Creditor's Provisional Setting Aside of Objection Rejected on Insufficient Written Acknowledgment of Debt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the provisional setting aside of an objection against an enforcement order based on an unsigned invoice and signed work slips which lacked specified prices or reference to a known tariff, leading to the lower court's initial provisional rejection of the objection. The appellate court reasoned that under summary procedure, the focus is strictly on whether the creditor possesses an enforceable title, such as a written acknowledgment of debt signed by the debtor, as per the relevant execution law; since the submitted documents (work slips without prices and an unsigned invoice) did not qualify as a valid, clear written acknowledgment of debt, the initial rejection of the objection was flawed, leading the court to uphold the appeal and reject the creditor's application for provisional setting aside of the objection.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto provvisorio dell’opposizione. Esame d’ufficio dell’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio o definitivo. Limiti dell’esame. Bollettini di lavoro. Pagamento di un acconto
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court's decision is grounded on the lack of a valid title under this provision (Art. 82 al. 1 LEF) to justify the provisional rejection of the opposition.
Used to establish the basis for calculating the court costs in both instances.
Used to impose procedural costs based on the outcome of the appeal (loser pays principle).
Testo completo
Incarto n. 14.2016.207 · Lugano 31 gennaio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa incarto n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Rovana promossa con istanza 11 agosto 2016 da
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 settembre 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 settembre 2016 dalla Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 dicembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Cevio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'036.40 oltre agli interessi del 5% dal 15 luglio 2015, indicando quale titolo di credito la *“fattura n. __________ del 15.07.2015 di fr. 4'036.40 ./. acconto del 27.11.2015 di fr. 2'000.–”*.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 agosto 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo della Rovana. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24 agosto 2016, cui l’istante ha replicato per scritto l’8 settembre 2016, confermando la sua domanda.
C. Statuendo con decisione del 16 settembre 2016, la Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento. Nell’atto 30 settembre 2016 di trasmissione dell’incarto, la Giudice di pace ha precisato di avere in particolare valutato le osservazioni della convenuta sotto l’aspetto tecnico chiedendo informazioni verbali a un suo idraulico di fiducia. Nella sua risposta al reclamo del 27 gennaio 2017 la CO 1 ha ribadito quanto già sostenuto davanti al primo giudice.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 settembre 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 21 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, la Giudice di pace si è limitata a considerare che *“i mezzi di prova prodotti sono conformi e
veritieri”* e a richiamare segnatamente gli art. 80 e
81 LEF per giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo dedotto in esecuzione.
4. Nel reclamo la RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata affermando di non essere disposta a pagare *“lavori
fatti male”*, e rinvia al riguardo alla documentazione prodotta in prima sede.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Nella fattispecie, sia il primo giudice sia le parti hanno perso di vista che la procedura di rigetto dell’opposizione in procedura *sommaria* secondo gli art. 80 segg. LEF ha quale unico scopo di appurare se l’istante – il creditore –
dispone nei confronti del convenuto – il debitore – di un titolo che giustifica il rigetto dell’opposizione
interposta da quest’ultimo (sopra consid. 2). In virtù dell’art. 80 LEF sono titoli di rigetto *definitivo* le decisioni giudiziarie o amministrative esecutive che condannano il debitore a pagare il credito posto in esecuzione, mentre per l’art. 82 cpv. 1 LEF sono titoli di rigetto *provvisorio* gli atti pubblici (in particolare gli atti notarili) e i riconoscimenti del debito posto in esecuzione firmati dal debitore. Il giudice non può – e non deve – verificare se la pretesa fatta valere dall’istante esiste davvero (per di più interpellando un terzo all’insaputa delle parti). Il suo esame dei mezzi di prova prodotti dall’istante deve limitarsi al controllo dell’esistenza di un titolo di rigetto nel senso appena ricordato. Se il giudice respinge l’istanza di rigetto provvisorio, al creditore rimane la possibilità di far accertare la propria pretesa in una procedura *ordinaria* e di ottenere così il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF); se invece il giudice accoglie l’istanza, sarà il debitore a dover inoltrare un’azione *ordinaria* di disconoscimento di debito (art.
83 cpv. 2 LEF) ove intenda fermare definitivamente l’esecuzione.
5.2 Tornando
al caso in esame, la CO 1 ha presentato alla Giudice di pace *una “domanda di rigetto dell’opposizione in virtù degli articoli 80/82
LEF”* (doc. A1), fondata su una fattura (doc. A2) e due bollettini di lavoro (doc. A3 e A4). Poiché questi documenti non sono evidentemente delle decisioni giudiziarie o amministrative, l’unica questione da risolvere era quella di sapere se essi sono assimilabili a un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
a) Ora, secondo la giurisprudenza costituisce un tale riconoscimento l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO (sentenza della CEF 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b), da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). *Conditio sine qua non* è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III
302 consid. 2.3.1) e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338 con rif.). Di conseguenza, un bollettino di consegna sottoscritto dal compratore è considerato un riconoscimento di debito solo se sullo stesso figura la quantità e il genere della merce fornita unitamente al prezzo totale o almeno unitario, oppure se rinvia esplicitamente a un tariffario noto all’escusso (sentenze della CEF 14.2016.11 del 19 aprile 2016 consid. 5.1 e 14.2012.52 dell’11 maggio 2012 consid. 9).
b) Nel
caso specifico i bollettini di lavoro sottoscritti dall’insorgente (doc. A3 e A4) non recano il prezzo delle prestazioni fornite né
rinviano a un tariffario. Con la sua firma la RE 1 non ha quindi riconosciuto, neppure indirettamente, di dovere l’importo di fr. 2'036.40 posto in esecuzione. Quanto alla fattura del 15 luglio 2015 (doc. A2), essa non è firmata dalla convenuta. Il pagamento di un acconto potrebbe tutt’al più essere considerato come un riconoscimento (tacito) per atti concludenti del debito posto in
esecuzione ma in difetto della forma scritta non rappresenta un titolo di rigetto (provvisorio) dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2016.141 del 17
novembre 2016 consid. 5). Stando così le cose, la Giudice di pace avrebbe dovuto respingere l’istanza (ciò che lo dispensava di esaminare le eccezioni sollevate dalla RE 1 ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, in particolare quella fondata sull’asserita accettazione tacita da parte dell’istante della proposta dell’escussa di pagare fr. 2'000.– a saldo di ogni pretesa). Il reclamo va di conseguenza accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza, ferma restando la facoltà per la CO 1 di far valere le proprie pretese in procedura ordinaria (v. sopra consid. 2 e 5.1).
6. In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la RE 1 non avendo formulato né motivato (nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) alcuna domanda al riguardo né in prima né in seconda sede.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'036.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. [abrogato]
2. Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Rovana.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).