Debtor Successful Appeal to Annul Bankruptcy Based on Proof of Payment and Solvency
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor due to an unpaid debt of approximately 1,500 units, which resulted in a lower court granting the bankruptcy order. The debtor appealed, asserting the debt had been settled, and the appellate court agreed to annul the bankruptcy, reasoning that the debtor satisfied the statutory requirement by providing proof of payment for the specific debt, thereby fulfilling the condition under the relevant article, and further finding the debtor's overall solvency sufficiently plausible based on the lack of other active enforcement actions against them, thus warranting the annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor Successful Appeal to Annul Bankruptcy Based on Proof of Payment and Solvency: The debtor appealed, asserting the debt had been settled, and the appellate court agreed to annul the bankruptcy, reasoning that the debtor satisfied the statutory requirement by providing proof of payment for the specific debt, thereby fulfilling the condition under the relevant article, and further finding the debtor's overall solvency sufficiently plausible based on the lack of other active enforcement actions against them, thus warranting the annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was applied as the substantive ground for accepting the appeal and annulling the bankruptcy declaration because the debt was extinguished.
Cited as the procedural rule allowing the appeal (reclamo) against the first-instance decision.
Cited to justify placing the judicial costs on the appellant due to the necessity of starting the proceedings due to late payment.
Cited in conjunction with other provisions for calculating the judicial fee imposed on the appellant.
Cited in conjunction with other provisions for calculating the judicial fee imposed on the appellant.
Mentioned in the section concerning remedies as a rule suspending the appeal deadline during judicial recess.
Mentioned in the section concerning remedies as the rule setting the deadline for appealing to the Federal Tribunal.
Mentioned in the section concerning remedies as the rule determining the admissibility of the appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 14.2016.32 · Lugano 2 marzo 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.4858 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 novembre 2015 da
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 febbraio 2016 presentato RE 1 contro la decisione emessa l’11 febbraio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 2 novembre 2015 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE
1 per il mancato pagamento di fr. 1'507.10 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 2 dicembre 2015 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 11 febbraio 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 a far tempo dal 12 febbraio 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 15 febbraio 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
E. Con
sentenza del 18 febbraio 2016 (inc. 14.2015.239), questa Camera ha annullato una precedente dichiarazione di fallimento pronunciata il 16 dicembre
2015 sempre dalla Pretura di Lugano (inc. __________, esecuzione n. __________) dopo avere accertato che nel frattempo la convenuta aveva estinto tutte le esecuzioni promosse nei suoi confronti, tranne una da tempo sospesa da opposizione.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 15 febbraio 2016 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 12 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 15 febbraio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 246.20 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto qualche ora dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo assunto d’ufficio da questa Camera nella procedura di reclamo contro la prima decisione di fallimento (v. sopra ad E) si evince che nei suoi confronti è tuttora pendente una sola esecuzione (n. __________) sospesa da opposizione dal 10 dicembre 2012, per cui non vi è certezza che il credito esista davvero. Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a carico della reclamante. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria non sia (più) a rischio. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata l’11 febbraio 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nei confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
; –; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).