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14.2016.223 • TRAC TI 14.2016.223 Generato dall'IA

Debtor's Bankruptcy Annulled Post-Payment Despite Late Payment Costs Assigned to Debtor

Numero d'incarto 14.2016.223
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an outstanding debt, resulting in the lower court declaring the debtor bankrupt; however, the debtor appealed, presenting proof that the debt, including interest and expenses, had been fully paid prior to the initial bankruptcy declaration. The appellate court, recognizing that payment of the debt before the bankruptcy declaration necessitates annulment under the relevant enforcement law, consequently overturned the bankruptcy order, although it assigned the procedural costs, including the costs of the first instance, to the appellant due to their late payment that prompted the judicial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Debtor's Bankruptcy Annulled Post-Payment Despite Late Payment Costs Assigned to Debtor: The appellate court, recognizing that payment of the debt before the bankruptcy declaration necessitates annulment under the relevant enforcement law, consequently overturned the bankruptcy order, although it assigned the procedural costs, including the costs of the first instance, to the appellant due to their late payment that prompted the judicial proceedings.

Parole chiave

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procedura di fallimento spese di mora spese di procedura prova di pagamento opposizione tardiva diritto processuale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF

This provision was the substantive ground for annulling the bankruptcy because the debt had been paid before its declaration.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for placing the costs of the two instances on the appellant due to the necessity of the judicial procedure caused by the late payment.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning section concerning costs, but these specific regulations were not explicitly mentioned in the final dispositive orders (I, II, III).

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, but not in the dispositive orders (I, II, III).

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, but not in the dispositive orders (I, II, III).

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, but not in the dispositive orders (I, II, III).

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.223 · Lugano 20 ottobre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 giugno 2016 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2016 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 12 ottobre 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 20 giugno 2016 la Fondazione Istituto Collettore LPP ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 11'195.20 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 28 settembre 2016 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 12 ottobre 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 a far tempo dal 13 ottobre 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 14 ottobre 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impu­­gnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 14 ottobre 2016 contro la sentenza notificata all’RE 1 al più presto il 13 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato in particolare se il debitore dimostra con documenti di avere, prima della sua apertura, pagato il debito compresi gli interessi e le spese (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF).

Orbene, nel caso specifico il 14 ottobre 2016 la reclamante ha dimostrato di avere estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento con un pagamento a saldo di fr. 11'811.85 (v. la ricevuta n. __________ acclusa al reclamo) già il 26 luglio 2016. Circostanza che, fosse stata comunicata al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il fallimento dell’RE 1 va pertanto annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo, successivo alla presentazione dell’istanza (il 22 giugno 2016), ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 ottobre 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–; –

; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).