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14.2016.277 • TRAC TI 14.2016.277 Generato dall'IA

Appeal Overturned: Bankruptcy Decree Vacated Due to Subsequent Full Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2016.277
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a bankruptcy decree issued over a small unpaid debt, with the appellant claiming the debt had subsequently been settled. The court accepted the appeal, finding that the appellant provided evidence, considered new facts not known to the lower court (*unechte Noven*), demonstrating full payment of the underlying execution claim, including interest, costs, and the initial judicial fee, prior to the bankruptcy declaration, which under law would have prevented the decree from being issued. Consequently, the appellate court overturned the bankruptcy decision, placing the judicial and execution office fees from both instances upon the appellant due to the late payment necessitating the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Appeal Overturned: Bankruptcy Decree Vacated Due to Subsequent Full Debt Settlement: The court accepted the appeal, finding that the appellant provided evidence, considered new facts not known to the lower court (*unechte Noven*), demonstrating full payment of the underlying execution claim, including interest, costs, and the initial judicial fee, prior to the bankruptcy declaration, which under law would have prevented the decree from being issued. Consequently, the appellate court overturned the bankruptcy decision, placing the judicial and execution office fees from both instances upon the appellant due to the late payment necessitating the litigation.

Parole chiave

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spese di mora credito nel fallimento opposizione tardiva diritto processuale gestione del sinistro deposito del debito

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

This provision was the main ground for annulling the bankruptcy declaration because the debt was settled prior to the decision.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This article was cited to justify placing the court and enforcement office costs on the appellant due to the belated payment necessitating judicial proceedings.

art. 52 lett. a

Used to calculate the amount of the judicial fee imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used to calculate the amount of the judicial fee imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.277 · Lugano 28 novembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2016.976 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 12 ottobre 2016 da

CO 1 contro

RE 1 (ora patrocinato dall’)

giudicando sul reclamo del 19 novembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 novembre 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 12 ottobre 2016 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 432.– più interessi e spese.

B. Nel termine assegnato dal Pretore, il convenuto non ha presentato osservazioni e nessuna parte ha chiesto l’indizione di un’u­­dienza.

C. Statuendo con decisione 15 novembre 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 16 novembre 2016 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 19 novembre 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

21 novembre 2016 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Quello stesso giorno il reclamante ha comunicato di avere depositato presso l’ufficio fr. 156'000.–, ciò che ha confermato il suo patrocinatore il 24 novembre 2016, allegando il relativo giustificativo e precisando che il suo cliente disponeva di ulteriori fr. 100'000.– da potersi depositare presso l’ufficio. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 19 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, come lo sono i complementi 21 e 24 novembre 2016.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, nel caso specifico il 14 novembre 2016, ossia prima della pronuncia del fallimento, il reclamante ha pagato fr. 673.55 sul conto postale dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona a saldo dell’esecuzione che ha portato al fallimento, compresi gli interessi fino al pagamento, le spese esecutive e la tassa di giustizia di fr. 80.–. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento di RE 1 va pertanto annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 15 novembre 2016 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

III. Notificazione a:

–; –

; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).