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14.2016.229 • TRAC TI 14.2016.229 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Missed Deadline in Debt Enforcement Proceedings

Numero d'incarto 14.2016.229
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court considered an appeal against a lower court's decision that provisionally upheld an opposition to debt enforcement proceedings initiated to collect salary arrears for March and April, amounting to CHF 1,668.65 plus interest. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on October 20, 2016, which was after the ten-day deadline for filing a recourse against the lower court's summary judgment, which had been served on October 4, 2016, causing the appeal deadline to expire on October 14, 2016.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 1 CPC, Art. 31 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Missed Deadline in Debt Enforcement Proceedings: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on October 20, 2016, which was after the ten-day deadline for filing a recourse against the lower court's summary judgment, which had been served on October 4, 2016, causing the appeal deadline to expire on October 14, 2016.

Parole chiave

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inosservanza del termine esecuzione per debiti opposizione comminatoria di fallimento interruzione della prescrizione legittimazione a ricorrere Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Used to allocate the costs of the present judgment based on the outcome (loser pays).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used for the calculation and determination of the fee for the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.229 · Lugano 23 gennaio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 11 agosto 2016 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 ottobre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 luglio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'668.65 oltre agli interessi del 5% dal 10 maggio 2016, indicando quale titolo di credito: “*Saldo del mese di marzo (Fr. 170.–). Retribuzione del mese di aprile (Fr. 1'498.65)”*;

che statuendo con decisione del 3 ottobre 2016 sull’istanza promossa l’11 agosto 2016 da CO 1 per fr. 1'752.08, il Giudice di pace l’ha parzialmente accolta e rigettato in via

provvisoria l’opposizione limitatamente all’importo di fr. 1'668.65 oltre agli interessi del 5% dal 10 maggio 2016 figurante sul precetto esecutivo, ponendo a carico della convenuta le spese processu­ali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2016;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che nella fattispecie, come si evince dall’estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________, la sentenza è stata notificata alla RE 1 già il 4 ottobre 2016, sicché il termine di reclamo, iniziato a decorrere il 5 ottobre (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), è venuto a scadere venerdì 14 ottobre 2016;

che presentato solo il 20 ottobre 2016 il reclamo è tardivo e pertanto inammissibile;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante (art.

106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'498.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).