Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2016.56 • TRAC TI 14.2016.56 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Annulled Due to Pre-Declaration Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2016.56
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor initiated bankruptcy proceedings against a sole proprietor for an unpaid debt of CHF 647.45, leading the lower court to declare bankruptcy. The debtor appealed this decision, asserting that the debt had been settled via bank transfer on December 29, 2015, prior to the bankruptcy declaration on March 9, 2016. The appellate court upheld the appeal and annulled the bankruptcy, reasoning that under the relevant law, bankruptcy must be overturned if the debtor proves the debt was extinguished before its declaration, regardless of subsequent solvency checks, although the debtor was ordered to bear the costs of both proceedings due to the late payment that necessitated the legal action.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Creditor Bankruptcy Annulled Due to Pre-Declaration Debt Settlement: The debtor appealed this decision, asserting that the debt had been settled via bank transfer on December 29, 2015, prior to the bankruptcy declaration on March 9, 2016. The appellate court upheld the appeal and annulled the bankruptcy, reasoning that under the relevant law, bankruptcy must be overturned if the debtor proves the debt was extinguished before its declaration, regardless of subsequent solvency checks, although the debtor was ordered to bear the costs of both proceedings due to the late payment that necessitated the legal action.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento quietanza di saldo debito spese di mora diritto bancario interessi di mora debito insoddisfatto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF

Cited as the legal basis for annulling the bankruptcy because the debt was proven to be extinguished before its opening.

art. 174 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning leading to the annulment of the bankruptcy, confirming that solvency does not need to be verified once extinction of debt is established.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for imposing court costs on the appellant due to the late payment that necessitated judicial proceedings.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

Cited in the reasoning to establish the competence of the Execution and Bankruptcy Chamber to hear the appeal.

art. 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning to establish that the decision was subject to appeal via the recourse procedure (reclamo).

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the ten-day deadline for filing the appeal against a summary decision.

art. 174 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning establishing the admissibility and deadline for filing the appeal (reclamo).

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the cantonal court fee imposed on RE 1.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the cantonal court fee imposed on RE 1.

art. 251 lett. a CPC

Cited in the reasoning establishing that the decision was pronounced under summary procedure.

art. 309 lett. b n. 7 CPC

Cited in the reasoning establishing that the initial decision was a final decision against which appeal (reclamo) was permitted.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the remedies section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the remedies section regarding the 30-day deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited in the remedies section to establish that an appeal in civil matters is possible to the Federal Tribunal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2016.56 · Lugano 18 marzo 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.5495 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 dicembre 2015 da

CO 1 contro

RE 1 (titolare della ditta individuale di RE 1)

giudicando sul reclamo del 10 marzo 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 marzo 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’8 dicembre 2015 il CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 (titolare della ditta individuale __________) per il mancato pagamento di fr. 647.45 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 17 febbraio 2016 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 9 marzo 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 10 marzo 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 10 marzo 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art.

251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 marzo 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito è stato estinto (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF).

Orbene, nel caso specifico il reclamante ha pagato fr. 778.90 a mezzo bonifico bancario del 29 dicembre 2015 a saldo del credito posto in esecuzione. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il fallimento di RE 1 va pertanto annullato senza che sia necessario verificare la sua solvibilità (cfr. art.

174 cpv. 2 LEF).

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo – siccome successivo alla scadenza del termine di pagamento di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento notificatagli il 16 settembre 2015 (doc. B accluso all’istanza) – ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 9 marzo 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata al CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–; –

; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).