Appeal Regarding Enforcement Order Based on Insufficient Documentation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerned the definitive rejection of an objection against an enforcement order for unpaid waste collection fees, where the lower court granted the request based on what it considered an enforceable administrative decision. The appellate court found the appellant’s arguments insufficient for failing to properly contest the lower court's reasoning, but upon examining the merits, determined that the creditor had only provided a simple invoice and payment slip, not the required enforceable administrative decision (such as a tax assessment including legal remedies) necessary to definitively reject an objection under relevant execution law, thus the appeal was granted and the initial rejection of the objection overturned, with the creditor allowed to re-file with proper documentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Appeal Regarding Enforcement Order Based on Insufficient Documentation: The appellate court found the appellant’s arguments insufficient for failing to properly contest the lower court's reasoning, but upon examining the merits, determined that the creditor had only provided a simple invoice and payment slip, not the required enforceable administrative decision (such as a tax assessment including legal remedies) necessary to definitively reject an objection under relevant execution law, thus the appeal was granted and the initial rejection of the objection overturned, with the creditor allowed to re-file with proper documentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was used to determine that the document produced (a simple invoice) did not constitute an enforceable title for the definitive rejection of the opposition.
This article governs the allocation of court fees, which followed the outcome of the decision (the claimant winning).
This article was used to determine the amount of the court fee for the present judgment.
This article was used to determine the amount of the court fee for the present judgment.
Testo completo
Incarto n. 14.2016.270 · Lugano 23 febbraio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno promossa con istanza 24 ottobre 2016 da
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’11 novembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 novembre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 settembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 140.40 oltre agli
interessi del 2.5% dal 1° settembre 2016, di 2) fr. 30.– e di 3) fr. 3.80, indicando quali titoli di credito: *“1. Tassa raccolta rifiuti frazione __________ 2015 +
interessi del 2.5%, fattura 3672/2015 del 15.06.2015, 2. Diffida del 28.06.2016, 3. Interessi di ritardo fino al 31.08.2016”*.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 ottobre 2016 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 4 novembre 2016.
C. Statuendo con decisione 8 novembre 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 novembre 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2016, l’istante ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 novembre 2016 contro la sentenza emessa l’8 novembre 2016 e notificata ad RE 1 al più presto il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF
138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace rileva che il 23 maggio 2011 il legislativo comunale ha adottato il regolamento comunale sulla tassa raccolta rifiuti, ratificato dalla Sezione enti locali il 14 ottobre 2011 e che in base all’art. 18 cpv. 2 di detto regolamento *“le
fatture e le decisioni vengono inviate al proprietario”*. Per il primo giudice la decisione amministrativa prodotta e passata
in giudicato è parificata per legge a sentenza esecutiva e pertanto legittima il rigetto dell’opposizione.
4. Nel reclamo RE 1 solleva delle perplessità sulla legittimità dell’agire del procedente, che a suo dire scaricherebbe al locatore la responsabilità dell’incasso della tassa raccolta rifiuti presso l’inquilino. Egli chiede di sollecitare le autorità comunali a fatturarla direttamente ai beneficiari del servizio, ovvero agli inquilini.
5. Con questa sua argomentazione, il reclamante non si confronta con la motivazione del Giudice di pace. Egli reitera sostanzialmente le affermazioni di prima sede, limitandosi a censurare la legittimità dell’operato del Comune che preleva la tassa di raccolta dei rifiuti dal proprietario dell’immobile, senza però spiegare perché i motivi della decisione sarebbero erronei. Non sufficientemente motivato, il ricorso è irricevibile (sopra consid. 1.2).
6. Ciò nonostante, inogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice è tenuto a esaminare d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III
447 consid. 4.1.1).
6.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive.
6.2 Nella fattispecie, a
conforto della propria domanda il CO 1 ha prodotto una “bolletta” con polizza di versamento, che è stata verosimilmente
emessa il 26 ottobre 2016 (data fino alla quale sono stati presi in considerazione eventuali pagamenti) ed elenca i diversi importi rivendicati dal Comune (“fattura” di fr. 140.40 del 15 giugno 2015, tassa di diffida di fr. 30.– del 28 giugno 2016 e interessi di ritardo di fr. 3.80 fino al 31 agosto 2016).
a) Ora, una semplice fattura ("bolletta"), come pure un conteggio o un estratto conto privo d’indicazione sui rimedi giuridici esistenti, non possono essere parificati a decisioni amministrative, siccome non vengono designati come tali nell’atto stesso e non traggono siffatta qualità dalla legge (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 120 ad art. 80 LEF; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 304 *i.f.*; sentenze della
CEF 14.2003.95 del 20 febbraio 2004 e 14.2015.117 del 19 ottobre 2015 consid. 6.2, RtiD 2016 I 724 n. 44c; RJN 2013, 612). In mancanza di un titolo di rigetto definitivo – ossia della decisione di tassazione comprensiva dei rimedi giuridici – il Giudice di pace non era giuridicamente autorizzato ad accogliere l’istanza. La sentenza impugnata va quindi riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
b) Ciò posto, rimane sempre la facoltà per l’escutente di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, producendo tutti i documenti idonei a giustificare la propria pretesa, segnatamente la decisione di tassazione (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c).
7. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamante non avendo in entrambe le sedi formulato né motivato alcuna richiesta al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 174.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivo n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 60.–, anticipata dalla parte istante, è posta a suo carico.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del CO 1.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).