Creditor v. Debtor: Provisional Rejection of Execution Objection (Debt, Interest Rate, and Costs)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the provisional rejection of a debtor's objection to an execution order for an invoice amount and collection fees, with the lower court partially granting the request based on a signed estimate constituting a valid title for the main claim but rejecting the claim for collection fees due to lack of documentation. The appellate court partially upheld the debtor's appeal, affirming that the signed estimate validated the principal debt amount for the purpose of provisional rejection under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act, but it reformed the decision regarding the interest rate, substituting the claimed 12% with the statutory legal rate of 5% because no documentation supported the higher contractual rate, resulting in a partial victory for the debtor concerning interest and a proportional division of court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 82 LEF; Creditor v. Debtor: Provisional Rejection of Execution Objection (Debt, Interest Rate, and Costs): The appellate court partially upheld the debtor's appeal, affirming that the signed estimate validated the principal debt amount for the purpose of provisional rejection under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act, but it reformed the decision regarding the interest rate, substituting the claimed 12% with the statutory legal rate of 5% because no documentation supported the higher contractual rate, resulting in a partial victory for the debtor concerning interest and a proportional division of court costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the basis for the provisional rejection of opposition when the claim is based on a debt acknowledgment, which was partially confirmed in the final order.
This provision establishes the legal interest rate (5%), which the court applied instead of the contractually claimed rate in reforming the decision.
This procedural rule dictates that court costs follow partial reciprocal success (soccombenza parziale reciproca) in the final orders.
These provisions relate to the determination of court costs (tassa di giustizia) which were split between the parties in the final order.
This provision pertains to the exclusion of awarding inconvenience indemnities, as noted in the reasoning section that precedes the dispositive, but no specific order was issued regarding them, other than not assigning them, which is linked to the cost allocation rule in order 2.
Testo completo
Incarto n. 14.2016.178 · Lugano 4 gennaio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 23 giugno 2016 da
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 agosto 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 84.– oltre agli interessi del 12% dal 25 novembre 2015 e di fr. 80.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente la *“fattura __________ del 09.11.15 per Rep. Congelatore ad armadio __________”* e le *“spese di gestione dell’incarto”*.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 giugno 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo
di Balerna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25 luglio 2016, cui
l’istante ha replicato con uno scritto dell’11 agosto 2016, irritualmente notificato alla controparte solo con la sentenza.
C. Statuendo con decisione del 22 agosto 2016, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 84.– oltre agli interessi del 12% dal 25 novembre 2015, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un “ricorso” (*recte:* reclamo) del 2 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento e *“il rinvio a nuovo giudizio”*.
Statuendo sulla domanda 12 settembre 2016 della reclamante, il presidente della Camera l’ha esenta dal versare l’anticipo di fr. 60.– richiestole in garanzia delle spese processuali presumibili. Nelle sue osservazioni del 14 ottobre 2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 2 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il preventivo firmato dall’escussa il 2 settembre 2015 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF mentre ha respinto l’istanza per quanto concerne le spese di gestione dell’incarto di fr. 80.– *“in quanto non documentate”*.
4. Nel reclamo RE 1 sostiene che *"la fattura e la cifra messa in esecuzione sono state emesse in un secondo tempo senza alcun comune accordo reciproco documentato"*, sicché nega l’esistenza di un valido riconoscimento di debito. La reclamante contesta inoltre il tasso d’interesse del 12% ammesso dal primo giudice quando l’art. 104 cpv. 1 CO lo fissa in 5%.
Nelle sue osservazioni al reclamo, l’istante si limita a ricordare i dettagli del suo intervento e il fatto che l’escussa ha riconosciuto il lavoro eseguito a suo favore firmando il preventivo il 2 settembre 2015.
5. Ora, sta di fatto che la reclamante non contesta di avere firmato di proprio pugno il rapporto n. __________ allestito il 2 settembre 2015 dall’istante (doc. B accluso all’istanza), riconoscendo così esplicitamente l’importo di fr. 166.50 (pari a fr. 84.– forfettari più fr. 82.50 per una mezz’ora di lavoro) preventivato per la riparazione del sistema di sbrinamento automatico del suo frigorifero. Ciò rappresenta secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF un valido titolo di rigetto provvisorio per l’importo, ridotto a fr. 84.– con la fattura (doc. C), posto in esecuzione. Al riguardo il reclamo si avvera così infondato.
6. Il preventivo citato non contiene per contro alcuna pattuizione in merito agli interessi di mora e l’istante non ha prodotto altri documenti sottoscritti dall’escussa da cui si potrebbe dedurre ch’essa ha riconosciuto il tasso del 12% fatto valere dalla procedente. In assenza di accordo delle parti, si applica quindi il tasso legale del 5% stabilito dall’art. 104 cpv. 1 CO, come del resto ammesso dalla CO 1 nell’istanza (alla voce "osservazioni"), seppure nel *petitum* insista a postulare il rigetto per gli interessi di mora del 12% dal 25 novembre 2015. La sentenza impugnata va quindi riformata su questo punto nel senso richiesto dalla reclamante, la data di decorrenza degli interessi moratori risultando dalla fattura (doc. C).
7. In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si giustifica invece di attribuire indennità d’inconvenienza, le parti non avendo addotto alcuna motivazione al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere del fatto che se fossero dovute tali indennità in ogni modo andrebbero compensate.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 84.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 84.– oltre agli interessi del 5% dal 25 novembre 2015.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.–, anticipata dalla parte istante, è posta a carico delle parti metà ciascuno. Non si assegnano indennità.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio sono poste a carico delle parti metà ciascuno. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).