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14.2016.197 • TRAC TI 14.2016.197 Generato dall'IA

Appeal Against Provisional Rejection of Opposition to Enforcement Order

Numero d'incarto 14.2016.197
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed a timely appeal against a lower court's provisional rejection of an opposition to an enforcement order for a debt of over CHF 2,300, based on a signed debt acknowledgment and claimed administrative costs. The court determined that the appeal was insufficiently motivated because it relied heavily on new factual allegations not raised in the initial proceedings, but on its own review, it confirmed that the CHF 2,282.15 principal amount, evidenced by the signed acknowledgment, constituted a valid title for provisional rejection, while the additional CHF 100 in administrative fees could not be granted as they were not recognized by the debtor and execution costs are outside the scope of the provisional rejection judge. Consequently, the appeal was partially granted to uphold the rejection of opposition only for the undisputed debt amount and interest, and the decision regarding execution costs was overturned, leaving the initial procedural costs decision unchanged.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo fondato esclusivamente su allegazioni di fatto nuove. Reiezione d’ufficio di “spese amministrative” non riconosciute dall’escusso

Parole chiave

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credito in esecuzione decisione d'esecuzione opposizione valore litigioso decisioni incidentali riconoscimento di debito

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 82 cpv. 1 LEF
This provision defines the valid title for the provisional setting aside of opposition, which formed the basis for partially confirming the original decision's relief.
Art. 68 LEF
Cited in the reasoning because the court excluded enforcement costs (which are exclusively decided by the enforcement office under this article) from its ruling.

Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 103 Ia 52
Orbene, in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.
DTF 139 III 447
2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
DTF 85 III 128
68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 cpv. 1 LEF

This provision defines the valid title for the provisional setting aside of opposition, which formed the basis for partially confirming the original decision's relief.

art. 68 LEF

Cited in the reasoning because the court excluded enforcement costs (which are exclusively decided by the enforcement office under this article) from its ruling.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the case costs follow the near-total defeat of the appellant.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to confirm that the value in dispute does not reach the threshold required for a specific type of appeal to the Federal Tribunal.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Applied in conjunction with Art. 106 CPC to establish the amount of the court fee for the current judgment.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the section detailing remedies, stating that the appeal period is suspended during judicial holidays.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section detailing remedies regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Cited in the section detailing remedies regarding the subsidiary constitutional appeal.

art. 116 LTF

Cited as the basis for the grounds available for the subsidiary constitutional appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.197 · Lugano 3 gennaio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio promossa con istanza 14 luglio 2016 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 2 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 agosto 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 agosto 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 2'282.15 oltre agli interessi del 5% dal 22 marzo 2015 e 2) fr. 100.–, indicando quali titoli di credito: *“1. Riconoscimento di debito firmato, n°__________ del 23.02.15 + richiamo raccomandato del 06.05.15, 2. Spese sostenute sino al

17.06.15 per cancelleria + 2 ore lavoro amministrativo”.*

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 14 luglio 2016 CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio. Nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione 22 agosto 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per gli importi posti in esecuzione, oltre a fr. 73.30 di spese esecutive e a fr. 37.– di notifica del precetto (avvenuto per il tramite della Cancelleria comunale), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–, senza assegnare indennità.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2016, CO 1 ha (implicitamente) concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 2 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 24 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso in esame, non avendo la reclamante presentato osservazioni in prima istanza, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano nuove e pertanto inammissibili. E siccome l’in­­tera sua argomentazione poggia proprio su quelle (nuove) allegazioni, secondo cui ella non sarebbe debitrice della fattura relativa al trasloco e al deposito dei beni del suo defunto padre – avendo lei rinunciato all’eredità di quest’ultimo, invece accettata da suo fratello G__________ O__________ – il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.

a) Nel merito, ad ogni modo, i motivi avanzati dalla reclamante andrebbero respinti, poiché il 23 febbraio 2015 essa non contesta di avere sottoscritto di proprio pugno il “*riconoscimento di debito*” allestito a suo nome in favore della ditta di traslochi CO 1 per fr. 2'282.15 (doc. A accluso all’istanza). Come tale, l’atto in questione costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’oppo­­sizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo riconosciuto, oltre agli interessi del 5% dal 22 marzo 2015, avendo le parti pattuito il saldo netto della fattura a 30 giorni dall’emissione della stessa, ossia il medesimo giorno della sottoscrizione. A giusta ragione, dunque, il Pretore ha rigettato l’opposizione interposta dall’escussa per tale importo.

b) Ciò non vale invece per le *“spese amministrative”* di fr. 100.– menzionate nella decisione impugnata, le quali non risultano essere state riconosciute dall’escussa. Orbene, in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie s’impone pertanto, d’ufficio, di accogliere parzialmente il reclamo e di riformare il giudizio di primo grado nel senso del­l’ammissione parziale dell’istanza limitatamente a fr. 2'282.15 oltre agli interessi del 5% dal

22 marzo 2015. E giacché il dispositivo dev’essere modificato, occorre anche escluderne le spese esecutive, sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non al giudice del rigetto – di decidere con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del

28 febbraio 2012).

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non avendo chiesto né giustificato nulla in proposito in seconda sede (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Sempre in considerazione dell’esiguità della modifica di quanto deciso dal primo giudice, il dispositivo sulle spese processuali di prima istanza può rimanere invariato. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'382.15, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'282.15, oltre agli interessi del 5% dal 22 marzo 2015.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).