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14.2016.177 • TRAC TI 14.2016.177 Generato dall'IA

Creditor Objection to Enforcement Order Based on Certificates of No Assets

Numero d'incarto 14.2016.177
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the provisional rejection of an objection to an enforcement order based on two certificates of no assets following a defaulted loan, which the lower court granted. The debtor appealed this decision, but the appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to properly motivate the claim by not specifically challenging the lower court's finding that the certificate of no assets constituted a valid title for provisional rejection, instead presenting only general grievances about the enforcement office's conduct and unrelated tax matters. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient reasoning, and the original decision upholding the provisional rejection of the objection was confirmed.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 149 cpv. 2 LEF, Art. 17 LEF; Creditor Objection to Enforcement Order Based on Certificates of No Assets: The debtor appealed this decision, but the appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to properly motivate the claim by not specifically challenging the lower court's finding that the certificate of no assets constituted a valid title for provisional rejection, instead presenting only general grievances about the enforcement office's conduct and unrelated tax matters. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient reasoning, and the original decision upholding the provisional rejection of the objection was confirmed.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione opposizione tardiva sostanza annullamento della dichiarazione di fallimento interessi di mora deposito del debito Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 149 cpv. 2 LEF

The text mentions this article as the explicit legal basis for the lower court's decision regarding the certificate of no assets being a title for the provisional setting aside of the objection.

art. 106 cpv. 1 CPC

This procedural rule determines that the costs of the judgment follow the event (the losing party).

art. 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

This rule was used to determine the amount of the costs for the current judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.177 · Lugano 14 novembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2016.3344 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 luglio 2016 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 2 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 agosto 2016 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'486.60, indicando quale titolo di credito due attestati di carenza di beni emessi dal medesimo ufficio il 4 marzo 2016 (n. __________) e il 17 dicembre 2014 (n. __________) rispettivamente per fr. 8'486.60 e per fr. 8'776.80 in merito a un credito sorto nel quadro di un contratto di mutuo del 2 marzo 1988 con la Banca __________;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 luglio 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente;

che statuendo con decisione del 24 agosto 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– senza assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2016 per ottenerne l’accoglimento *“in considerazione delle

[sue] giuste rimostranze”*;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che presentato il 2 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo;

che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio;

che il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti;

che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica;

che nel caso specifico RE 1 non si confronta con la sentenza impugnata, e in particolare non spiega perché l’attestato di carenza di beni dopo pignoramento emesso il 4 marzo 2016 dal­l’UE di Lugano per fr. 8'486.60 (doc. B) non costituirebbe, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione da lui interposta, come del resto esplicitamente stabilito dalla legge (art. 149 cpv.

2 LEF);

che il reclamante si limita invece a criticare l’operato dell’UE di Lugano relativo verosimilmente a un’altra esecuzione (quella in esame non essendo ancora giunta allo stadio del pignoramento) e a dolersi delle imposte che è tenuto a pagare, senza che si possa capire quale nesso tali censure avrebbero con la causa in esame;

che ad ogni modo non è questa la sede per discutere dell’operato dell’UE (contestabile solo con un ricorso all’autorità di vigilanza in virtù dell’art. 17 LEF) né dell’imposizione fiscale del reclamante;

che insufficientemente motivato il reclamo è irricevibile;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'486.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).