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14.2016.42 • TRAC TI 14.2016.42 Generato dall'IA

Swiss Confederation v. Debtor (Timeliness of Tax Enforcement Appeal)

Numero d'incarto 14.2016.42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The matter involved a claim by the Swiss Confederation to enforce the collection of over 63,000 in back taxes against a debtor, where a lower court had definitively rejected the debtor's opposition to the enforcement order. The appellate court dismissed the debtor's appeal as inadmissible because it was filed late; the ten-day deadline for filing the appeal, which commenced the day after notification on February 15th, expired on February 25th, but the appeal was only postmarked on February 26th, and the debtor failed to provide legally sufficient justification for the delay, such as an unforeseeable obstacle.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 141 cpv. 1 CPC, Art. 31 LEF, Art. 33 cpv. 4 LEF; Swiss Confederation v. Debtor (Timeliness of Tax Enforcement Appeal): The appellate court dismissed the debtor's appeal as inadmissible because it was filed late; the ten-day deadline for filing the appeal, which commenced the day after notification on February 15th, expired on February 25th, but the appeal was only postmarked on February 26th, and the debtor failed to provide legally sufficient justification for the delay, such as an unforeseeable obstacle.

Parole chiave

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atto tardivo esecuzione fiscale Confederazione opposizione tardiva insinuazione del credito debito fiscale Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 319 lett. a CPC

This provision establishes the admissibility of the appeal (reclamo) against the lower court's decision concerning the rejection of opposition.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision was applied to impose the court costs on the losing party (the appellant).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

These provisions were cited as the basis for setting the amount of the judicial costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.42 · Lugano 12 luglio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.5451 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 dicembre 2015 dalla

Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Amministrazione federale delle finanze, Berna) contro

RE 1

giudicando sul reclamo datato 24 febbraio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 febbraio 2016 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso d’imposte arretrate di fr. 63'541.70;

che con istanza del 7 dicembre 2015 la procedente ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo;

che il 12 febbraio 2016 il Pretore ha accolto l’istanza e posto le spese processuali di fr. 400.– a carico dell’escussa;

che

contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo datato 24 febbraio 2016 per ottenerne (implicitamente) l’annullamento, pur

dichiarandosi disposta a saldare il proprio debito nei confronti della procedente mediante pagamenti rateali;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che presentato solo il 26 febbraio 2016 (come risulta dalla data del timbro della posta di __________ apposto sulla busta di trasmissione), contro la sentenza notificata a RE 1 il 15 febbraio alle ore 17:45 (v. attestazione relativa al tracciamento della raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è tardivo;

che infatti il termine di reclamo, iniziato a decorrere il 16 febbraio, è venuto a scadere giovedì 25 febbraio 2016 (art. 141 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che i motivi addotti dalla reclamante nel suo scritto del 24 giugno 2016 per giustificare il ritardo non sono di rilievo in questa sede;

che, “*a causa di impegni personali*”, ella abbia potuto prendere visione della decisione pretorile solo il giorno dopo il ritiro della raccomandata, ossia il 16 febbraio 2016, non spiega ancora perché ha ricorso solo l’undicesimo giorno del termine e non il decimo come prescritto dalla legge;

che RE 1, infatti, non dimostra e nemmeno allega di essere stata impedita ad agire tempestivamente da un ostacolo non imputabile a sua colpa nel senso dell’art. 33 cpv. 4 LEF, e invero neppure chiede la restituzione del termine di reclamo;

che d’altronde, ella asserisce sì di aver personalmente impostato il reclamo la sera del 24 febbraio 2016 “*in un box della posta a __________*”, ma non porta alcuna prova a sostegno della propria allegazione, la quale è contraddetta, come detto, dal timbro postale

apposto sulla busta di trasmissione, peraltro da un ufficio postale (di __________) diverso da quello indicato dall’escussa;

che il reclamo è pertanto irricevibile;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv.

1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo, il quale non le è stato intimato;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 63'541.70, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).