Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2016.244 • TRAC TI 14.2016.244 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeals and Imposition of Court Fees

Numero d'incarto 14.2016.244
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant filed fourteen appeals against decisions from the lower court that definitively rejected their oppositions to multiple enforcement proceedings initiated by the creditors. Following a procedural suspension and subsequent reactivation after a federal court decision, the appellant ultimately declared their withdrawal of all fourteen appeals. The court, acknowledging that such withdrawal constitutes desistment which ends the dispute with the effect of a final judgment, ordered the cases struck from the roll and, based on the rule that the appellant is considered the losing party in case of desistment, imposed the court fee on the appellant, noting that no costs for reimbursement to the counterparty were applicable as the appeals had not been served for observations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Withdrawal of Appeals and Imposition of Court Fees: Following a procedural suspension and subsequent reactivation after a federal court decision, the appellant ultimately declared their withdrawal of all fourteen appeals. The court, acknowledging that such withdrawal constitutes desistment which ends the dispute with the effect of a final judgment, ordered the cases struck from the roll and, based on the rule that the appellant is considered the losing party in case of desistment, imposed the court fee on the appellant, noting that no costs for reimbursement to the counterparty were applicable as the appeals had not been served for observations.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di procedura procedura esecutiva revoca dell'opposizione effetti della sentenza riduzione delle tasse ritiro della domanda di esecuzione Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro dei reclami. Stralcio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 241 cpv. 3 CPC

This provision mandates that the case be removed from the role following the withdrawal (desistenza) of the appeals.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision determines that court costs must be imposed on the appellant (RE 1) because the withdrawal is treated as a loss of the case.

art. 21 LTG

This provision guided the assessment of the court fee, considering that the decision only involved a declaration of non-entry into the merits due to withdrawal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarti n. 14.2016.244 14.2016.253-265 · Lugano 24 maggio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause a procedura sommaria SO.2016.3870-3877 e SO.2016.3880-3885 (rigetti definitivi dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze del 22 agosto 2016 da

CO 1, AC 1, (rappresentati dall’RA 1,) contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)

giudicando sui quattordici reclami presentati da RE 1, il primo il 31 ottobre e gli altri tredici il 7 novembre 2016, contro le decisioni emesse dal Pretore, la prima il 19 ottobre e le altre il 26 ottobre 2016, con cui ha accolto tutte le istanze, rigettando in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto contro le esecuzioni n. __________ (IC 1993), __________ (IFD 1993), __________ (IFD 1996), __________ (IC 1992), __________ (IC 1994), __________ (IFD 1997), __________ (IFD 1995), __________ (IC 1995), __________ (IC 1996), __________ (IC 1997), __________ (IFD 1998), __________ (IC 1991), __________ (IC 1998) e __________ (IFD 1991) dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e ponendo a suo carico le spese processuali;

ricordato che con ordinanza del 22 novembre 2016, il presidente della Camera ha congiunto e sospeso le quattordici procedure, poi riattivate con ordinanza del 18 maggio 2017 dopo la reiezione del ricorso promosso da RE 1 contro una precedente decisione della Camera (sentenza del Tribunale federale 5A_859/2016 del 1° maggio 2017), ordinanza con la quale è anche stata respinta la domanda di concessione del­l’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e impartito al reclamante un ultimo termine di 10 giorni per versare un anticipo di fr. 250.– in garanzia delle spese processuali presumibili in ognuna delle quattordici procedure;

preso atto dello scritto del 19 maggio 2017 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare tutti i reclami;

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC);

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

considerato che nella commisurazione della tassa si tiene conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (cfr. art. 21 LTG);

appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

rammentato, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), che il valore litigioso, pari alla somma dei valori litigiosi (ossia dei crediti posti in esecuzione) di tutte le cause congiunte (art. 52 LTF) ammontante a fr. 390'639.45, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro di tutti e quattordici i reclami. Le cause sono stralciate dal ruolo per desistenza.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 200.–, è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).