Appeal of Bankruptcy Declaration Over Unpaid Debt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against a decision declaring bankruptcy due to an unpaid debt of approximately 1,077.70; the appellant argued the debt had been settled prior to the bankruptcy declaration. The appellate court accepted the appeal, noting that documentation confirmed the appellant had paid a larger sum covering the debt in question during a previously annulled bankruptcy proceeding, which, under statutory provisions, mandated the annulment of the current bankruptcy, irrespective of current solvency, and consequently assigned the costs of both judicial levels to the appellant due to their tardy payment which necessitated the legal action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal of Bankruptcy Declaration Over Unpaid Debt: The appellate court accepted the appeal, noting that documentation confirmed the appellant had paid a larger sum covering the debt in question during a previously annulled bankruptcy proceeding, which, under statutory provisions, mandated the annulment of the current bankruptcy, irrespective of current solvency, and consequently assigned the costs of both judicial levels to the appellant due to their tardy payment which necessitated the legal action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe annulment of the bankruptcy was based on the debtor demonstrating the extinction of the debt prior to the bankruptcy declaration.
Cited implicitly as the ground for annulling the bankruptcy because the debt was extinguished, meaning the condition for upholding the bankruptcy was not met.
Cited to justify placing the judicial proceedings costs on the appellant due to the belated payment.
Testo completo
Incarto n. 14.2016.269 · Lugano 29 novembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 giugno 2016 da
CO 1 (rappr. dalla RA 1, __________) contro
RE 1 (patrocinato dall’__________. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 10 novembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 novembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 16 giugno 2016 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di
decretare il fallimento d’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'077.70 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 21 settembre 2016 nessuna parte è comparsa.
C. Statuendo con decisione 9 novembre 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento d’RE 1 a far tempo dal 10 novembre 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 10 novembre 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 10 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il medesimo giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti di avere, prima della sua apertura, estinto il suo debito compresi gli interessi e le spese (art. 172 n. 3 LEF).
Orbene, nel caso specifico il 14 ottobre 2016, ossia prima della pronuncia del (secondo) fallimento, nel contesto di un precedente procedimento fallimentare annullato dalla Camera con sentenza del 26 ottobre 2016 (inc. 14.2016.226) il reclamante ha pagato fr. 1'473.60 all’Ufficio di esecuzione di Lugano a saldo dell’esecuzione che ha portato al secondo fallimento (doc. D accluso al reclamo). Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Anche il secondo fallimento d’RE
1 va pertanto annullato senza che sia necessario verificarne la solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF *a contrario*).
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, posteriore al termine di 20 giorni impartito con la comminazione di fallimento, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 9 novembre 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti d’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico d’RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico d’RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico d’RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–; –
; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).