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14.2016.208 • TRAC TI 14.2016.208 Generato dall'IA

Tax Guarantee Demands as Enforceable Titles for Debt Collection

Numero d'incarto 14.2016.208
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court dismissed appeals against the definitive rejection of objections to executive warrants initiated by taxing authorities to secure tax liabilities, as the appellant argued that the underlying tax guarantee demands, though immediately enforceable under federal and cantonal law, required final legal judgment before serving as enforceable titles for debt collection proceedings. The court reasoned that under the relevant enforcement law, administrative decisions, such as tax guarantee demands, are immediately executable and serve as valid titles for the definitive rejection of opposition unless the debtor proves extinguishment, extension, or prescription of the debt, and since the appellant conceded that his appeal against the original demands had not been granted a suspensive effect, the initial decisions were valid enforceable titles.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 125 CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC; Tax Guarantee Demands as Enforceable Titles for Debt Collection: The court reasoned that under the relevant enforcement law, administrative decisions, such as tax guarantee demands, are immediately executable and serve as valid titles for the definitive rejection of opposition unless the debtor proves extinguishment, extension, or prescription of the debt, and since the appellant conceded that his appeal against the original demands had not been granted a suspensive effect, the initial decisions were valid enforceable titles.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo esecuzione per crediti fiscali decisione esecutiva autorità fiscale esecuzione amministrativa riserva della proprietà Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di richiesta di garanzie fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 125 CPC
Per motivi di economia processuale, si giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di statuire in merito con una sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
Art. 251 lett. a CPC
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 169 LIFD
Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che le decisioni di richiesta di garanzie sono in virtù dell’art. 169 LIFD immediatamente esecutive e costituiscono quindi validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art.

Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
DTF 131 III 89
80 LEF nel 2011, ha corretto l’interpreta­­zione allora in vigore (DTF 131 III 89 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to order that the costs of the judgment follow the outcome (soccombenza).

art. 48 OTLEF

Used in conjunction with other articles to determine the fees for the judgment.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used in conjunction with other articles to determine the fees for the judgment.

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Testo completo

Incarti n. 14.2016.208 14.2016.209 14.2016.210 · Lugano 10 novembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanze 27 marzo 2012 rispettivamente da

CO 1, CO 2, CO 1 (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

RE 1 (patrocinato dall’ PA 1, __________)

giudicando sui tre reclami del 29 settembre 2016 presentati da RE 1 contro le tre decisioni emesse dal Pretore il 15 settembre 2016;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 marzo 2012 dall’Ufficio d’esecuzione e fallimenti (UEF) di Riviera, lo CO 1 ha

escusso RE 1 per la prestazione di garanzie di fr. 555'000.– oltre agli interessi del 2.5% dal 9 marzo 2012, indicando quale titolo di credito la richiesta di garanzie del­l’8 marzo 2012 (relativa all’imposta comunale per gli anni dal 2001 al 2009 oltre all’imposta suppletoria comunale, multa compresa).

B. Mediante precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UEF di Riviera sempre il 14 marzo 2012, la CO 2 ha escusso lo stesso RE 1 per la prestazione di garanzie di fr. 450'000.– oltre agli interessi del 3% dal 9 marzo 2012 e di fr. 300.–, indicando quale titolo di credito la richiesta di garanzie dell’8 marzo 2012 (relativa all’imposta federale diretta per gli anni dal 2001 al 2009 oltre all’imposta suppletoria federale, multa compresa).

C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso

ancora il 14 mar­zo 2012 dall’UEF di Biasca, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per la prestazione di garanzie di fr. 470'000.– oltre agli

interessi del 2.5% dal 9 marzo 2012 e di fr. 300.–, indicando quale titolo di credito la richiesta di garanzie dell’8 marzo 2012 (relativa all’imposta comunale per gli anni dal 2001 al 2009 oltre all’imposta suppletoria comunale, multa compresa).

D. Avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con istanze del 27 marzo 2012 gli enti istanti ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Riviera. All’udienza del 29 maggio 2012, la parte convenuta si è opposta alle istanze. Le cause sono poi state sospese a richiesta delle istanti con decisione dell’11 giugno 2012.

E. Statuendo con tre decisioni del 15 settembre 2016, il Pretore ha accolto tutte e tre le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico in ognuna delle cause le spese processuali di fr. 250.– e un’inden­­nità di fr. 50.– a favore di ciascuna delle parti istanti.

F. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con tre reclami del 29 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione delle tre istanze. Stante l’esi­­to del giudizio odierno, i reclami non sono stati notificati alle controparti per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 I reclami in esame sono diretti contro decisioni di analogo contenuto emesse contro il medesimo reclamante e sono motivati allo stesso modo. Per motivi di economia processuale, si giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di statuire in merito con una sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 29 settembre 2016 contro le sentenze notificate al patrocinatore di RE 1 il 19 settembre, in concreto i reclami sono tempestivi.

1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che le decisioni di richiesta di garanzie sono in virtù dell’art. 169 LIFD immediatamente esecutive e costituiscono quindi validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, non avendo l’escusso provato di avere impugnato le dette decisioni né di avere ottenuto l’effetto sospensivo. Onde l’accogli­­mento delle tre istanze.

4. Nei reclami RE 1 ribadisce che secondo lui le decisioni di prestazione di garanzie fiscali non diventano titoli di rigetto definitivo prima di passare in giudicato, altrimenti il contribuente potrebbe essere esposto a un pignoramento o addirittura alla vendita agli incanti dei beni pignorati sulla base di una decisione che potrebbe ancora essere annullata in sede giudiziaria. Orbene, egli ricorda che i suoi ricorsi interposti il 10 aprile 2012 sono tuttora pendenti. Postula di conseguenza l’annullamento delle tre sentenze impugnate e la reiezione delle istanze.

5. Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

5.1 Per le imposte dirette, invero, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Ciò però non vale per le decisioni di richiesta di garanzie, le quali per legge sono “immediatamente esecutiv[e]”, esplicano nella procedura d’esecuzione “gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva” (art. 169 cpv. 1 LIFD e 248 cpv. 1 LT) e non sono sospese per legge da un ricorso inoltrato dal contribuente (art. 169 cpv. 4 LIFD e 248 cpv. 4 LT).

5.2 Per quanto riguarda la fattispecie, non fa quindi alcun dubbio che le decisioni di richiesta di garanzie prodotte dagli istanti sono esecutive nel senso dell’art.

80 cpv. 2 n. 2 LEF e costituiscono così validi titoli di rigetto definitivo delle opposizioni interposte dal reclamante, il quale non contesta che al suo ricorso del 10 aprile 2012 non è stato concesso effetto sospensivo. D’altronde, il riferimento all’autore (Hans Frey, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 2009, pagg. 165 e 283) citato dal reclamante nelle sue osservazioni alle istanze non è pertinente, perché il legislatore, in occasione dell’introduzione del Codice di procedura civile federale e della revisione dell’art. 80 LEF nel 2011, ha corretto l’interpreta­­zione allora in vigore (DTF 131 III 89 consid. 3.2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 1a ed. 1998, n.

7 e 110-111 ad art. 80 vLEF), precisando che, come risulta dal testo di quella norma, è già un titolo di rigetto definitivo la decisione esecutiva seppur non ancora passata in giudicato (cfr. art. 336 cpv. 1 lett. b CPC e 79 nLEF; Messaggio del Consiglio federale relativo all’art. 312 D-CPC in: FF 2006 6746; sentenza della CEF 14.2012.206 del 24 gennaio 2013 consid. 3; 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 e 110-111 ad art. 80 LEF). E ciò vale per le cause di rigetto definitivo dell’opposizione, come quelle in esame, introdotte dopo il 1° gennaio 2011 (sentenza della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015 consid. 5), in particolare quando il credito posto in esecuzione è una richiesta di garanzie fiscali (sentenza della CEF 14.2012.85 del 14 giugno 2013 citata con precisione dal primo giudice contrariamente a quanto sbadatamente allegato dal reclamante). È del resto sensato che le decisioni di richiesta di garanzie possano essere eseguite immediatamente per assicurare l’effettività della loro funzione di garanzia. Infondati, i reclami vanno di conseguenza respinti.

6. Le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto dell’analogia delle tre cause in esame, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsi in spese in questa sede.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di ognuna delle tre cause supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa promossa dallo CO 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

2. Il reclamo nella causa promossa dalla CO 2 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Il reclamo nella causa promossa dal CO 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

–; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).