credito la *“liquidazione del divorzio”*;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 luglio 2013 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Il 24 settembre 2013 il Giudice di pace ha impartito all’istante un ultimo termine di 10 giorni per versare fr. 130.– quale anticipo delle spese processuali presumibili, avvertendolo che in caso di mancato pagamento non si sarebbe entrato nel merito dell’istanza. Solo il 4 ottobre 2013 RE 1 ha chiesto al primo giudice se potesse pagare l’anticipo il 5 ottobre 2013, ciò che però non ha fatto.
che statuendo con decisione 22 marzo 2016, il Giudice di pace ha dichiarato di non entrare nel merito della causa, rinunciando a prelevare la tassa di giustizia e le spese.
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2016, chiedendo di poter saldare il suo “debito” di fr. 130.– *“a piccole rate mensili”*;
che una proroga del termine per prestare l’anticipo delle spese – anche richiesta sotto forma di una domanda di rateazione – dev’essere formulata prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC, applicabile anche al termine per la prestazione dell’anticipo: Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 101 CPC);
che nella fattispecie la richiesta contenuta nel reclamo è pertanto ampiamente tardiva;
che, d’altronde, la questione di sapere se la richiesta di dilazione del 4 ottobre 2013 fosse tempestiva può essere lasciata indecisa poiché l’istante non ha comunque pagato entro il termine da lui indicato né entro i successivi 30 mesi;
che a scanso di equivoco va del resto precisato che l’anticipo di fr. 230.– non è (più) un debito di RE 1, dal momento che il Giudice di pace, nella sentenza impugnata, ha rinunciato a prelevare spese processuali;
che la sentenza impugnata resiste quindi alla critica e va pertanto confermata;
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante e il fatto ch’egli risulti sprovvisto di formazione giuridica e abbia agito senza il patrocinio di un avvocato inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'700.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).