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14.2016.189 • TRAC TI 14.2016.189 Generato dall'IA

Enforcement of Minimal Debt Admissible

Numero d'incarto 14.2016.189
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An enforcing party appealed a lower court's decision which declared their enforcement application inadmissible because the claimed debt was only CHF 7.65, suggesting the claim was too small to warrant judicial action, contrary to the Swiss legal principle that the execution of a justified monetary claim cannot be barred solely due to its small amount. The appellate court reasoned that Swiss law does not recognize the maxim *minima non curat praetor*, and the claimant has a legitimate interest in pursuing the debt, thus annulling the initial decision of inadmissibility and remitting the case to the first judge to examine the substantive merits, including the validity of the enforcement title.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Irricevibilità in ragione dell’esiguità dell’importo posto in esecuzione. Inapplicabilità del principio "minima non curat praetor". Rinvio al primo giudice senza interpellare la controparte

Parole chiave

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validità dell'esecuzione diritto processuale debito pecuniario motivazione nel merito decisione esecutiva interpretazione della sentenza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
5P.192/2004
Spousal Maintenance Calculation Error and Arbitrariness Claim
DTF 103 Ia 52
Gli va però ricordato che il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 cpv. 3 lett. a CPC

Used to justify the remittal of the case to the first instance judge for a new decision.

art. 107 cpv. 2 CPC

Used, for equity reasons, to dispense with collecting procedural costs due to the necessity of remittal.

art. 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning to establish that the complaint (reclamo) was the proper remedy against the decision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.189 · Lugano 12 ottobre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 24 agosto 2016 da

RE 1 contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 9 settembre 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 agosto 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di ben fr. 7.65 oltre agli interessi del 5% dal 19 agosto 2015, indicando quale titolo di credito i *“contributi personali 01.06.2012-31.12.2012 decisione: 18.08.2015”*.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 agosto 2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. L’istanza non è stata intimata al convenuto per osservazioni.

C. Statuendo con decisione 30 agosto 2016, il Giudice di pace ha dichiarato l’istanza irricevibile, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 50.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 9 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

nonché in via principale l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio. Il reclamo non è stato notificato al convenuto per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 9 settembre 2016 contro la sentenza notificata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG al più presto il 31 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha dichiarato l’i­stanza irricevibile, considerando apparentemente che l’istante non avesse un interesse degno di protezione nel senso dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC a procedere per soli fr. 7.65, ed esprimendo la speranza *“che l’istante impugni questa decisione creando sì ancora lavoro alle istituzioni ma che sia deciso poi come evitare queste assurde cause e dall’altra come gestire e non rinunciare a tanti piccoli capitali”*.

4. Nel

reclamo la RE 1 ricorda che il diritto svizzero non conosce l’adagio *“minima non curat pretor”* e lascia alle parti la libertà di scegliere l’opportunità d’introdurre

cause per importi minuti. Nel caso concreto la RE 1 afferma di avere agito nel rispetto dei principi di legalità e di uguaglianza e rammenta che quale ente autonomo di diritto pubblico con personalità propria distinta di quella dello Stato è legalmente tenuta a riscuotere i contributi che non sono stati pagati nonostante diffida, ove non possano essere compensati con rendite scadute oppure se si è confrontati con una procedura infruttuosa o che appare evidente che lo sarà, ciò che non era il caso nella fattispecie. A detta della reclamante, la decisione d’ir­ricevibilità impugnata configura un caso di diniego di giustizia, motivo per cui chiede alla Camera di annullarla e di rigettare l’opposizione in via definitiva.

5. Come

rileva la reclamante a ragione, il principio *"minima non curat praetor"* è estraneo alla concezione del diritto svizzero, secondo cui l’esecuzione

di una pretesa pecuniaria in sé giustificata non può essere vietata solo perché è numericamente troppo esigua. Nella procedura civile un eventuale principio d’opportunità è infatti lasciato nelle mani delle parti ed è denominato massima dispositiva. E non può dirsi in modo generalizzato che il fatto di perseguire la riscossione di un importo infimo costituisca in sé un modo di procedere temerario o abusivo (sentenza del Tribunale federale 5P.192/2004 del 20 luglio 2004 consid. 3.3). Nel caso specifico non vi sono elementi per considerare che l’istante non abbia un interesse attuale, concreto e legittimo a incassare la pretesa posta in esecuzione. La sentenza impugnata va quindi annullata.

5.1 Non incombe invece a questa Camera sostituirsi al primo giudice, statuendo essa stessa sull’istanza per la prima volta e risolvendo le questioni ch’egli non ha voluto affrontare. Gli va però ricordato che il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se, segnatamente, vi è identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato nella decisione invocata quale titolo di rigetto. Nel caso specifico,

pare in particolare indicato verificare se la posizione *“AVS Spese esecutive”* di fr. 53.– contenuta nella fattura di chiusura del 18 agosto 2015

(doc. D) sia oggetto di una decisione esecutiva presente agli atti.

5.2 Siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può esserle rinviata per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° feb­braio 2016, consid. 4).

6. Poiché la necessità del rinvio della causa al primo giudice non è causata dalle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Le spese ed eventuali ripetibili di prima sede saranno fissate un’altra volta con il nuovo giudizio. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso, di fr. 7.65, non raggiunge ovviamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).