Cantonal Compensation Fund v. Debtor (Payment Extinction of Social Security Debt)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court reviewed a complaint by a cantonal compensation fund challenging a lower court's decision to strike a debt enforcement case as resolved after the debtor paid a significant portion of the claimed social security contributions, but allegedly left a remainder due for accrued default interest. The court reasoned that the debtor's payment, made via postal service on December 12, 2016, constituted immediate extinction of the debt up to the amount transferred to the execution office, prioritizing the law governing execution proceedings over specific administrative regulations regarding payment deadlines; consequently, the court partially upheld the appeal, rejecting the opposition only for the calculated outstanding default interest of approximately 63.45, while noting that the lower court's failure to allow the creditor to respond to the evidence of payment was cured by the opportunity to present arguments fully during the appeal, allowing the appellate court to rule directly on the matter.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo dell’opposizione. Contributi paritetici AVS/AI/IPG. Pagamento parziale dell’importo posto in esecuzione (tranne gli interessi correnti) sul conto dell’Ufficio d’esecuzione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for calculating the outstanding default interest which justified the partial acceptance of the appeal.
Cited to justify the calculation method used for the default interest.
Cited as the specific law ('lex specialis') governing payments made in execution proceedings, which prevails over the provision cited by the appellant regarding the effect of payment.
Cited to establish the exclusive jurisdiction of the execution office regarding execution costs, justifying why the appeal regarding these costs was not addressed.
Cited as the general rule for allocating court fees based on mutual success, although waived in this specific case.
Cited to justify the court's decision to waive the collection of the judicial fee for equity reasons.
Cited because the appeal did not include a request for indemnity, making that matter irrelevant.
Cited to justify the appellate court's decision to rule on the merits itself rather than remitting the case to the lower court.
Cited as the rule establishing the prohibition of submitting new evidence on appeal, which the court nonetheless permitted due to procedural unfairness in the first instance.
Cited to establish the admissibility of the appeal (reclamo) against the decision of the Justice of the Peace.
Cited in relation to the deadline for challenging a summary procedure decision via appeal.
Cited to confirm that the decision of the Justice of the Peace (regarding definitive rejection of opposition) was a final, non-appealable decision subject to the remedy of appeal (reclamo).
Testo completo
Incarto n. 14.2016.308 · Lugano 6 febbraio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera: · Fiscalini
statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 15 novembre 2016 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 29 dicembre 2016 presentato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 16 dicembre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'537.60, oltre agli interessi del 5% dal 19 febbraio 2016, e di fr. 153.85, indicando quali titoli di credito *“i contributi paritetici per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2014”* e la *“fattura revisione del 18.02.2016”*;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 novembre 2016 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;
che
nel termine impartito per presentare eventuali osservazioni, il 12 dicembre 2016 CO 1 ha comunicato di avere saldato l’esecuzione,
producendo una ricevuta postale attestante il versamento quello stesso giorno di fr. 1'764.75 a favore dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano;
che statuendo con decisione del 16 dicembre 2016, il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 85.– e un’indennità di fr. 70.– a favore della parte istante;
che contro la sentenza appena citata la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 dicembre 2016 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e in via principale il rigetto definitivo dell’opposizione a concorrenza di fr. 64.70 oltre alle spese esecutive, mentre in via subordinata ha postulato il rinvio degli atti al primo giudice *“affinché proceda nei propri incombenti”*;
che debitamente invitato a esprimersi sul reclamo il convenuto è rimasto silente;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 29 dicembre 2016 contro la sentenza notificata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG al più presto lunedì 19 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo;
che
– contesta la reclamante – la somma di fr. 1'764.75 versata dall’escusso abbia estinto integralmente il credito posto in esecuzione, rimanendo a suo dire scoperti fr. 64.70 per interessi di mora dal 19 febbraio 2016 al giorno in cui l’acconto è stato accreditato sul suo conto, il 21 dicembre 2016, e si duole di non essere stata sentita al riguardo dal Giudice di pace;
che, effettivamente, i fr. 1'764.75 bonificati dall’escusso coprono solo i contributi paritetici di fr. 1'537.60, gli interessi maturati fino al 18 febbraio 2016 di fr. 153.85 e le spese del precetto esecutivo di fr. 73.30 (v. doc. B accluso al reclamo), ma non gli interessi correnti del 5% sull’importo dei contributi decorsi dal 19 febbraio 2016;
che il carattere parziale del pagamento è del resto confermato dal motivo indicato sulla conferma del giro dei fr. 1'755.95 dal conto dell’Ufficio d’esecuzione a quello dell’istante, ovvero *“Acconto sull’esecuzione __________ 15.12.2016, CO 1”* (doc. E);
che quest’ultimo documento è da considerarsi ammissibile in questa sede malgrado il divieto dell’art. 326 cpv. 1 CPC, poiché il Giudice di pace non ha dato l’occasione all’istante di esprimersi sul documento prodotto dall’escusso con le proprie osservazioni all’istanza, né di conseguenza di produrre, già in prima sede, la conferma in questione, la quale per ovvi motivi temporali non avrebbe potuto essere allegata già all’istanza (v. sentenza della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 656 n. 47c consid. 6.1);
che ciò posto si può prescindere dall’annullare la decisione impugnata, l’ovvia violazione del diritto di essere sentita dell’istante potendosi considerare sanata dalla possibilità, sfruttata dalla stessa, di esprimersi compiutamente in sede di reclamo e di produrre il documento citato in precedenza;
ch’essendo stata concessa al convenuto la facoltà di esprimersi sul reclamo, la causa risulta matura per il giudizio, sicché la Camera può statuire essa stessa senza rinviarla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; per un caso del tutto analogo a quello in esame, v. la sentenza della CEF 14.2014.221 del 23 febbraio 2015 consid. 4.2);
che, tornando al merito del reclamo, il versamento effettuato da CO 1 sul conto dell’Ufficio d’esecuzione è da considerare avvenuto alla data del versamento allo sportello della posta, ovvero il 12 dicembre 2016 (data del timbro postale sulla ricevuta prodotta con le osservazioni all’istanza);
che, in effetti, ove il creditore abbia manifestato la propria disponibilità a ricevere il pagamento del debito sul proprio conto postale, secondo il principio dell’affidamento il versamento dell’importo dovuto allo sportello della posta ha effetto estintivo immediato e non solo, come i bonifici mediante vaglia postale od ordine di pagamento, al momento in cui la somma è accreditata sul conto del creditore (DTF 124 III 117 consid. 2/a, 119 II 234 consid. 2);
che ciò vale anche per i pagamenti fatti sul conto dell’ufficio d’esecuzione (sentenza della CEF 14.2016.134 del 26 luglio 2016 consid. 2.2 con un rinvio a Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 12 LEF);
che l’art. 12 LEF, così come la giurisprudenza appena citata, prevalgono come *lex specialis* specifica ai pagamenti d’importi posti in esecuzione rispetto all’art.
42 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101) e la relativa prassi dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) citata dalla reclamante (al punto 6.2);
che al 12 dicembre 2016, oltre agli importi estinti con il pagamento
dell’escusso, risultavano scoperti gli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS) maturati sui contributi reclamati di fr. 1'537.60
dal 19 febbraio 2016, ovvero per 297 giorni (secondo la convenzione commerciale per cui i mesi interi sono calcolati come 30 giorni, ripresa all’art. 42 cpv. 3 OAVS), pari a fr. 63.45;
che il reclamo va così accolto limitatamente a tale somma, ciò che rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo;
che il rigetto dell’opposizione non va invece esteso alle spese esecutive, sulle quali non spetta al Giudice di pace di pronunciarsi bensì all’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012);
che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico delle parti secondo la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ma siccome la necessità di riformare la sentenza impugnata non può essere ritenuta causata da una di esse, per motivi di equità occorre rinunciare a prelevare la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, la reclamante non avendo formulata alcuna domanda al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 64.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta nel senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 63.45.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).