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14.2016.239 • TRAC TI 14.2016.239 Generato dall'IA

Municipal Tax Arrears Collection Rejection Appeal Upheld

Numero d'incarto 14.2016.239
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed a complaint against a lower court's decision that definitively rejected an objection to an executive order for the collection of municipal tax arrears and accrued interest. The debtor claimed to have paid the principal debt after the objection but before the initial judgment, which the lower court dismissed because the payment was not proven at the time of its ruling, and the debtor failed to sufficiently challenge the original decision's reasoning regarding the lack of evidence and the continued liability for interest and incurred procedural costs due to the payment occurring after the claim for definitive rejection was filed. The appellate court upheld the lower court's decision, finding the appeal insufficiently motivated and substantively unfounded because exceptions like debt extinction must be proven with documents, and procedural costs arising from the debtor's initial opposition remained due even if the principal was later paid, affirming the confirmation of the rejection of the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 138 cpv. 1 CPC, Art. 327 cpv. 1 CPC, Art. 131 CPC; Municipal Tax Arrears Collection Rejection Appeal Upheld: The debtor claimed to have paid the principal debt after the objection but before the initial judgment, which the lower court dismissed because the payment was not proven at the time of its ruling, and the debtor failed to sufficiently challenge the original decision's reasoning regarding the lack of evidence and the continued liability for interest and incurred procedural costs due to the payment occurring after the claim for definitive rejection was filed. The appellate court upheld the lower court's decision, finding the appeal insufficiently motivated and substantively unfounded because exceptions like debt extinction must be proven with documents, and procedural costs arising from the debtor's initial opposition remained due even if the principal was later paid, affirming the confirmation of the rejection of the opposition.

Parole chiave

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esecuzione per crediti fiscali censure procedurali pagamento di interessi spese di procedura opposizione tardiva lite in materia di contribuzioni pubbliche Rigetto definitivo dell’opposizione. Estinzione credito non provata

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
1 CPC; DTF 138 III 375, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 81 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning section as the legal basis for requiring the debtor to prove the extinction of the debt, which supports the final decision to reject the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to decide that court costs for the appeal must be borne by the appellant due to their losing status.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used in conjunction with art. 106 cpv. 1 CPC to establish the basis for calculating the appeal judgment fee according to the fee schedule.

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.239 · Lugano 8 novembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 300 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 29 agosto 2016 da

CO 1 (rappr. dal proprio Municipio,) contro

RE 1 (rappr. dalla RA 1,

giudicando sul reclamo del 26 ottobre 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 4 ottobre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 agosto 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 79.50 oltre agli interessi del 2.5% dal 4 agosto 2016 e di fr. 1.85, indicando quali titoli di credito rispettivamente l’imposta comunale per l’anno 2013 e gli interessi sul conguaglio maturati sino al 3 agosto 2016;

che avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 31 agosto 2016 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia;

che

nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­stanza con osservazioni scritte del 26 settembre 2016,

facendo valere, senza addurre giustificativi, di aver pagato l’imposta il 19 settembre;

che statuendo con decisione 4 ottobre 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante;

che con scritto 4 ottobre 2016, ricevuto il 6 ottobre dalla Giudicatura di pace, il Comune istante ha chiesto l’annullamento dell’i­stanza in seguito al pagamento del credito posto in esecuzione;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che nel caso concreto invano si cercherebbe nell’incarto del Giudice di pace documentazione relativa alla notifica della sentenza impugnata, che sembra essere stata spedita con invio semplice non prioritario (v. la busta acclusa al reclamo quale doc. B);

che in queste circostanze non si può far altro se non affidarsi al timbro apposto dalla reclamante sulla busta, che reca la data del 17 ottobre 2016, per ritenere tempestivo il reclamo inoltrato il 26 ottobre;

che a futura memoria si rammenta al Giudice di pace che la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni va fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC) e che in caso di reclamo la giurisdizione inferiore deve consegnare all’autorità giudiziaria superiore gli atti di causa completi (art. 327 cpv. 1 CPC), compresi gli atti e allegati delle parti, di cui una copia deve rimanere nell’incarto del giudice (v. art.

131 CPC);

che contrariamente ai dubbi espressi dal Giudice di pace nel suo scritto di trasmissione del 31 ottobre 2016, il firmatario del reclamo, __________, risulta idoneo a rappresentare professionalmente la reclamante in giudizio nella sua qualità di fiduciario commercialista iscritto all’apposito albo (art.

68 cpv. 2 lett. c CPC e 3 lett. c e 6 cpv. 1 della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario [LFid, RL 11.1.4.1]; sentenza della CEF 14.2014.154 del 28 agosto 2014 consid. 2);

che nel merito la reclamante si duole del fatto che il primo giudice non abbia tenuto conto delle sue osservazioni in cui aveva segnalato l’avvenuto pagamento

dell’imposta dovuta al Comune il 19 settembre 2016, emettendo la decisione *“con l’evidente motivo di gravare di ulteriori

ed ingiustificate spese la parte istante [recte: convenuta]”*;

che la reclamante non spende però una parola sulla motivazione della sentenza impugnata, in particolare laddove evidenzia come il pagamento non sia stato dimostrato né confermato dall’istante;

che perciò non solo il reclamo appare irricevibile, poiché insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3), ma è anche infondato, nella misura in cui le eccezioni della parte escussa, segnatamente circa l’estin­zione del credito posto in esecuzione, non devono unicamente essere allegate, ma anche provate con documenti (art. 81 cpv. 1 LEF);

che al riguardo il primo giudice non poteva tenere conto della dichiarazione di ritiro dell’istante comunicatagli dal Comune istante dopo l’emissione della sentenza né questa Camera può considerarla in questa sede, in cui la reclamante l’ha prodotta per la prima volta (doc. D accluso al reclamo) stante il divieto stabilito dall’art. 326 cpv. 1 CPC;

che ad ogni modo, si volesse anche considerare l’imposta come pagata il 19 settembre 2016 come allegato dalla reclamante, l’e­sito non cambierebbe, da una parte perché rimarrebbero comunque scoperti gli interessi di mora, e dall’altra poiché il pagamento è posteriore alla presentazione dell’istanza (il 31 agosto 2016), sicché le spese processuali sarebbero in ogni caso dovute essere poste a carico della convenuta, da reputare acquiescente (art. 106 cpv. 1 CPC);

che pure la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni stante;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 81.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).