Debtor's Appeal of Payment Order Based on Administrative Decision Rejected
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed the definitive rejection of their opposition to a payment order, which was based on a final administrative decision regarding the recovery of supplementary benefits totaling over fifteen thousand francs. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that in execution proceedings for the definitive rejection of opposition, the court's jurisdiction is limited to verifying the existence and formal validity of the executive title, not re-examining the merits of the underlying administrative claim or considering the debtor's financial hardship, which must be addressed to the administrative authority or during the seizure phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 81 LEF, Art. 93 LEF, Art. 123 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Debtor's Appeal of Payment Order Based on Administrative Decision Rejected: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that in execution proceedings for the definitive rejection of opposition, the court's jurisdiction is limited to verifying the existence and formal validity of the executive title, not re-examining the merits of the underlying administrative claim or considering the debtor's financial hardship, which must be addressed to the administrative authority or during the seizure phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was used to confirm the final rejection of the opposition based on the definitive nature of the title produced by the creditor.
This provision was cited as the basis for the general rule that procedural costs follow the outcome of the decision, although an exception was made in the subsequent order.
Testo completo
Incarto n. 14.2016.238 · Lugano 8 novembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2016.772 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 6 settembre 2016 da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 ottobre 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 15'519.–, indicando quale titolo di credito la *“decisione di restituzione del 19 luglio 2015 quale prestazione complementare”*;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 settembre 2016 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud;
che
nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 settembre 2016,
chiedendo il condono di quanto considera una *“Multa”* e il rimborso dell’*“ingiusta sottrazione”* da parte dell’istante della sua prestazione complementare di fr. 500.–
mensili;
che statuendo con decisione del 5 ottobre 2016, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2016 ribadendo la sua richiesta di condono del debito e di rimborso della
sua prestazione complementare di fr. 500.– mensili;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che visto l’esito del giudizio si può prescindere dal verificare la tempestività del reclamo;
che in esso RE 1 si limita a chiedere il condono del debito posto in esecuzione e il rimborso della sua prestazione complementare di fr. 500.– mensili invocando la precarietà della propria situazione finanziaria;
che, tuttavia, né il primo giudice né la Camera sono competenti per decidere al posto delle autorità amministrative preposte sulla validità di pretese in materia di assicurazione sociale né per riesaminare le decisioni definitive emanate da tali autorità;
che in virtù degli art. 80 segg. LEF, infatti, la procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;
che il giudice del rigetto verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);
che, d’altronde, il debitore non può più far valere in sede di rigetto motivi di estinzione che avrebbe potuto sollevare già nella procedura che ha portato alla decisione prodotta dall’istante come titolo di rigetto definitivo (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);
che censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non costituiscono poi un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione;
che semmai la reclamante potrà far valere tali censure alla stessa Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per quanto riguarda la domanda di condono (che pare del resto già essere al suo esame, v. replica 3 ottobre 2016 dell’istante) o di ripristino delle prestazioni complementari, e all’ufficio d’esecuzione in sede di pignoramento del suo reddito (art. 93 LEF) o di realizzazione di eventuali suoi beni pignorati (art. 123 LEF) (v. sentenza della CEF 14.2014.173 del 10 settembre 2014 consid. 2.2);
che in questa sede, invece, non si può che constatare il carattere al momento attuale definitivo della decisione di restituzione delle prestazioni complementari prodotta dalla Cassa istante e confermare, in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, il rigetto definitivo dell’opposizione deciso dal primo giudice;
che nella misura in cui è ricevibile il reclamo va in definitiva respinto;
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), sennonché le condizioni economiche presumibilmente difficili della reclamante inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo degli oneri processuali, il quale rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'519.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).