Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2016.58 • TRAC TI 14.2016.58 Generato dall'IA

Creditor Enforcement vs. Debtor's Appeal on Guarantee Validity

Numero d'incarto 14.2016.58
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor initiated enforcement proceedings against a debtor based on a debt guarantee, leading the lower court to provisionally reject the debtor's opposition to the execution order concerning CHF 89,550 plus interest. The debtor appealed this decision, primarily challenging the validity of the guarantee by alleging coercion and introducing new documents and arguments that were not raised in the initial proceedings. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently address the reasoning of the lower court's decision, relying instead on arguments and evidence (like the coercion claim) that were new and therefore barred by procedural rules applicable to appeals in summary enforcement matters.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Creditor Enforcement vs. Debtor's Appeal on Guarantee Validity: The debtor appealed this decision, primarily challenging the validity of the guarantee by alleging coercion and introducing new documents and arguments that were not raised in the initial proceedings. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently address the reasoning of the lower court's decision, relying instead on arguments and evidence (like the coercion claim) that were new and therefore barred by procedural rules applicable to appeals in summary enforcement matters.

Parole chiave

Generato dall'IA
validità dell'esecuzione garanzia procedurale autorizzazione all’esecuzione nuovo mezzo di prova garanzia di credito allegazione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 138 III 375
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 106 cpv. 1 CPC

The court applied this article to determine that litigation costs follow the outcome of the appeal (soccombenza).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

The court used these provisions to determine the amount of the litigation costs for the present decision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2016.58 · Lugano 22 aprile 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.3685 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 agosto 2015 da

CO 1 (rappresentata dal curatore RA 1, Ponte Capriasca e patrocinata dall’avv. PA 1, Paradiso) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 10 marzo 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° marzo 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2008, indicando quale titolo di credito il *“riconoscimento di debito (garanzia) del 02.03.2010”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 agosto 2015 CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 89'550.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2008, dedotti fr. 2'500.– già versati a questo titolo. Al­l’udienza di discussione tenutasi il 1° marzo 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta.

C. Statuendo con decisione dello stesso 1° marzo 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 89'550.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2008, dedotti fr. 2'500.– già versati, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 marzo 2016 chiedendo *“di attivare un tribunale con rispettivo

Giudice o Pretore competente con il coinvolgimento”* di lei, dell’ex convivente C__________ e di CO 1 e RA 1, di annullare la garanzia da lei sottoscritta in forma di *“azione di disconoscimento di debito”* e di citarla *“in ascolto e giudizio”*. Il 24 marzo 2016 RE 1 ha prodotto una *“spiegazione aggiuntiva”* al reclamo con ulteriori sette documenti. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 marzo 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 2 marzo, in

concreto il reclamo è tempestivo. La *“spiegazione aggiuntiva”* del 24 marzo è invece tardiva e dunque irricevibile.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, la reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a esporre le circostanze che hanno condotto, secondo lei, alla sottoscrizione della garanzia del 2 marzo 2010 a favore del debito di fr. 100'000.– riconosciuto dall’ex convivente C__________ (doc. E) e al­l’accordo del 13 novembre 2015 con la creditrice per la stessa somma (doc. I), considerati dal Pretore come validi titoli di rigetto provvisorio. L’unico

appunto, implicito, alla decisione impugnata, per cui l’escussa sarebbe stata *“costretta e obbligata”* a firmare la garanzia del 2010 è un’allegazione che non aveva fatto

valere in prima sede, nella quale ha solo affermato che i soldi erano stati consegnati al suo compagno di allora e che il riconoscimento di debito non menziona un importo chiaro (verbale del 1° marzo 2016, act. II). Nuova, tale allegazione non può essere presa in considerazione (art. 326 cpv. 1 CPC). Per abbondanza, va del resto rilevato che la reclamante non ha reso verosimile l’asserita costrizione né spiegato per quale motivo essa ha nondimeno sottoscritto l’accordo del 13 novembre 2015, confermando cinque anni dopo il proprio impegno di garanzia. Di conseguenza il reclamo si rivela sotto questo profilo irricevibile.

2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo insorte in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 89'550.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).