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14.2016.6 • TRAC TI 14.2016.6 Generato dall'IA

Tax Execution Opposition Rejection Upheld Despite Abuse Claim

Numero d'incarto 14.2016.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant contested the definitive rejection of opposition by the lower court concerning executions initiated by the Canton and the Confederation for outstanding 2006 taxes, arguing for a suspension based on alleged abuse by the state and pending review by a petition committee, but the appellate court ruled that the review was limited to verifying the formal existence of an enforceable title, which were the tax assessment decisions that had become final. The court dismissed most procedural claims, upheld the definitive rejection of opposition based on the valid tax assessment titles, but partially corrected the federal execution to properly deduct a prepayment, ultimately confirming the original decision except for that minor adjustment, and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisioni di tassazione delle imposte cantonale e federale dirette. Limitato potere d’esame della Camera

Parole chiave

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decisione esecutiva tassazioni fiscali Confederazione decisioni incidentali procedura giudiziaria tributaria opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
DTF 103 Ia 52
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.
DTF 139 III 447
2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
DTF 138 III 586
Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 58 cpv. 1 CPC

Applied to correct an oversight in the decision regarding the amount awarded in the case brought by the Swiss Confederation, as the court cannot grant a party more than what was requested.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the present judgment follow the outcome of the case (loser pays).

Art. 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning as the legal basis for the appeal (reclamo) against the lower court's decision regarding the final rejection of opposition.

Art. 125 lett. c CPC

Used to justify the merging of the two appeal procedures into a single judgment for procedural economy.

Art. 80 LEF

The main legal ground used to assess the decision of the lower court on the definitive rejection of opposition based on an enforceable title.

Art. 81 LEF

Cited as the basis for assessing whether the debtor proved extinction, deferral, or prescription of the debt after the issuance of the judgment.

Art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used in conjunction with Art. 106 CPC to establish the amount of the judicial fees.

Art. 117 CPC

Cited as a reason why an exemption from procedural costs was denied, due to the appellant failing to provide complete information on their financial situation.

Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited to indicate the possible remedies available at the federal level.

Art. 100 cpv. 1 LTF

Cited to establish the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 74 cpv. 2 LTF

Cited as the prerequisite for filing an appeal in civil matters concerning an issue of fundamental legal importance.

Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to confirm that the value in dispute does not meet the threshold for an appeal in civil matters.

Art. 116 LTF

Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal if the condition for a civil appeal is not met.

Art. 113 LTF

Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal.

Art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarti n. 14.2016.6 14.2016.7 · Lugano 7 marzo 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Villa

statuendo nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Leventina promosse con istanze 20 maggio 2015 da

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 15 gennaio 2016 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 28 dicembre 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il

18 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Faido, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 24'558.70 oltre agli interessi del 2.5% dal 14 febbraio 2015, indicando quale titolo di credito l’imposta cantonale 2006, di fr. 4'188.75 (interessi aggiornati sino al 13 febbraio 2015) e di fr. 30.– (tassa di diffida), dedotto l’acconto di fr. 2'586.55 versato dall’escusso il 14 febbraio 2015.

B. Sulla scorta del precetto esecutivo n. (300)__________ emesso sempre il 18 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Faido, la Confederazione svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 12'691.40 oltre agli interessi del 3% dal 14 febbraio 2015, indicando quale titolo di credito l’imposta federale diretta 2006, e di fr. 2'771.40 (interessi aggiornati sino al 13 febbraio 2015), dedotto l’acconto di fr. 71.– versato dall’escusso il 14 febbraio 2015.

C. Avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze 20 maggio 2015 lo Stato del Canton Ticino e la Confederazione Svizzera ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Leventina limitatamente a fr. 21'972.15 nel primo caso e integralmente nel secondo. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta alle istanze con un unico allegato di osservazioni scritte del 22 giugno 2015, chiedendo la “*sospensione

temporanea di tutti i procedimenti esecutivi*”. Alle udienze di discussione tenutesi il 17 settembre 2015, per le quali

gli istanti avevano preannunciato la propria assenza con scritti del 16 settembre, cui hanno allegato due sentenze, postulando la conferma delle rispettive istanze, la parte convenuta ha nuovamente chiesto la sospensione delle procedure in attesa di una presa di posizione della Commissione delle petizioni del Gran Consiglio del Canton Ticino. Con “duplica” scritta del 7 ottobre 2015 RE

1 ha poi ribadito la sua posizione.

D. Statuendo con decisione del 28 dicembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza dello Stato del Canton Ticino e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto per le somme richieste all’istante, pari a fr. 21'972.15, oltre agli interessi del 2.5% dal 14 febbraio 2015, e a fr. 4'188.75, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–. Con sentenza del medesimo giorno, il Pretore ha accolto anche l’istanza presentata dalla Confederazione Svizzera e rigettato in via definitiva l’opposizione per fr. 12'691.40 (senza la deduzione di fr. 71.–), oltre agli interessi del 3% dal 14 febbraio 2015, e di fr. 2'771.40, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.

E. Contro le sentenze appena citate RE 1, con la moglie __________, è insorto a questa Camera con un unico reclamo del 15 gennaio 2016 per ottenere tutta una serie di misure, tra cui l’effetto sospensivo, la convocazione personale, l’annullamento delle spese e degli interessi, l’apertura di un’inchiesta, nonché la revisione generale di tutta la fattispecie. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alle controparti per osservazioni.

F. Il

30 gennaio 2016, il ricorrente ha trasmesso alla Camera uno scritto da lui indirizzato al Municipio di Bellinzona *“da mettere agli atti per le proprie incombenze”*.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Il reclamo in esame verte su decisioni di analogo contenuto, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applica­­zione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art.

251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 gennaio 2016 contro le sentenze notificate a RE 1 il 5 gennaio, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.

1.3 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.4 Lo scritto 7 maggio 2010 con cui l’Ufficio esazione e condoni ha sospeso momentaneamente le pratiche d’incasso delle imposte cantonali e federali a carico dei coniugi __________, presentato per la prima volta col reclamo (quale annesso n. 3), deve quindi essere estromesso dall’incarto e non può essere considerato ai fini del presente giudizio. Esso, ad ogni modo, non è di rilievo in questa sede, dal momento che l’Ufficio esazione e condoni ha esplicitamente limitato la sospensione momentanea delle pratiche d’in­­casso fino al 30 settembre 2010. Presentato dopo la scadenza del termine di ricorso, pure inammissibile si avvera la comunicazione del 30 gennaio 2016 (sopra ad F).

1.5 Come già fatto notare in passato a RE 1 da questa Camera (v. sentenze della CEF 14.2015.43-49 del 3 aprile 2015), il reclamo formulato a nome della moglie __________ è irricevibile, non essendo quest’ultima parte nelle procedure avviate soltanto nei confronti di lui nella sua qualità di unico escusso nelle due esecuzioni in esame. Per il medesimo motivo è dunque corretta la decisione del Pretore di non indicare nei verbali d’udienza la moglie quale parte.

1.6 Sulle limitate competenze di questa Camera quale autorità giudiziaria superiore chiamata a statuire su un reclamo contro una decisione di rigetto dell’opposizione, si rinvia a quanto già ampiamente esposto nel considerando

1.5 delle predette sentenze del 3 aprile 2015, ben note a RE 1 in quanto a lui indirizzate. Irricevibili risultano pertanto le domande di giudizio formulate dal reclamante di “*apertura di un’inchiesta*” (cfr. sentenza della CEF 14.2015.168 del 5 ottobre 2015, pag. 3) e di “*revisione generale di tutta la fattispecie finalizzata alla verifica dei metodi* *delle procedure adottate nel cosiddetto Caso RE 1 e tutte

le altre cause in corso che direttamente o indirettamente ne sono derivate”.* Altresì irricevibile è la richiesta di “*annullamento delle spese e degli interessi”* per presunti ritardi causati da denegata e ritardata giustizia da parte

delle autorità da lui adite: il reclamante non specifica, infatti, le spese e gli interessi contestati. Fossero, per ipotesi, quelle incluse nelle decisioni fiscali invocate quali titoli di rigetto dell’opposi­­zione, l’esenzione andava richiesta nella procedura di tassazione (v. sotto consid. 7). Ora è tardiva.

1.7 In sede di reclamo, come d’altronde già ricordato nelle sentenze dell’aprile 2015 al considerando 1.6, la citazione delle parti a un’ udienza è del tutto eccezionale. Anche stavolta RE 1 non adduce il motivo straordinario per cui egli dovrebbe essere sentito personalmente dalla Camera. Ed essendo, come si vedrà, la competenza di quest’ultima limitata alla verifica di presupposti essenzialmente formali (v. consid. 2 e 6), non serve al reclamante rievocare tutte le sue vicissitudini lavorative, amministrative e giudiziarie passate. Per il medesimo motivo è inutile richiamare *“tutti gli incarti in possesso della Autorità Comunali, Cantonali e Federali coinvolte”*. Nulla osta, in queste circostanze, a trattare l’impugnazione senza ulteriore indugio.

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che la documentazione acclusa alle istanze, in particolare le decisioni di tassazione dopo reclamo relative alle imposte cantonali e federali dirette del 2006, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF. Il primo giudice ha poi rilevato come il convenuto non avesse sollevato alcun motivo di estinzione del credito posto in esecuzione, ritenendo che le pretese da lui vantate in relazione agli abusi ch’egli ritiene di aver subìto da parte dello Stato e per i quali invoca la legittima difesa non rientrano nella sfera del limitato potere d’esame riconosciuto al giudice del rigetto. Egli, d’altronde, ha giudicato che la risoluzione n. 1218 del 5 marzo 2008, con cui il Consiglio di Stato aveva sospeso in via temporanea i procedimenti di esazioni pendenti contro RE 1, non riguardasse le esecuzioni sottoposte al suo esame. In assenza di un’altra decisione formale “*che paralizzi l’e­­secutività della tassazione*”, il Pretore ha accolto le istanze, per quanto concerne quella del Cantone limitatamente al credito d’imposta e agli interessi.

4. Nel reclamo RE 1 formula nuovamente svariate richieste di misure (v. sopra ad D),

invocando la complessità del suo caso e la “*particolarissima e delicata situazione*” in cui versa. Lamenta una violazione del principio della buona fede

da parte del Pretore, delle autorità fiscali e di tutte le autorità preposte all’attuazio­­ne dei diritti fondamentali e tenute a un dovere di denuncia, in particolare perché a suo dire l’esecuzione da lui promossa contro lo Stato nel 2011 per ottenere un risarcimento è stata arbitrariamente bloccata, mentre le medesime autorità sono entrate in azione senza aspettarne l’esito né rispettare la risoluzione del Consiglio di Stato del 5 marzo 2008, facendo pignorare la sua pensione mensile. Il reclamante contesta inoltre l’incompletezza dei verbali d’udienza, censura l’assenza di firma di quello allestito nella procedura promossa dalla Confederazione Svizzera e rimprovera alla controparte di aver evitato il contraddittorio non presentandosi all’udienza, ciò che gli avrebbe negato il “*diritto di essere sentito personalmente*”. RE 1 rivolge poi al primo giudice una serie di rimproveri per avere, in particolare, considerato che il

diritto di legittima difesa da lui invocato esulava dal suo potere di cognizione, per aver riportato in modo inesatto alcune delle pretese da lui sollevate e per aver mal interpretato la portata della risoluzione del 5 marzo

2008. A suo dire, il Pretore ha pertanto emesso le due sentenze “*con pochissimo rispetto della* *[sua]* *dignità e personalità*”.

5. Prima di procedere all’esame formale dei titoli, va subito sgombrato il campo dalle censure processuali mosse dal reclamante all’operato del Pretore.

5.1 RE

1 si duole in particolare di una violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che non essendo comparsi all’u­­dienza indetta dal Pretore, gli istanti non hanno potuto “*beneficiare del contraddittorio e della duplica per potersi esprimere e determinare con la necessaria e dovuta cognizione di causa*” (reclamo pagg. 5 e 6). Secondo lui, i rappresentanti degli istanti avrebbero dovuto sentire la sua (e della moglie) versione dei fatti per poter esprimere un parere oggettivo in merito alla richiesta di sospensione provvisoria del pagamento delle imposte.

Ora, è il luogo di ricordare una volta di più che il reclamo in esame, come la competenza della Camera, vertono esclusivamente sulla decisione del Pretore e non sulla procedura di esazione fiscale. Un’eventuale lesione del

diritto di essere sentito del reclamante potrebbe quindi essere sanzionata in questa sede solo se fosse imputabile al Pretore e non ai rappresentanti degli istanti. Non è però il caso nella fattispecie, anzi il primo giudice ha conferito a RE 1 ben tre occasioni di esprimersi (osservazioni scritte, udienza e “duplica”) in una procedura in cui non sono previsti di principio né un secondo scambio di allegati scritti né una replica o una duplica orali (art.

253 CPC e sentenza della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio 2016 consid. 6.1). Non occorre dunque attardarsi sulla questione.

5.2 Sulla pretesa incompletezza dei verbali d’udienza, basta constatare come il reclamante li abbia firmati senza riserve. La censura è quindi tardiva. Ad ogni modo le indicazioni concernenti i fatti sono da verbalizzare nel loro contenuto *essenziale*, sempre che non figurino già negli scritti delle parti (art.

235 cpv. 2 CPC). Il reclamante non pretende che quanto di essenziale detto all’udi­­enza non era già contenuto nelle osservazioni scritte (o nella successiva duplica) e del resto non trae dalla sua doglianza alcuna conclusione concreta. E contrariamente a quanto egli crede di ricordare, entrambi i verbali d’udienza agli atti sono firmati dal Pretore, dalla segretaria, da lui e dalla moglie. L’assenza della parte istante è pure menzionata. Non giova quindi dilungarsi oltre sulla questione. Si rivela infine irricevibile la censura secondo cui il Pretore avrebbe riportato in modo inesatto alcune delle pretese sollevate dal reclamante, poiché egli non specifica quali.

6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive e, per quanto riguarda le imposte dirette, “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e

244 cpv. 3 LT).

6.2 Nei casi in esame, le decisioni di tassazione dopo reclamo emesse il 24 settembre 2008 dall’Ufficio di tassazione di Bellinzona (doc. B acclusi alle istanze), che stabiliscono le imposte cantonale e federale per il 2006 dovute dall’escusso e dalla moglie, siccome regolarmente passate in giudicato (v. timbri apposti in calce alle stesse) costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’oppo­­sizione, trattandosi dell’imposta cantonale, per fr. 21'972.15 (ossia l’importo posto in esecuzione di fr. 24'558.70 dedotto l’accon­­to del 14 febbraio 2015 di fr. 2'586.55), oltre agli interessi dal 14 febbraio 2015 al tasso del 2.5% stabilito dal Consiglio di Stato con apposito decreto legislativo (RL 10.2.2.1), e per gli interessi di fr. 4'188.75 maturati fino al 13 febbraio 2015, rispettivamente per l’imposta federale a concorrenza di fr. 12'621.40 (dedotto l’acconto di fr. 71.– versato dall’escusso il 14 febbraio 2015), oltre agli interessi dal 14 febbraio 2015 al tasso del 3% stabilito dal Dipartimento federale delle finanze con apposita ordinanza (RS 642.124), e di fr. 2'771.40 (interessi aggiornati sino al 13 febbraio 2015). Le decisioni impugnate vanno pertanto confermate, se non per quanto riguarda l’omissione di dedurre l’acconto di fr. 71.– nella causa promossa dalla Confederazione, inavvertenza che va sanata d’ufficio, il giudice non potendo aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2015.43 del 3 aprile 2015 consid. 5.1).

6.3 In precedenti procedure di reclamo avviate da RE 1 (inc. 14.2015.43-49, consid. 5.2), la Camera si è già espressa in modo circostanziato sulla valenza da riconoscere alla risoluzione n. 1218 del Consiglio di Stato del 5 marzo 2008 e nelle sentenze impugnate (consid. 5) il Pretore ha fatto sue tali considerazioni, con cui il reclamante non si confronta (v. reclamo pag. 8 in alto). Non giova quindi ripetersi.

7. In virtù dell’art. 81 cpv.

1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

7.1 Nei casi in esame, RE 1 non fa valere alcuno dei motivi d’estinzione del credito posto in esecuzione nel senso dell’art. 81 LEF. Anche per le imposte cantonali 2006, il reclamante pretende nuovamente di potersi dispensare dal pagarle finché lo Stato non avrà rimediato agli abusi che asserisce essere stati commessi ai suoi danni, perseverando nell’invocare il diritto di legittima difesa ai sensi degli art. 52 CO e 14 segg. CP (reclamo pag. 8 in fine), il cui esame, come già segnalato all’escusso nei noti precedenti (sentenze della CEF 14.2015 43-49 del 3 aprile 2015), esula però dal potere di cognizione di questa Camera.

7.2 Pure fuori tema è la lamentela ricorrente sulla pretesa violazione del dovere di denuncia rivolta a svariate autorità cantonali e federali, tra cui il Pretore e la Camera. Sta di fatto che l’oggetto del reclamo in esame sono le sentenze di rigetto dell’opposizione impugnate, e non eventuali aspetti penali delle pretese fatte valere dall’escusso. Una violazione del dovere di denunciare sospetti di reati penali all’autorità di perseguimento potrebbe tutt’al più giustificare una segnalazione al Consiglio della magistratura, sennonché nella fattispecie una denuncia dei reati di cui si dice vittima RE 1, ove fossero adempiuti i presupposti dell’art. 27*a* LOG, sarebbe comunque superflua, siccome dalla stessa documentazione da lui prodotta in prima sede si evince che al Ministero pubblico è già noto da tempo il cosiddetto (dallo stesso interessato) “caso RE 1”. E l’obbligo di denuncia delle autorità giudiziarie non comprende né il dovere di ricercare attivamente l’esistenza di reati penali nei propri incarti (sentenza della CEF 14.2015.168 del 5 ottobre 2015, pag. 3) né quello di aprire inchieste sull’operato di altre autorità fuori dal proprio ambito di competenza. Nel rifiutare di adottare provvedimenti estranei ai propri compiti giurisdizionali – segnatamente d’intrometter­­si in procedure penali o civili avviate dal reclamante presso altre autorità – Pretore e Camera non agiscono in contrasto con il principio della buona fede ma si conformano all’ordinamento normativo vigente. Per ogni procedura giudiziaria o amministrativa tale ordinamento prevede rimedi giuridici specifici, che consentono agli interessati di contestare le decisioni emesse o di dolersi in caso di denegata o ritardata giustizia presso le autorità di ricorso preposte a questo scopo. Nella misura in cui riguardano autorità diverse dal primo giudice, le allegazioni del reclamante sono quindi irricevibili.

8. In definitiva, le decisioni impugnate meritano conferma, fatta salva la riserva già segnalata (sopra consid. 6.2). Visto l’esito del­l’odierno giudizio, la richiesta di effetto sospensivo formulata dal reclamante diventa senza oggetto.

9. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Essendo i reclami sin dall’inizio

privi di probabilità di successo, non si giustifica un’esenzione dalle spese processuali

– cui accenna il reclamante nelle sue conclusioni laddove reclama *“contro qualsiasi tassa di giustizia, spese o

ripetibili”* –, per tacere del fatto ch’egli non ha fornito informazioni complete sulla propria situazione reddituale e patrimoniale (cfr. art. 117 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le controparti non avendo dovuto esprimersi sul reclamo.

10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 26'160.90 nella causa cantonale e di fr. 15'392.80 in quella federale, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 1 nella causa promossa dallo Stato del Canton Ticino è respinto.

2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 1 nella causa promossa dalla Confederazione Svizzera è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Faido è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 12'621.40.– più interessi del 3% dal 14 febbraio 2015 e a fr. 2'771.40.

Per il resto il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

3. Il reclamo di __________ __________ è irricevibile.

4. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.

5. Notificazione a:

–e __________; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).