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14.2016.275 • TRAC TI 14.2016.275 Generato dall'IA

Association v. Debtor (Appeal Inadmissibility)

Numero d'incarto 14.2016.275
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An association sought to enforce a debt for uncovered fees related to a minor's schooling against a debtor, who subsequently filed an opposition which was partially rejected by the lower court, leading the debtor to appeal the decision. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the mandatory ten-day deadline for appeals against summary decisions regarding provisional rejection of opposition, despite the debtor requesting an extension, and further noted that the appeal value did not meet the threshold for a federal appeal.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 106 cpv. 2 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; Association v. Debtor (Appeal Inadmissibility): The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the mandatory ten-day deadline for appeals against summary decisions regarding provisional rejection of opposition, despite the debtor requesting an extension, and further noted that the appeal value did not meet the threshold for a federal appeal.

Parole chiave

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opposizione tardiva associazione difetto di legittimazione dell'associazione assemblea dei creditori pena statutaria autorizzazione ad agire Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CPC

This article was cited in the reasoning section justifying the decision regarding costs, although the dispositive ultimately waived them.

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.275 · Lugano 21 novembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 13 luglio 2016 da

CO 1 (rappr. dall’RA 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 novembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 ottobre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’associazione CO

1 ha escusso RE 1 per l’in­­casso di fr. 2'600.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2016, indicando quale titolo di credito le rette scoperte della figlia dell’e­scussa, __________;

che adito dalla procedente in seguito all’opposizione interposta da RE

1 al precetto esecutivo, con decisione del 25 ottobre 2016 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­posizione limitatamente a fr. 1'800.–, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 250.– e un’in­dennità di fr. 180.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 novembre 2016 chiedendo una proroga del termine di reclamo fino al 15 dicembre 2015 per presentarne le motivazioni;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che presentato solo il 14 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 già il

31 ottobre (estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è tardivo e pertanto inammissibile;

che le spese processuali dell’odierno giudizio andrebbero poste a carico della reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui ella versa (è oggetto di diverse esecuzioni recente per importi non indifferenti) inducono a prescindere – eccezionalmente

– da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in ulteriori oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'600.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).