Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2016.205 • TRAC TI 14.2016.205 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Enforcement for Scholarship Fee Rejected

Numero d'incarto 14.2016.205
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Appellate Court dismissed a debtor's appeal against a lower court's definitive rejection of their opposition to an enforcement order initiated by the Canton for the collection of a CHF 400 fee related to a rejected scholarship application. The court reasoned that the lower court's decision, based on a final administrative ruling regarding the scholarship, constituted a valid enforceable title under enforcement law, and the debtor's substantive challenge regarding the legitimacy of the fee, which related to the administrative decision itself and the applicant's disability status, should have been raised through an administrative appeal, not as grounds to oppose the definitive rejection of enforcement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 81 cpv. 1 LEF; Debtor's Appeal Against Enforcement for Scholarship Fee Rejected: The court reasoned that the lower court's decision, based on a final administrative ruling regarding the scholarship, constituted a valid enforceable title under enforcement law, and the debtor's substantive challenge regarding the legitimacy of the fee, which related to the administrative decision itself and the applicant's disability status, should have been raised through an administrative appeal, not as grounds to oppose the definitive rejection of enforcement.

Parole chiave

Generato dall'IA
istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione tassa amministrativa esecuzione della sentenza titolo esecutivo opposizione tardiva motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 319 lett. a CPC
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
Art. 320 CPC
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
Art. 81 cpv. 1 LEF
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF, in effetti, l’escusso può opporsi al rigetto definitivo solo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;
Art. 106 cpv. 1 CPC
Used to impose the costs of the judgment based on the losing party.
Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 142 III 417
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 106 cpv. 1 CPC

Used to impose the costs of the judgment based on the losing party.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used to determine the fee for the judgment, which is subsequently imposed on the losing party.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2016.205 · Lugano 10 gennaio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella causa n. 0167-2016-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 19 luglio 2016 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 Settembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 settembre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 400.– oltre agli interessi del 5% dal 14 aprile 2016 e di fr. 4.95, indicando quali titoli di credito la *"fattura no 2015 __________ del 16 dicembre 2015 + interessi al 5.00% calcolati dal 15.01.2016"* e gli *"interessi calcolati fino al 13.04.2016"*;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 luglio 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona a concorrenza di fr. 400.– oltre a fr. 9.35 per gli interessi maturati sino al 3 luglio 2016 e agli interessi correnti del 5% dal 4 luglio 2016;

che nel termine impartito, RE 1 non ha presentato osservazioni scritte all’istanza;

che statuendo con decisione del 15 settembre 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’i­­stante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento, come quello della tassa di fr. 400.– oggetto dell’istanza, della tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.– e dell’indennità di fr. 25.–, postulando inoltre in suo favore un’in­­dennità di fr. 500.– *“per la

perdita di tempo e per il lavoro svolto (essendo invalido) per i ricorsi”* nonché un risarcimento per torto morale di fr. 50'000.– e la

concessione della borsa di studio che l’i­­stante gli ha rifiutato con la decisione all’origine della tassa posta in esecuzione;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che presentato il 19 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 16 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che nel caso specifico il reclamante non ha presentato osservazioni in prima sede sicché tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo e tutti i documenti acclusi allo stesso sono irricevibili in questa sede e non possono essere considerati ai fini del giudizio;

che per il resto la risoluzione n. __________ del 21 ottobre 2015 prodotta dall’istante, con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dall’escusso contro la reiezione della sua domanda di concessione di una borsa di studio in vista della sua iscrizione alla Scuola superiore di informatica di gestione di Bellinzona (SSIG), ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 400.–, costituisce con ogni evidenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per tale importo e per gli interessi di mora del 5% dal 17 gennaio 2016;

che tale decisione è infatti esecutiva – addirittura è passata in giudicato – e d’altronde RE 1 non sostiene, per avventura, di averla tempestivamente impugnata con un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

che il reclamo è così infondato e come tale da respingere;

che si volesse anche ammettere, per ipotesi, le allegazioni contenute nel reclamo, ad ogni modo l’esito non muterebbe;

che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF, in effetti, l’escusso può opporsi al rigetto definitivo solo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;

che nella fattispecie in sostanza – secondo RE 1 – la tassa posta in esecuzione è illecita, in quanto fondata su un’infor­­mazione falsa, essendo la SSIG, a suo parere, una scuola di perfezionamento e di riqualifica professionale e i medici

specialisti avendo stabilito ch’egli necessita di una riqualifica in seguito a una menomazione dell’udito, per cui è all’esame

una sua domanda all’assicurazione per l’invalidità volta all’ottenimento di mezzi ausiliari;

che tale censura però non rientra tra quelle proponibili nel

senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF, ma sarebbe semmai dovuta essere proposta con un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

che anche sotto questo profilo il reclamo si rivela comunque infondato;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che

vista la sua soccombenza la richiesta di RE 1 intesa alla concessione di un’indennità di fr. 500.–diventa senza oggetto*,* mentre le pretese di

risarcimento di fr. 50'000.– per torto morale e di concessione della borsa di studio da lui richiesta esulano dalla competenza di questa Camera, limitata alla verifica della validità della decisione di rigetto dell’opposizione;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 404.95, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; – Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione delle finanze, Piazza Governo, Bellinzona.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).