Appeal Dismissed for Inadmissibility in Debt Acknowledgment Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA claimant appealed a lower court's decision that provisionally rejected their objection to an executive payment order based on a debt acknowledgment, seeking installment payments instead of the full amount. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant merely reiterated the request for installment payments without challenging the lower court's reasoning, which noted the appellant had previously defaulted on an installment agreement and that financial hardship alone is not a valid ground to contest the provisional rejection of an objection based on a valid debt acknowledgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed for Inadmissibility in Debt Acknowledgment Dispute: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant merely reiterated the request for installment payments without challenging the lower court's reasoning, which noted the appellant had previously defaulted on an installment agreement and that financial hardship alone is not a valid ground to contest the provisional rejection of an objection based on a valid debt acknowledgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to meet the requirements for formal criticism.
This article establishes the general rule for ordering court costs based on the outcome, although the court decided not to collect them.
Testo completo
Incarto n. 14.2016.36 · Lugano 15 marzo 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 182/2015 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 2 dicembre 2015 da
CO 1 contro
RE 1 nata,
giudicando sul reclamo del 23 febbraio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 febbraio 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'136.05 oltre agli interessi del 5% dal 6 agosto 2015, indicando quale titolo di credito: *“Riconoscimento di debito del 03.04.2015 Saldo scoperto alla data 13.01.2015. TEL. __________, titolo di credito ceduto dalla ditta __________”*.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 dicembre 2015 l’CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Nel termine impartitole per presentare osservazioni scritte, il 22 gennaio 2016 la parte convenuta ha chiesto una dilazione del credito posto in esecuzione.
C. Statuendo con decisione 9 febbraio 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 febbraio 2016 per ottenere *“la ratealizzazione della pendenza in essere a
[suo] carico”* e una *“rivisitazione”* dell’istanza. Stante l’esito de giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 febbraio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 febbraio (tracciamento dell’invio n. __________), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, con il reclamo RE 1 si accontenta di ribadire la richiesta di rateazione già formulata in prima sede, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, in cui il Giudice di pace ha ricordato che lei non ha rispettato una precedente dilazione concessale dall’escutente il 3 aprile 2015 (doc. 1 accluso all’istanza) né dato seguito ai successivi solleciti dell’istante. Anche la domanda di “rivisitazione” dell’istanza è sprovvista di ogni motivazione. Il reclamo si palesa quindi irricevibile.
1.4 Anche se fosse ricevibile, del resto, il reclamo sarebbe comunque da respingere nel merito. In effetti, in presenza di un valido riconoscimento di debito come
quello prodotto dall’istante nella fattispecie (*“conferma per pagamento rateale”* del 3 aprile 2015 per fr. 2'330.25, dedotto l’acconto di fr. 194.20,
v. doc. 1 accluso all’istanza), il giudice è tenuto a pronunciare il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). Tra quelle, però, non rientrano le censure riguardanti la sua situazione economica e lavorativa. Semmai, egli può farle valere davanti all’ufficio d’esecuzione collaborando alla determinazione della parte impignorabile del proprio reddito (cfr. art. 93 LEF) o in sede di realizzazione dei beni pignorati, chiedendo se del caso la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (cfr. art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016 consid. 6).
2. La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa la reclamante, che risulta senza lavoro e gravata, in più dell’esecuzione in esame, di altre tre procedure esecutive per oltre fr. 10'000.–, inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, non invitata a presentare osservazioni al reclamo, non essendo incorsa in spese in questa sede.
3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'136.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).