Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2016.2 • TRAC TI 14.2016.2 Generato dall'IA

Debtor's Timely Payment Voids Bankruptcy Declaration on Appeal

Numero d'incarto 14.2016.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an outstanding debt, which the lower court granted; however, the debtor appealed, presenting evidence that they had paid the debt in full to the execution office just twenty minutes before the bankruptcy declaration, and the appellate court reasoned that such a timely payment, which would have otherwise precluded the bankruptcy under relevant law, required the reversal of the lower court's decision, although the costs associated with the appeal and the initial proceedings were imposed on the debtor due to the late payment necessitating the judicial action.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 175 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Debtor's Timely Payment Voids Bankruptcy Declaration on Appeal: La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Parole chiave

Generato dall'IA
estinzione del debito comminatoria di fallimento revoca del fallimento spese di mora azione creditoria credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 172 n. 3 LEF

Cited as the legal basis for annulling the bankruptcy because the debt was proven to have been paid prior to the decision.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited to justify placing the court costs of the first instance upon the appellant due to late payment causing the judicial procedure.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning preceding the orders as the basis for calculating the administrative fee (tassa di giustizia) imposed in the orders.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2016.2 · Lugano 21 gennaio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.699 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 6 novembre 2015 da

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 13 gennaio 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 gennaio 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 6 novembre 2015 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 11'900.– più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 12 gennaio 2016 nessuna parte è comparsa.

C. Statuendo con decisione 13 gennaio 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 13 gennaio 2016 alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 gennaio 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 13 gennaio 2016 contro la sentenza spedita alla RE 1 lo stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 n. 3 LEF).

Orbene, nel caso specifico il 13 gennaio 2016 alle ore 13:40, ossia 20 minuti prima della pronuncia del fallimento, la reclamante ha pagato fr. 12'168.– (ricevuta n. __________ acclusa al reclamo) all’Ufficio di esecuzione di Mendrisio a saldo dell’esecuzione che ha portato al fallimento. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). La decisione impugnata va pertanto annullata, ricordato che il fallimento deve considerarsi aperto nel senso dell’art. 175 LEF al momento che il giudice ha indicato nella sua decisione, sebbene la stessa sia stata pronunciata anteriormente (sentenza della CEF 14.2014.176 del

10 ottobre 2014 consid. 1.3).

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 13 gennaio 2016 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anti­cipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).